CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 32204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa il 4 dicembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso in Vittoria il 21 novembre 2021. In particolare, Gulino avrebbe accompagnato in auto il suocero [OSCURATO:PERSONA] a cercare [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto in precedenza un diverbio in un bar con lo stesso Gulino e con la compagna di lui, [OSCURATO:PERSONA]. Una volta trovato in < strada [OSCURATO:PERSONA], Favata gli aveva sparato con una pistola che recava con sè senza riuscire, però, ad ucciderlo per l'intervento di passanti che lo portavano in ospedale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricors;o l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, rilevando che vi sarebbe prova solo del contributo causale dato da Gulino all'azione di Favata (in quanto non è negato che lo abbia accompagnato in auto sul luogo dei fatti) ma non della conoscenza delle intenzioni di questi. Il ricorrente sostiene di aver accompagna:o Favata a cercare [OSCURATO:PERSONA] con cui doveva soltanto chiarirsi, e di non sapere che Favata avesse portato seco una pistola. In particolare, nel senso che il ricorrente non conosceva le intenzioni di Favata deporrebbe la circostanza che, dopo aver sentito il colpo di pistola, Gulino ha acceso il motore dell'auto e si è allontanato, il che contrasta con la tesi che sapesse che era Favata che aveva sparato, posto che sarebbe stato più ragionevole farlo salire in auto perché questi aveva difficoltà di deambulazione che gli avrebbero precluso una via di fuga a piedi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, evidenziando che il pericolo di reiterazione del reato è stato desunto in modo apodittico dalla gravità del fatto, e che la asserita inaffidabilità del ricorrente, che ha giustificato la decisione di non concedergli neanche gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avrebbe potuto essere desunta solo dall'eventuale accertato fallimento di altra precedente misura che non risulta in atti. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata via P.E.C. il 26 maggio 2022 il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le trascrizioni di due intercettazioni conosciute dopo il deposito del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordlne alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento di un elemento di fatto (la circostanza che immediatamente dopo lo sparo Gulino si sia allontanato dal luogo del delitto senza attendere di caricare in auto il suocero), che il Tribunale del riesame ha in realtà valutato, ma cui ha dato un diverso significato (secondo il Tribunale, Gulino non ha recuperato il suocero nel luogo in cui è avvenuto lo sparo, ma potrebbe averlo recuperato in altro punto concordato, fuori dal campo visivo delle telecamere di sicurezza, e più lontano dal luogo dei fatti). Né alcun elemento aggiuntivo di carattere decisivo è ricavabile dalle intercettazioni depositate in corso di giudizio di legittimità. La valutazione del Tribunale in sé non è illogica, essendo evidentemente più rischioso far salire in auto una persona che aveva appena sparato in prossimità del luogo dello sparo, ed il diverso significato attribuito a quella stessa circostanza di fatto dalla difesa del ricorrente incorre, pertanto, nel giudizio di inammissibilità. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. In punto di esigenze cautelari l'ordinanza è motivata sia con il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett b), cod. proc. pen.) (perché in una conversazione intercettata dopo il fatto Gulino aveva detto di volersi allontanare da Vittoria) sia con il pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett c), cod. proc. pen.). La difesa del ricorrente contesta in ricorso soltanto l'esistenza del pericolo di reiterazione del reato, ma non aggredisce la parte della ordinanza sulla esistenza del pericolo di fuga. Non aggredendo questa parte della motivazione, che è da sola sufficiente a giustificare la misura, il motivo è inammissibile, in quanto dal suo accoglimento il ricorrente non potrebbe comunque ottenere un risultato favorevole.Trasmessa copia ex art. 23 6. 1 ter L. 8-8-95 n: 332 Roma, IV t= I SE T 2022 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-