CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1987
Cassazione n. 02885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 14/05/1987 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25068/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata traduzione dell'imputato per l'udienza di appello, al giudizio di responsabilità, alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, l'udienza in appello è stata celebrata non in presenza, nessuna richiesta di partecipazione è stata presentata e nulla è stato dedotto in sede di conclusioni, e, quanto agli altri, perché, da una parte, riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, quanto al terzo motivo, perché obiettivamente generico non essendo stata indicata nessuna ragione per la quale la pena avrebbe dovuto essere sostituita, tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202