CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 41647/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 - 04 -1955, avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa il 10 ottobre2025 dall ’avvocato G aetano C iccon e, difensore di fiducia dell’imputatoche, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e, nel merito,ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, perché generico , l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 13 febbraio 2025, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannato l’imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, comma 1,lettera b del d . P.R. n. 380 del 2001(capo 1) e 95 del d .P.R. n. 380 del 200 1 ( capo 2 ) ; fatti accertat i in Scilla il 23 marzo 2021, essendo stata altresì ordinata la demolizione del manufatto abusivorealizzato. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello reggina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l’inosservanza degli art. 581 e 591 cod. proc. pen., osservando che, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l’atto di appello era specifico, essendo stati compiutamente indicati i capi e i punti della decisione oggetto di impugnazione , con adeguata esposizione dei motivi di doglianza. 2.1. Con memoria trasmessa il 10 ottobre 202 5 , l’avvocato G aetano C iccon e, difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, stante l’avvenuta presentazione al Comune di Scilla, in data 8 ottobre 2025, di un progetto per il rilascio del permesso in sanatoriae, nel merito, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Deve premettersiche, con l’atto di appello, compendiato in un’unica pagina, la difesa aveva censurato sia l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, sia il trattamento sanzionatorio. Sotto il primo aspetto,è stato e v idenziato che le opere realizzate rientra va no tra quelle edificabili con la semplice presentazione di una c.i.l.a.e che, in ogni caso, non era ravvisabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] l’elemento soggettivo del reato,mentre, sotto il secondo profilo, è stata contestata l’applicazione di una pena di molto superiore al minimo edittale. Orbene, nel dichiarare inammissibile l’appello, la Corte territoriale ha rimarcato la genericità dell’impugnazionerispetto a entrambi i profili dedotti, non risultando enunciate le prove delle quali si è eccepital’erronea valutazione e non essendo indicati nei motivi di appello, in termini adeguatamente specifici,le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle richieste. 2. Ritiene il Collegio che l’impostazione seguita dalla Corte territoriale non present i vizi di legittimità, essendosi l’ordinanza impugnata posta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822), le quali hanno affermato il principio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; sulla scia di tale percorso ermeneutico, è stato altresì precisato (cfr. Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205e Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841), che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. Nel caso di specie,la sentenza di primo grado aveva adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezz a dell ’ impu ta to, valor izzando gli e siti de gli accertamenti compiuti dalla P.G. e dal tecnico comunale geometra [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che le opere realizzate dall’imputato erano difformi da quelle asseverate nella C.I.L.A. e richiedevano, in ragione della loro consistente entità, il rilascio del permesso di costruiree dell’autorizzazione sismica, insistendo le opere in unterritorio aelevato rischio sismico . Quanto all’elemento soggettivo, lo stesso è stato ritenuto sussistentedal giudice monocratico almeno sotto il profilo della colpa, stante la condotta sicuramente negligente dell’imputato. In ordine al trattamento sanzionatorio, il buon comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato il consenso all ’ acquisizione di tutti gli atti di indagi n e, ha giustifica to il riconoscimento delle attenuanti generiche, per cui, stante la continuazione tra le due contravvenzioni contestate, la penafinale è stata fissata in mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, ossia in misurabeninferiore rispetto al medio edittale del reato più grave ( capo 1), punito con la pena dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da 5.164 a 51.645 euro. Con le pertinenti considerazioni della sentenza di primo grado, l’appellante non si è confrontato, per cui, avuto riguardo alla genericità delle doglianze che erano state sollevate nell’impugnazione, la declaratoria di inammissibilità dell’appello appare immune da censure. 3.Resta solo da precisare che non può ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento avanzata ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo per la tardivitàdell’istanza, presentata con memoria difensiva trasmessa solo cinque giorni prima dell’udienza fissata in sede di legittimità, ma anche e soprattutto perchénon sembra esservi affatto piena sovrapponibilità tra l ’ opera abusiva cont estata nel giudizio penale in esame (ovvero “ tettoi a/veranda di forma rettangolare con strutture metalliche in ferro/acciaio autoportante”)e quella (ossia “capannone adibito a ricovero mezzi di lavoro”)descritta nella domanda di permesso in sanatoria depositata l ’8 ottobre 2025 al Comune di Scilladal geometra [OSCURATO:PERSONA], tecnico designato dall’imputato. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte,il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve esserepertanto r igett ato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell ’ art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame