CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20968-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 822/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 11 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20968 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 20968/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 822/2019 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da 370 steward assunti da [OSCURATO:SOCIETA]. per lo svolgimento del servizio di vigilanza allo stadio in occasione della partita di calcio Italia-Belgio disputata a Firenze il 30.5.2008 e aveva conseguentemente rigettato l'opposizione proposta dalla datrice di lavoro nei confronti del verbale di accertamento con cui la DPL di Firenze le aveva contestato l'inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato in attività di stewarding, da cui poi era scaturito l'avviso di addebito n. 341 2013 00043895 64000, emesso dall'[OSCURATO:PERSONA], per l'importo complessivo di euro 11.757,01 per contributi accertati e dovuti a titolo di [OSCURATO:PERSONA] con lavoratori dipendenti, oltre sanzioni ed interessi. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in qualità di socio di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cancellata di ufficio dal 21.1.2020) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. 3. L'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 70, d.lgs. n. 276/2003, nonché errata interpretazione del d.m. 8.8.2007, emanato in attuazione della legge n. 41/2007, e comunque omessa, insufficiente e illogica motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione resa nell'ambito del servizio di c.d. stewarding fosse da considerarsi intrinsecamente subordinata, in ragione dell'assenza di autonomia organizzativa e RG 20968/2020 dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo, che implicava l'inserimento dei prestatori nell'ambito dell'organizzazione aziendale: 3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art.2697 c.c. per avere la Corte territoriale deciso la controversia basandosi unicamente sulle risultanze del verbale ispettivo, siccome confermate da uno degli ispettori verbalizzanti, senza dare ingresso alle sue richieste istruttorie. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito tenuto conto che il rapporto aveva avuto durata limitata ad un giorno. 5. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logico- giuridica, sono infondati alla stregua di quanto già precisato nel precedente di questa Corte n. 20968/2020 alle cui condivisibili argomentazioni questo Collegio testualmente si riporta e che assorbono l'esame di ogni questione circa la legittimazione ad agire della ricorrente. 6. Va rilevato che l'evento sportivo, così come il numero degli steward interessati, sono esattamente gli stessi di quelli esaminati con la predetta sentenza di questa Corte. Analogamente, sono gli stessi i motivi di ricorso per cassazione formulati dalla ricorrente. 7. Orbene, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019, nonché, con specifico riferimento alla violazione dell'art. 2697 c.c., Cass. n. 13395 del 2018). 8. Nella specie, il primo e il secondo motivo di censura incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni RG 20968/2020 di legge indicate nella rubrica di ciascuno di essi, pretendono in realtà di criticare l'accertamento di fatto che la Corte territoriale ha compiuto circa la sussistenza, in specie, dei tratti caratterizzanti la prestazione di lavoro subordinato dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo. 9. Anche volendo riqualificare i motivi in esame in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. su tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 23940 del 2017), le censure sarebbero comunque inammissibili ex art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi in specie di c.d. doppia conforme di merito e non avendo parte ricorrente né allegato né tampoco dimostrato che le ragioni di fatto addotte dal secondo giudice rispetto al primo fossero differenti (Cass. nn. 26774 del 2016, 20994 del 2019). 10. Per tale ultima ragione deve reputarsi parimenti inammissibile anche il terzo motivo. 11. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,