Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 21557/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIcla_t_g_ammiso-a-14e-garti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasportato ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo marjuana e hashish con la finalità di cederla a terzi).

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione con riferimento agli elementi che hanno indotto il giudice di seconde cure ad escludere la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la

I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIcla_t_g_ammiso-a-14e-garti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasportato ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo marjuana e hashish con la finalità di cederla a terzi). Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione con riferimento agli elementi che hanno indotto il giudice di seconde cure ad escludere la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris