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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23924/2026

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esso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliato per legge;-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADER), in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente--ricorrente in via incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n.1431/2023 depositata il 02/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/20261.La controversia nasce dall’opposizione all’esecuzione propostada [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerose cartelle di pagamento eavvisi di addebito emessi per crediti di varia natura (erariale eprevidenziale).[OSCURATO:PERSONA] agiva ex art. 615 c.p.c., sostenendo di aver avutoconoscenza dei ruoli solo nel 2019 a seguito rilascio degli estratti diruolo.

Eccepiva l’annullamento automatico dei debiti ai sensi dellaLegge n. 228/2012 (art. 1, commi 537 e ss.), in quanto l’Agente dellaRiscossione non aveva riscontrato la sua istanza di sospensione entroil termine di 220 giorni, termine oltre il quale il credito si intendeannullato di diritto.

Contestava inoltre l’inesistenza dei titoli esecutiviin originale e la mancanza di prova delle notifiche.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione (per mancanza diun’esecuzione già avviata), il difetto di giurisdizione del giudiceordinario in favore di quello tributario (per i crediti erariali) e del lavoro(per quelli previdenziali), e la tardività dell’opposizione rispetto allenotifiche ritualmente effettuate.

Nel merito, sosteneva che l’istanza delcontribuente era priva dei requisiti legali.Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 827/2021, inaccoglimento dell’opposizione, dichiarava i crediti non dovuti per effettodel meccanismo di “silenzio-assenso” (annullamento automatico)previsto dalla L. 228/2012.La Corte d’appello di Ancona, invece, con la sentenza n.1431/2023, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva ilgravame dell’ADER e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, ritenendo la materia devoluta alla giurisdizione tributaria.2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, separatamente,ma notificandolo a poche ore l’uno dall’altro: sia [OSCURATO:PERSONA]; sial’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha ritenuto chel’istanza del contribuente mirasse a sollecitare il potere di autotuteladell’amministrazione per ottenere una nuova valutazione dei crediti.Richiamando giurisprudenza di legittimità (es.

SSUU n. 28640/2021),la corte di merito ha affermato che le controversie relative al diniegodi sospensione della riscossione o al mancato discarico dei ruolirientrano nella giurisdizione generale tributaria, indipendentementedalla natura discrezionale o vincolata dell’atto impugnato.

Ha quindiriformato la sentenza del Tribunale che aveva indebitamente esercitatola giurisdizione sul merito della pretesa tributaria.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo nel qualedenuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto exart. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 5 c.p.c., art 2d.lgs. 546/1992, art. 57 del d.p.r. n. 602/1973, alla luce dei principigiurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e tributario, ed in particolare le sentenze della cassazione aSS.

UU. n. 7822/2020 e successive conformi ; in estrema sintesi ilricorrente sostiene che la corte di merito ha travisato la natura delladomanda: secondo parte ricorrente, non si sarebbe trattato diimpugnazione di un atto di "autotutela", ma di una opposizione ex art.615 c.p.c. fondata su fatti estintivi sopravvenuti (il decorso dei 220giorni dalla presentazione dell’istanza e la mancanza di notifichevalidamente effettuate).

A sostegno della sua tesi il ricorrente richiamala sentenza delle Sezioni Unite n. 7822/2020 per ribadire che, quandoNumero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026si contestano fatti incidenti sulla pretesa tributaria avvenuti dopo lanotifica della cartella, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.3.L’ADER in ricorso articola due motivi, coi quali denuncia omessapronuncia (art. 112 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non hapronunciato: né sull’eccezione di incompetenza funzionale rispetto aicrediti previdenziali (spettanti al Giudice del Lavoro); né sull’eccezionedi inammissibilità dell’istanza ex L. 228/2012 per mancanza dellanotifica di un atto esattivo nei 60 giorni precedenti.Quanto al motivo concernente l’omessa pronuncia sull’eccezionedi incompetenza funzionale per i crediti previdenziali, l’agenzia lamentache la corte di merito si sia concentrata esclusivamente sul riparto digiurisdizione tra giudice ordinario e tributario per i crediti erariali,ignorando completamente l’eccezione relativa ai crediti di diversanatura.

Rileva che il giudizio originario riguardava non solo cartelle pertributi erariali, ma anche avvisi di addebito per crediti previdenziali esanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Sostiene che, mentreper i tributi la giurisdizione è tributaria, per i crediti previdenziali lacompetenza funzionale spetta al Tribunale di Pesaro in funzione diGiudice del Lavoro, e per le sanzioni amministrative al Giudice di Pace.In sintesi, secondo l’agenzia ricorrente, la corte di merito, dichiarandoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario in modo globale, haomesso di statuire sulla competenza specifica per queste diversetipologie di debito, violando il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato ex art. 112 c.p.c.Quanto poi all’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’istanzaex L. n. 228/2012 relativa alla procedura di "annullamento automatico"meccanismo di discarico previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012), il contribuente deve presentare l’istanza entro un terminedi decadenza di 60 giorni dalla notifica di un atto della riscossione.L’Agenzia aveva dedotto che l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] era inammissibileNumero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026perché presentata fuori termine e carente di requisiti formali essenziali,come la copia del documento di identità e l’indicazione precisa dei titolida annullare.

Censura la sentenza impugnata perché la corte di meritoha accolto solo il primo motivo di appello (sulla giurisdizione),tralasciando del tutto di pronunciarsi sulla inammissibilità e irricevibilitàdell’istanza, questione che era stata ritualmente riproposta in appello.In sintesi, ADER sostiene che la corte territoriale ha risolto lacontroversia solo su un piano pregiudiziale (la giurisdizione tributaria),lasciando però "sospese" le decisioni sulle competenze funzionali per icrediti non tributari e sulla validità stessa dell’istanza presentata dalcontribuente.4.

I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti.Essi sono stati proposti avverso la medesima sentenza dellaCorte d’appello di Ancona n. 1431/2023, sicché ricorrono i presuppostiper la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; di essi, quello notificato persecondo assume poi la qualificazione di ricorso incidentale rispettoall’altro, da qualificarsi principale.Ai fini dell’esame delle censure, andrebbe esaminato dapprima ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], attinente alla statuizione sullagiurisdizione, e quindi il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, volto a denunciare l’omessa pronuncia su ulterioriquestioni ritualmente devolute al giudice d’appello.Tuttavia, a tale disamina non può procedersi, dovendosi di ufficiorilevare una preclusione assoluta all’originaria proposizione dell’azione.5.

Infatti, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio inquanto l’azione non poteva essere proposta.Occorre rilevare che la controversia, per come ricostruita neglistessi atti di causa, trae origine non dalla notificazione di un attoesecutivo o pre-esecutivo specificamente impugnato, bensì dallaconoscenza, acquisita dal contribuente mediante estratti di ruolo,Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026evidentemente acquisiti in modo spontaneo, dell’esistenza di plurimicarichi iscritti a ruolo.Lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dedotto diavere avuto conoscenza dei ruoli solo nel 2019 tramite estratti di ruoloe ha quindi agito ex art. 615 c.p.c., chiedendo l’accertamentodell’annullamento automatico dei debiti ai sensi dell’art. 1, commi 537e ss., della legge n. 228 del 2012, nonché contestando l’esistenza deititoli esecutivi e la prova delle notificazioni.Ne deriva che la domanda proposta non si correla ad un attodell’esecuzione forzata già intrapresa, né ad un atto della riscossioneautonomamente impugnabile in quanto notificato al contribuente, masi risolve in un’azione di accertamento negativo della pretesa risultantedai ruoli, promossa sulla base della sola conoscenza degli stessiIn tale prospettiva, viene in rilievo lo ius superveniensrappresentato dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021 (che ha introdotto ilcomma 4-bis all’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973).Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte consentenza n. 26283/2022, l’estratto di ruolo non è un attoautonomamente impugnabile e la cartella di pagamento, che non siastata validamente notificata, può essere contestata dal contribuente -che ne abbia avuto conoscenza solo tramite il ruolo - esclusivamentein presenza di un pregiudizio concreto e attuale riconducibile a treipotesi tassative: a) partecipazione a procedure di affidamento dicontratti pubblici; b) pagamenti da parte della PubblicaAmministrazione; c) perdita del beneficio della dilazione dei debititributari.Nel caso di specie, il ricorrente non ha né allegato né dimostratola sussistenza di alcuno dei predetti presupposti di ammissibilità,limitandosi a dolersi della mancata risposta all’istanza di sospensionee della prescrizione dei crediti.Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026D’altronde, come più volte chiarito da questa Sezione (cfr., tra letante, Cass. n. 15141/2025), l’onere di allegare e provare l’interessequalificato ex art. 12, comma 4-bis, permane anche quando ilcontribuente invochi fatti estintivi sopravvenuti alla notifica, come laprescrizione o, per analogia, l’annullamento automatico previsto dallaL. n. 228/2012.In difetto di tale allegazione, nemmeno sopraggiunta in corso dicausa, l’azione di accertamento negativo non può essere né iniziata néproseguita, risolvendosi in una richiesta di tutela puramenteaccademica.6.

L’accertata improponibilità della domanda originaria precludel’esame del merito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e assorbe quellodel ricorso incidentale proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione.Restano, infatti, superate sia le censure del [OSCURATO:PERSONA] in punto digiurisdizione, sia quelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativeall’omessa pronuncia sulle diverse tipologie di crediti esull’inammissibilità dell’istanza ex legge n. 228 del 2012.In particolare, non assume più rilievo stabilire se, per i credititributari, la giurisdizione spettasse al giudice tributario, se, per i creditiprevidenziali, fosse competente il giudice del lavoro, ovvero se, per lesanzioni amministrative, dovesse pronunciarsi il giudice ordinariosecondo le regole proprie della materia.Tale distinzione presupporrebbe, infatti, la proponibilitàdell’azione, che invece, come sopra rilevato, va esclusa in radice.Ne consegue che, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., lasentenza impugnata e quella di primo grado devono essere cassatesenza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta.7.

In ordine alle spese del doppio grado di merito, sussistonogiusti motivi per l’integrale compensazione, per essere sopravvenutal’interpretazione nomofilattica fornita dalle Sezioni Unite nel 2022, cheè intervenuta durante la pendenza del giudizio di merito.Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026Possono essere altresì compensate le spese del presente giudiziodi legittimità, in considerazione della relativa prossimità temporaleesistente tra la data di deposito della pronuncia delle Sezioni Unite (6settembre 2022) e la data di notifica del ricorso principale (2 aprile2024).

P.Q.MLa Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti,-cassa senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primogrado perché la causa non poteva essere proposta.-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppiogrado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliato per legge;-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADER), in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente--ricorrente in via incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n.1431/2023 depositata il 02/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/20261.La controversia nasce dall’opposizione all’esecuzione propostada [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerose cartelle di pagamento eavvisi di addebito emessi per crediti di varia natura (erariale eprevidenziale).[OSCURATO:PERSONA] agiva ex art. 615 c.p.c., sostenendo di aver avutoconoscenza dei ruoli solo nel 2019 a seguito rilascio degli estratti diruolo. Eccepiva l’annullamento automatico dei debiti ai sensi dellaLegge n. 228/2012 (art. 1, commi 537 e ss.), in quanto l’Agente dellaRiscossione non aveva riscontrato la sua istanza di sospensione entroil termine di 220 giorni, termine oltre il quale il credito si intendeannullato di diritto. Contestava inoltre l’inesistenza dei titoli esecutiviin originale e la mancanza di prova delle notifiche.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione (per mancanza diun’esecuzione già avviata), il difetto di giurisdizione del giudiceordinario in favore di quello tributario (per i crediti erariali) e del lavoro(per quelli previdenziali), e la tardività dell’opposizione rispetto allenotifiche ritualmente effettuate. Nel merito, sosteneva che l’istanza delcontribuente era priva dei requisiti legali.Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 827/2021, inaccoglimento dell’opposizione, dichiarava i crediti non dovuti per effettodel meccanismo di “silenzio-assenso” (annullamento automatico)previsto dalla L. 228/2012.La Corte d’appello di Ancona, invece, con la sentenza n.1431/2023, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva ilgravame dell’ADER e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, ritenendo la materia devoluta alla giurisdizione tributaria.2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, separatamente,ma notificandolo a poche ore l’uno dall’altro: sia [OSCURATO:PERSONA]; sial’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha ritenuto chel’istanza del contribuente mirasse a sollecitare il potere di autotuteladell’amministrazione per ottenere una nuova valutazione dei crediti.Richiamando giurisprudenza di legittimità (es. SSUU n. 28640/2021),la corte di merito ha affermato che le controversie relative al diniegodi sospensione della riscossione o al mancato discarico dei ruolirientrano nella giurisdizione generale tributaria, indipendentementedalla natura discrezionale o vincolata dell’atto impugnato. Ha quindiriformato la sentenza del Tribunale che aveva indebitamente esercitatola giurisdizione sul merito della pretesa tributaria.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo nel qualedenuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto exart. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 5 c.p.c., art 2d.lgs. 546/1992, art. 57 del d.p.r. n. 602/1973, alla luce dei principigiurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e tributario, ed in particolare le sentenze della cassazione aSS. UU. n. 7822/2020 e successive conformi ; in estrema sintesi ilricorrente sostiene che la corte di merito ha travisato la natura delladomanda: secondo parte ricorrente, non si sarebbe trattato diimpugnazione di un atto di "autotutela", ma di una opposizione ex art.615 c.p.c. fondata su fatti estintivi sopravvenuti (il decorso dei 220giorni dalla presentazione dell’istanza e la mancanza di notifichevalidamente effettuate). A sostegno della sua tesi il ricorrente richiamala sentenza delle Sezioni Unite n. 7822/2020 per ribadire che, quandoNumero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026si contestano fatti incidenti sulla pretesa tributaria avvenuti dopo lanotifica della cartella, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.3.L’ADER in ricorso articola due motivi, coi quali denuncia omessapronuncia (art. 112 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non hapronunciato: né sull’eccezione di incompetenza funzionale rispetto aicrediti previdenziali (spettanti al Giudice del Lavoro); né sull’eccezionedi inammissibilità dell’istanza ex L. 228/2012 per mancanza dellanotifica di un atto esattivo nei 60 giorni precedenti.Quanto al motivo concernente l’omessa pronuncia sull’eccezionedi incompetenza funzionale per i crediti previdenziali, l’agenzia lamentache la corte di merito si sia concentrata esclusivamente sul riparto digiurisdizione tra giudice ordinario e tributario per i crediti erariali,ignorando completamente l’eccezione relativa ai crediti di diversanatura. Rileva che il giudizio originario riguardava non solo cartelle pertributi erariali, ma anche avvisi di addebito per crediti previdenziali esanzioni per violazioni del Codice della Strada. Sostiene che, mentreper i tributi la giurisdizione è tributaria, per i crediti previdenziali lacompetenza funzionale spetta al Tribunale di Pesaro in funzione diGiudice del Lavoro, e per le sanzioni amministrative al Giudice di Pace.In sintesi, secondo l’agenzia ricorrente, la corte di merito, dichiarandoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario in modo globale, haomesso di statuire sulla competenza specifica per queste diversetipologie di debito, violando il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato ex art. 112 c.p.c.Quanto poi all’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’istanzaex L. n. 228/2012 relativa alla procedura di "annullamento automatico"meccanismo di discarico previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012), il contribuente deve presentare l’istanza entro un terminedi decadenza di 60 giorni dalla notifica di un atto della riscossione.L’Agenzia aveva dedotto che l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] era inammissibileNumero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026perché presentata fuori termine e carente di requisiti formali essenziali,come la copia del documento di identità e l’indicazione precisa dei titolida annullare. Censura la sentenza impugnata perché la corte di meritoha accolto solo il primo motivo di appello (sulla giurisdizione),tralasciando del tutto di pronunciarsi sulla inammissibilità e irricevibilitàdell’istanza, questione che era stata ritualmente riproposta in appello.In sintesi, ADER sostiene che la corte territoriale ha risolto lacontroversia solo su un piano pregiudiziale (la giurisdizione tributaria),lasciando però "sospese" le decisioni sulle competenze funzionali per icrediti non tributari e sulla validità stessa dell’istanza presentata dalcontribuente.4. I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti.Essi sono stati proposti avverso la medesima sentenza dellaCorte d’appello di Ancona n. 1431/2023, sicché ricorrono i presuppostiper la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; di essi, quello notificato persecondo assume poi la qualificazione di ricorso incidentale rispettoall’altro, da qualificarsi principale.Ai fini dell’esame delle censure, andrebbe esaminato dapprima ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], attinente alla statuizione sullagiurisdizione, e quindi il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, volto a denunciare l’omessa pronuncia su ulterioriquestioni ritualmente devolute al giudice d’appello.Tuttavia, a tale disamina non può procedersi, dovendosi di ufficiorilevare una preclusione assoluta all’originaria proposizione dell’azione.5. Infatti, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio inquanto l’azione non poteva essere proposta.Occorre rilevare che la controversia, per come ricostruita neglistessi atti di causa, trae origine non dalla notificazione di un attoesecutivo o pre-esecutivo specificamente impugnato, bensì dallaconoscenza, acquisita dal contribuente mediante estratti di ruolo,Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026evidentemente acquisiti in modo spontaneo, dell’esistenza di plurimicarichi iscritti a ruolo.Lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dedotto diavere avuto conoscenza dei ruoli solo nel 2019 tramite estratti di ruoloe ha quindi agito ex art. 615 c.p.c., chiedendo l’accertamentodell’annullamento automatico dei debiti ai sensi dell’art. 1, commi 537e ss., della legge n. 228 del 2012, nonché contestando l’esistenza deititoli esecutivi e la prova delle notificazioni.Ne deriva che la domanda proposta non si correla ad un attodell’esecuzione forzata già intrapresa, né ad un atto della riscossioneautonomamente impugnabile in quanto notificato al contribuente, masi risolve in un’azione di accertamento negativo della pretesa risultantedai ruoli, promossa sulla base della sola conoscenza degli stessiIn tale prospettiva, viene in rilievo lo ius superveniensrappresentato dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021 (che ha introdotto ilcomma 4-bis all’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973).Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte consentenza n. 26283/2022, l’estratto di ruolo non è un attoautonomamente impugnabile e la cartella di pagamento, che non siastata validamente notificata, può essere contestata dal contribuente -che ne abbia avuto conoscenza solo tramite il ruolo - esclusivamentein presenza di un pregiudizio concreto e attuale riconducibile a treipotesi tassative: a) partecipazione a procedure di affidamento dicontratti pubblici; b) pagamenti da parte della PubblicaAmministrazione; c) perdita del beneficio della dilazione dei debititributari.Nel caso di specie, il ricorrente non ha né allegato né dimostratola sussistenza di alcuno dei predetti presupposti di ammissibilità,limitandosi a dolersi della mancata risposta all’istanza di sospensionee della prescrizione dei crediti.Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026D’altronde, come più volte chiarito da questa Sezione (cfr., tra letante, Cass. n. 15141/2025), l’onere di allegare e provare l’interessequalificato ex art. 12, comma 4-bis, permane anche quando ilcontribuente invochi fatti estintivi sopravvenuti alla notifica, come laprescrizione o, per analogia, l’annullamento automatico previsto dallaL. n. 228/2012.In difetto di tale allegazione, nemmeno sopraggiunta in corso dicausa, l’azione di accertamento negativo non può essere né iniziata néproseguita, risolvendosi in una richiesta di tutela puramenteaccademica.6. L’accertata improponibilità della domanda originaria precludel’esame del merito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e assorbe quellodel ricorso incidentale proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione.Restano, infatti, superate sia le censure del [OSCURATO:PERSONA] in punto digiurisdizione, sia quelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativeall’omessa pronuncia sulle diverse tipologie di crediti esull’inammissibilità dell’istanza ex legge n. 228 del 2012.In particolare, non assume più rilievo stabilire se, per i credititributari, la giurisdizione spettasse al giudice tributario, se, per i creditiprevidenziali, fosse competente il giudice del lavoro, ovvero se, per lesanzioni amministrative, dovesse pronunciarsi il giudice ordinariosecondo le regole proprie della materia.Tale distinzione presupporrebbe, infatti, la proponibilitàdell’azione, che invece, come sopra rilevato, va esclusa in radice.Ne consegue che, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., lasentenza impugnata e quella di primo grado devono essere cassatesenza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta.7. In ordine alle spese del doppio grado di merito, sussistonogiusti motivi per l’integrale compensazione, per essere sopravvenutal’interpretazione nomofilattica fornita dalle Sezioni Unite nel 2022, cheè intervenuta durante la pendenza del giudizio di merito.Numero registro generale 8876/2024Numero sezionale 2259/2026Numero di raccolta generale 23924/2026Data pubblicazione 23/07/2026Possono essere altresì compensate le spese del presente giudiziodi legittimità, in considerazione della relativa prossimità temporaleesistente tra la data di deposito della pronuncia delle Sezioni Unite (6settembre 2022) e la data di notifica del ricorso principale (2 aprile2024). P.Q.MLa Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti,-cassa senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primogrado perché la causa non poteva essere proposta.-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppiogrado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris