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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 34917/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibiltà del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell' 8 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena residua di anni due e mesi dieci di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Torino del 29 gennaio 2021 la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell'art.656 cod. proc. pen. a seguito della predetta istanza.

Con la stessa ordinanza è stata dichiarata inammissibile la domanda di detenzione domiciliare generica in considerazione dell'entità della pena residua superiore al limite di anni due.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza, in sostanza, tenuto conto dei precedenti penali, della assenza di una stabile attività lavorativa e di un domicilio idoneo (come riferito dall' U.E.P.E.) ha ritenuto persistente la pericolosità sociale del condannato e non completo il sui reinserimento sociale ed è stato quindi escluso che la misura dell'affidamento possa perseguire le sue finalità preventive e di risocializzazione.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione limitatamente al diniego dell' affidamento in prova al servizio sociale.

2.1. In particolare egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47, comma 3, Ord. pen. con riferimento all'assoluto travisamento del contenuto degli atti oggetto dell'istruttoria svolta dal Tribunale di sorveglianza.

3. Il difensore del ricorrente, in data 28 giugno 2022, ha depositato copia dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 29 marzo 2022 con la quale è stata sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.666, comma settimo, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena.

Tale misura può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001).

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena e il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare «generica», alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di assai contenuta durata.

3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa , alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235).

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può certamente prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

4. Nella specie, l'ordinanza impugnata, nella sua estrema laconicità, appare «polarizzata» su un unico profilo, pur corretto e rilevante, ossia la necessità che l'esecuzione dell'eventuale misura alternativa avvenga in un contesto domiciliare idoneo e con una attività lavorativa più stabile rispetto a quella prospettata come rider. .

Essa però omette del tutto di analizzare - anche tramite apposita indagine socio familiare, di doverosa acquisizione, potendo essa ritenersi superflua solo quando il corredo di risultanze documentali già acquisite sia di per sé esaustivo e di incontrovertibile evidenza (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292; v. anche Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Correnti, Rv. 265428; Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209; Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519) - la situazione di vita complessiva del condannato, anche in rapporto alle circostanze che erano state da lui dedotte (riguardanti l'età, l'abitazione, il lavoro), e quindi di saggiare l'esistenza, o meno, anche in raffronto all'entità della pena espianda, di prospettive esterne, inclusa la disponibilità di domicili alternativi, idonee alla risocializzazione, o almeno al contenimento della pericolosità sociale.

Al contrario il provvedimento impugnato riporta ampi stralci dell'ordinanza con la quale era stata respinta analoga istanza di affidamento in prova avanzata dalla ex convivente del condannato, mentre non effettua una valutazione di quanto riferito dall' U.E.P.E. rispetto all'odierno ricorrente.

Tali carenze di carattere istruttorio e valutativo d'altra parte trovano conferma nelle motivazioni contenute nell'ordinanza con la quale, lo stesso Tribunale di sorveglianza di Torino, ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato e che è stata prodotta dal difensore del ricorrente.

L'ordinanza impugnata, carente sotto i profili indicati, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato esame al riguardo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibiltà del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell' 8 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena residua di anni due e mesi dieci di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Torino del 29 gennaio 2021 la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell'art.656 cod. proc. pen. a seguito della predetta istanza. Con la stessa ordinanza è stata dichiarata inammissibile la domanda di detenzione domiciliare generica in considerazione dell'entità della pena residua superiore al limite di anni due. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, in sostanza, tenuto conto dei precedenti penali, della assenza di una stabile attività lavorativa e di un domicilio idoneo (come riferito dall' U.E.P.E.) ha ritenuto persistente la pericolosità sociale del condannato e non completo il sui reinserimento sociale ed è stato quindi escluso che la misura dell'affidamento possa perseguire le sue finalità preventive e di risocializzazione. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione limitatamente al diniego dell' affidamento in prova al servizio sociale. 2.1. In particolare egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47, comma 3, Ord. pen. con riferimento all'assoluto travisamento del contenuto degli atti oggetto dell'istruttoria svolta dal Tribunale di sorveglianza. 3. Il difensore del ricorrente, in data 28 giugno 2022, ha depositato copia dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 29 marzo 2022 con la quale è stata sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.666, comma settimo, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Tale misura può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena e il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare «generica», alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di assai contenuta durata. 3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa , alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può certamente prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. Nella specie, l'ordinanza impugnata, nella sua estrema laconicità, appare «polarizzata» su un unico profilo, pur corretto e rilevante, ossia la necessità che l'esecuzione dell'eventuale misura alternativa avvenga in un contesto domiciliare idoneo e con una attività lavorativa più stabile rispetto a quella prospettata come rider. . Essa però omette del tutto di analizzare - anche tramite apposita indagine socio familiare, di doverosa acquisizione, potendo essa ritenersi superflua solo quando il corredo di risultanze documentali già acquisite sia di per sé esaustivo e di incontrovertibile evidenza (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292; v. anche Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Correnti, Rv. 265428; Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209; Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519) - la situazione di vita complessiva del condannato, anche in rapporto alle circostanze che erano state da lui dedotte (riguardanti l'età, l'abitazione, il lavoro), e quindi di saggiare l'esistenza, o meno, anche in raffronto all'entità della pena espianda, di prospettive esterne, inclusa la disponibilità di domicili alternativi, idonee alla risocializzazione, o almeno al contenimento della pericolosità sociale. Al contrario il provvedimento impugnato riporta ampi stralci dell'ordinanza con la quale era stata respinta analoga istanza di affidamento in prova avanzata dalla ex convivente del condannato, mentre non effettua una valutazione di quanto riferito dall' U.E.P.E. rispetto all'odierno ricorrente. Tali carenze di carattere istruttorio e valutativo d'altra parte trovano conferma nelle motivazioni contenute nell'ordinanza con la quale, lo stesso Tribunale di sorveglianza di Torino, ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato e che è stata prodotta dal difensore del ricorrente. L'ordinanza impugnata, carente sotto i profili indicati, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato esame al riguardo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo
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