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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37566/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17982/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Polla , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] snc [[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rapp resentan te p.t. [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Teggiano ed ivi residente alla Via S.S.

Pietà n. 5, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa, in virtù di procura Avviso accertamento omesso versamento ritenute su emolumenti occulti erogati ai soci speciale rilasciata su supporto analogico digitalmente sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 6631 / 12/ 20 20 depositata dalla C ommissione [OSCURATO:PERSONA] il 2 8 / 1 2 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento delle ritenute sugli emolumenti imponibili occulti erogati ai soci nell’anno di imposta 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che l’imposta fosse rideterminata sulla sola base dei costi non documentati e non anche dei maggiori ricavi determinati dall’Ufficio in fase di accertamento.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il modus procedendi seguito dall’Ufficio (che, dopo aver affermato di aver ricavato la incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli effettivi dallo “spesometro integrato” presentato dallo stesso contribuente, aveva, nel corso del giudizio di primo grado, sostenuto di aver calcolato i maggiori ricavi non sulla base dei dati forniti dal contribuente con lo “spesometro integrato”, bensì “prendendo come riferimento gli importi comunicati dai clienti della società controllata”) era criptico, non consentendo al contribuente di verificare l’effettività dei dati contabili sui quali era stato poi operato l’accertamento induttivo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione per relationem nulla, essendosi limitata a riprodurre integralmente quella adottata con altra decisione (vale a dire, la sentenza della CTR Campania n. 6630/2020) avente ad oggetto l’avviso di accertamento induttivo “puro” emesso a carico della stessa società, peraltro non passata ancora in giudicato.

1.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha del tutto omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la sentenza (di cui, peraltro, non vi è alcun cenno nella pronuncia n. 6631/12/2020qui impugnata) che, secondo il suo assunto, sarebbe stata recepita per intero ed acriticamente in quella impugnata nella presente sede.

In particolare, è preclusa aquesto Collegio la possibilità di verificare se la gravata sentenza, richiamando la motivazione dell’altra sentenza, resa tra parti diverse non ancora passata in giudicato, si sia o meno risolta in una mera affermazione di adesione senza procedere ad alcuna operazione di adattamento e senza alcun vaglio critico.

E’ noto, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 295 c.p.c. e 39 del d.

L gs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR provveduto a sospendere il giudizio, nonostante la controversia sull’avviso di accertamento induttivo cd.

“puro” emesso a carico della società non fosse stata ancora decisa con sentenza definitiva.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la questione relativa all'ammissibilità della sospensione del processo per pregiudizialità necessaria non concerne un punto decisivo della controversia, che può consistere esclusivamente in una quaestio facti, riguardante il rapporto sostanziale ed avente il carattere della decisività, ma l'adozione di un provvedimento ordinatorio, il cui diniego non rende pertanto configurabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (o, come nel caso di specie, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., essendosi nella sostanza denunciato un vizio di motivazione apparente), essendo peraltro impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., solo il provvedimento con cui la sospensione sia disposta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006; conf.

Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 9540 del 23/04/2007 e Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010).

Del resto, i precedenti di questa Corte riprodotti dalla ricorrente non sono pertinenti, atteso che hanno ad oggetto la differente fattispecie della natura pregiudiziale dell’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta rispetto all’accertamento nei confronti dei soci, laddove, nel caso di specie, il nesso di pregiudizialità-dipendenza sussisterebbe tra l’accertamento induttivo “puro” emesso a carico della società e l’accertamento per omesse ritenute sugli utili occulti emesso sempre nei confronti della stessa società.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), 5 c.p.c., per aver la CTR attribuito sostanzialmente valore di cosa giudicata ad una sentenza non definitiva (la n. 6630/2020 emessa dalla CTR Campania), pur sapendo che non era passata in giudicato.

3.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del primo, pur qui evidenziandosi che la circostanza dell’attribuzione, da parte della CTR, della valenza di cosa giudicata alla sentenza n. 6630/2020 rappresenta un’affermazione unilaterale non fondata su alcun elemento di carattere oggettivo.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17982/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Polla , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] snc [[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rapp resentan te p.t. [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Teggiano ed ivi residente alla Via S.S. Pietà n. 5, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa, in virtù di procura Avviso accertamento omesso versamento ritenute su emolumenti occulti erogati ai soci speciale rilasciata su supporto analogico digitalmente sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 6631 / 12/ 20 20 depositata dalla C ommissione [OSCURATO:PERSONA] il 2 8 / 1 2 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento delle ritenute sugli emolumenti imponibili occulti erogati ai soci nell’anno di imposta 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che l’imposta fosse rideterminata sulla sola base dei costi non documentati e non anche dei maggiori ricavi determinati dall’Ufficio in fase di accertamento. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il modus procedendi seguito dall’Ufficio (che, dopo aver affermato di aver ricavato la incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli effettivi dallo “spesometro integrato” presentato dallo stesso contribuente, aveva, nel corso del giudizio di primo grado, sostenuto di aver calcolato i maggiori ricavi non sulla base dei dati forniti dal contribuente con lo “spesometro integrato”, bensì “prendendo come riferimento gli importi comunicati dai clienti della società controllata”) era criptico, non consentendo al contribuente di verificare l’effettività dei dati contabili sui quali era stato poi operato l’accertamento induttivo. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione per relationem nulla, essendosi limitata a riprodurre integralmente quella adottata con altra decisione (vale a dire, la sentenza della CTR Campania n. 6630/2020) avente ad oggetto l’avviso di accertamento induttivo “puro” emesso a carico della stessa società, peraltro non passata ancora in giudicato. 1.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha del tutto omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la sentenza (di cui, peraltro, non vi è alcun cenno nella pronuncia n. 6631/12/2020qui impugnata) che, secondo il suo assunto, sarebbe stata recepita per intero ed acriticamente in quella impugnata nella presente sede. In particolare, è preclusa aquesto Collegio la possibilità di verificare se la gravata sentenza, richiamando la motivazione dell’altra sentenza, resa tra parti diverse non ancora passata in giudicato, si sia o meno risolta in una mera affermazione di adesione senza procedere ad alcuna operazione di adattamento e senza alcun vaglio critico. E’ noto, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 295 c.p.c. e 39 del d. L gs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR provveduto a sospendere il giudizio, nonostante la controversia sull’avviso di accertamento induttivo cd. “puro” emesso a carico della società non fosse stata ancora decisa con sentenza definitiva. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, la questione relativa all'ammissibilità della sospensione del processo per pregiudizialità necessaria non concerne un punto decisivo della controversia, che può consistere esclusivamente in una quaestio facti, riguardante il rapporto sostanziale ed avente il carattere della decisività, ma l'adozione di un provvedimento ordinatorio, il cui diniego non rende pertanto configurabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (o, come nel caso di specie, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., essendosi nella sostanza denunciato un vizio di motivazione apparente), essendo peraltro impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., solo il provvedimento con cui la sospensione sia disposta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006; conf. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9540 del 23/04/2007 e Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010). Del resto, i precedenti di questa Corte riprodotti dalla ricorrente non sono pertinenti, atteso che hanno ad oggetto la differente fattispecie della natura pregiudiziale dell’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta rispetto all’accertamento nei confronti dei soci, laddove, nel caso di specie, il nesso di pregiudizialità-dipendenza sussisterebbe tra l’accertamento induttivo “puro” emesso a carico della società e l’accertamento per omesse ritenute sugli utili occulti emesso sempre nei confronti della stessa società. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), 5 c.p.c., per aver la CTR attribuito sostanzialmente valore di cosa giudicata ad una sentenza non definitiva (la n. 6630/2020 emessa dalla CTR Campania), pur sapendo che non era passata in giudicato. 3.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del primo, pur qui evidenziandosi che la circostanza dell’attribuzione, da parte della CTR, della valenza di cosa giudicata alla sentenza n. 6630/2020 rappresenta un’affermazione unilaterale non fondata su alcun elemento di carattere oggettivo. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G
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