CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 dicembre 1976
Cassazione n. 03373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il 31/12/1976 (CUI 01D860G) avverso l'ordinanza del 27/11/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere alla quale il prevenuto era stato sottoposto nell'ambito del procedimento pendente dinanzi a quella Corte per decidere sulla richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria greca con mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 2 ottobre 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (così qualificata la richiesta di riesame) [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente argomentato le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della istanza di sostituzione della misura all'epoca in corso. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta dagli atti che, nelle more della fissazione della odierna udienza, il prevenuto ha ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione periodico presso un ufficio di polizia giudiziaria. 2. La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. C