CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 09567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] O' NAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi. udito il difensore: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di NAPOLI, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di NAPOLI, si riporta ai motivi di doglianza e insiste per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 25 gennaio 2024 con cui la Corte d'appello di Napoli ha riformato - ex art. 599 del codice di rito e limitatamente al trattamento sanzionatorio- la decisione resa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., nel contesto del clan di tipo camorristico denominato Sibillo, operante nella zona di via Tribunali di Napoli, oltre che per i reati ascritti ai capi 16), 29), 30), 33), 37), 40), 42), 44), 52) 54), 61) e 62) dell'imputazione. Con medesima sentenza, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 81, 648, e 416 bis.1 cod. pen, indicato al capo 69 della rubrica, di [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nel delitto di cui all'art. 73 del citato D.P.R (capo 17 della rubrica) e di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 416 bis, con esclusione del ruolo di capo promotore (capo 61 dell'imputazione). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con quattro distinti atti, affidati ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 121, 581, 597 del codice di rito per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la memoria con cui la difesa, in occasione dell'udienza di discussione del 25 gennaio 2024, proponeva al Collegio una questione -secondo la Corte d'appello- nuova, in quanto estranea all'ambito dell'impugnazione proposta con l'atto di appello. Per inquadrare il contenuto di questo primo motivo, è opportuno ricordare che, con la sentenza di primo grado del 22 novembre 2022, il giudice aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il delitto di cui al capo 61) e i reati di cui a una precedente sentenza, emessa dal g.u.p. del Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2016, definitiva in data 16 ottobre 2018, determinando in anni uno l'aumento di pena per il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggetto appunto del capo d'imputazione 61). La dichiarata inammissibilità concerneva, in particolare, il punto 3.2 della citata memoria, in cui si era sostenuta l'inesistenza di un sodalizio riconducibile ai Sibillo e la definitiva scomparsa, già a partire dall'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], del diverso e più ampio organismo criminale ritenuto sussistente con la sentenza del 15 giugno 2016. Il ricorrente rileva che nell'atto di appello si era contestato che egli fosse stato condannato quale dirigente del clan Sibillo (sodalizio, peraltro, mai riconosciuto in alcuna sentenza); si contestava, inoltre, come detto, la mancata valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, della circostanza dell'avvenuto 2._ scioglimento, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], del clan per cui il ricorrente aveva militato e in relazione al quale era intervenuta la condanna del 2016. Ebbene -osserva la difesa- tale tema, lungi dal costituire oggetto di un motivo nuovo, era null'altro che un nuovo argomento inquadrabile nei capi e punti già devoluti con l'impugnazione della sentenza di primo grado e rientrava, pertanto, nella piena cognizione della Corte distrettuale. I due diversi atti d'appello proposti dai precedenti difensori contestavano, infatti, il capo relativo alla responsabilità dell'imputato in relazione alla partecipazione all'associazione contestata al capo 61, nonché il punto della sua continuità partecipativa al sodalizio criminoso per cui era intervenuta condanna nel 2016. 3.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, con riferimento gli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale posto a base del proprio giudizio una lettura delle intercettazioni smentita da altre evidenze probatorie, del tutto trascurate in motivazione. Il giudizio di responsabilità riposerebbe, infatti, sulle sole dichiarazioni etero-accusatorie, oggetto di intercettazione, in cui la co-imputata [OSCURATO:PERSONA] asseriva di aver ricevuto ordini dal convivente (l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), detenuto, circa la gestione del clan e preannunciava l'intenzione di scrivergli una lettera per metterlo al corrente dei contrasti in corso con i cugini (Matteo e Ingenito) del Sibillo in merito alla gestione degli introiti delle piazze di spaccio. La tesi difensiva - secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni captate, dichiarava falsamente di ricevere ordini dal Sibillo - è stata confermata dai risultati dell'attività investigativa. Infatti, come confermato peraltro dall'esame dibattimentale del [OSCURATO:PERSONA], non è stata mai rinvenuta alcuna lettera scritta dalla [OSCURATO:PERSONA] e indirizzata al Sibillo, né sono stati ritrovati biglietti asseritamente trasmessi dal carcere alla donna; neppure dalle conversazioni in carcere -oggetto di intercettazioni ambientali- tra il Sibillo e la [OSCURATO:PERSONA] è mai emerso un riferimento a fatti relativi alla gestione del clan. In violazione dell'art. 192 del codice di rito, la Corte d'appello avrebbe valorizzato unicamente indizi non dotati di certezza, univocità e concordanza, attribuendo valore di prova alle dichiarazioni etero-accusatorie della [OSCURATO:PERSONA], trascurando tuttavia di valutare adeguatamente una serie di deduzioni difensive (esposte nella memoria già citata sub 3.1) volte a evidenziare, in primis, 1) come Sibillo non fosse stato condannato quale dirigente del clan omonimo (sodalizio, peraltro, mai riconosciuto in alcuna sentenza), bensì come partecipe, con compiti meramente esecutivi, a un gruppo che la prima sentenza di condanna, quella del 2016, aveva definito nei termini di clan di camorra con obiettivi limitati e a termine, nel quale il ruolo predominante era in realtà assegnato non già al presunto clan Sibillo, bensì al clan Giugliano di Forcella. Con palese travisamento di prova, l'impugnata sentenza, come già la sentenza di primo grado, ha fatto leva su un erroneo giudizio di continuità per dimostrare la prosecuzione della militanza associativa dell'imputato, senza tener conto del fatto che il g.u.p., già nella sentenza del 2016, aveva ritenuto non più operante il presunto clan Sibillo. Tali emergenze processuali si pongono in netto contrasto con le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], tese a far emergere -falsamente- 3 il ruolo egemone del Sibillo nel clan di appartenenza. 2) In secondo luogo, la difesa sostiene che, da altre intercettazioni (di conversazioni tra la donna e i cugini del Sibillo), illogicamente trascurate dai giudici di merito, emergerebbe ictu ocull che [OSCURATO:PERSONA] non riceveva ordini dal Sibillo. 3) Si deduce infine il mancato esame, da parte della Corte territoriale, della tesi difensiva volta a dimostrare che le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero ispirate a un mero espediente, adottato dalla donna: quest'ultima, sentendosi ingiustamente trascurata e scavalcata dai cugini del Sibillo, avrebbe deciso di imporre loro la propria volontà e, a tal fine, avrebbe falsamente affermato di essere portavoce del Sibillo. A parere della difesa, soltanto tale interpretazione delle dichiarazioni etero-accusatorie della [OSCURATO:PERSONA] si concilierebbe con le -già ricordate- ulteriori evidenze probatorie. Valorizzando unicamente le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia riferirle all'intero quadro indiziario emerso dalle indagini, la Corte d'appello avrebbe violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio e [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 533 del codice di rito, per avere la Corte d'appello affermato la penale responsabilità dell'imputata nonostante l'assenza di riscontri oggettivi volti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni etero-accusatorie dell'ex nuora, [OSCURATO:PERSONA], oggetto di due intercettazioni valorizzate dalla Corte distrettuale. In entrambe le conversazioni intercettate, la [OSCURATO:PERSONA] discorre con terzi -e non con la Ingenito- a proposito di quest'ultima. La condanna dell'Ingenito sarebbe stata peraltro pronunciata in assenza di qualsivoglia analisi circa i rapporti intercorrenti tra l'imputata e la [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 5.1 Con i primi due motivi, si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento di prova in relazione all'art. 192 del codice di rito, per avere la Corte d'appello illogicamente parcellizzato gli elementi indiziari e probatori e, segnatamente, per avere ritenuto univocamente accertati i seguenti elementi: a) l'incontro del 15 marzo 2017 tra il Marigliano e le due co-imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) il soprannome (o' nano), attribuito all'imputato sulla base di un'inferenza logica del tutto discutibile c) la pregressa vendita -da parte dell'imputato- di quantitativi di sostanza stupefacente (marijuana) alle medesime co- imputate, dato ricavato illogicamente da un'intercettazione ambientale del medesimo giorno (15 marzo 2017); d) l'avvenuto pagamento all'imputato, da parte dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], del denaro per l'acquisto dei 210 grammi di sostanza stupefacente, di cui al capo 17 della rubrica, dato erroneamente desunto dall'intercettazione ambientale del giorno 17 marzo 2017: a parere della difesa era infatti notoria la circostanza -illogicamente trascurata dai giudici di merito- per cui le sostanze stupefacenti venivano acquistate con pagamento mai contestuale alla cessione della sostanza stessa. In relazione al primo punto evidenziato (sub a), la difesa rimarca le incongruenze delle dichiarazioni rese dal luogotenente dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA], il quale, contrariamente a quanto dallo stesso riferito in sede di esame dibattimentale del 20 aprile 2022, non ha mai preso parte al pedinamento delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre queste ultime si recavano dal Marigliano per acquistare i 210 grammi di sostanza stupefacente. Ciò, del resto, è stato confermato dai colleghi dello [OSCURATO:PERSONA], che riferivano della presenza in caserma al momento del presunto incontro tra l'imputato, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il teste non avrebbe potuto materialmente né pedinare le due co-imputate, né assistere all'incontro in cui il Marigliano avrebbe ceduto la sostanza stupefacente alle stesse. Dalle risultanze istruttorie è infatti emerso che altri furono gli agenti che pedinarono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre queste ultime si recavano nella zona cd. delle [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, gli altri due testi escussi (carabinieri Musolino e Funiciello) dichiaravano di aver perso di vista per circa 7 minuti l'auto Smart, in cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, nessuno degli operanti ha mai visto uno scambio o consegna tra imputato e [OSCURATO:PERSONA]. Tali dati processuali sono stati oggetto di travisamento, posto che la Corte d'appello ha sostenuto che l'autovettura Snnart (con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non fosse mai stata persa di vista dagli operanti. Quanto al secondo punto (sub b), la Corte avrebbe travisato la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiarito essere il soprannome dell'imputato ben diverso e più lungo ("o nano angelo bello") di quello indicato dai giudici del merito ("o nano"). Illogicamente, i giudici di merito hanno escluso che il detto soprannome fosse riferibile a un soggetto diverso dall'imputato. Quanto al terzo elemento travisato (di cui al punto c), sempre dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si era appreso che l'imputato fosse solito acquistare, non già vendere, sostanza stupefacente. Tale prova dichiarativa si pone dunque in contrasto con la ricostruzione privilegiata dalla Corte territoriale, che non ha reso ragioni circa l'improvvisa inversione di ruoli (con [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di acquirente e Marigliano in quello di venditore). In relazione al quarto profilo (v. sub d) travisato, la difesa sostiene che, dall'intercettazione ambientale del giorno 17 marzo 2017, in cui [OSCURATO:PERSONA] afferma "i soldi li avevo già dati al Nano", la Corte d'appello avrebbe illogicamente desunto la prova dell'avvenuto pagamento della sostanza stupefacente. 5.2 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto al capo 17 in quello previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. A tal proposito, la difesa ricorda che 1) l'unica condotta di detenzione e cessione di sostanza stupefacente a carico dell'imputato deve ritenersi del tutto occasionale 2) è mancata l'ammissione di una perizia tossicologica dalla quale evincere il dato ponderale effettivo della sostanza ceduta ovvero la quantità di principio attivo dopante (THC) presente nei 210 grammi di marijuana sequestrati. La motivazione resa dalla Corte d'appello è del tutto carente, essendosi limitata la stessa ad affermare la penale responsabilità dell'imputato sulla base della sua "acclarata operatività nel settore della droga e del collegamento della sua condotta con un contesto di criminalità organizzata". 6. [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 6.1 Con unico motivo, la difesa si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati posti in continuazione. La difesa ricorda che l'imputata è stata condannata in primo grado alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione; la pena era stata determinata con riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti. Con la sentenza impugnata, in seguito ad accoglimento della richiesta di pena concordata dalle parti, la pena è stata rideterminata in anni undici e giorni venti di reclusione (pena base di anni dieci di reclusione, per il reato di cui al capo 1, con aumenti per la continuazione con i tutti gli altri reati ascritti in rubrica e per l'aggravante di agevolazione mafiosa). La Corte d'appello si sarebbe limitata a confermare tutti gli aumenti di pena per i reati-fine già disposti dal giudice di primo grado, omettendo altresì di fornire adeguate ragioni in merito al discostamento dal minimo edittale. Rinunciando ai motivi assolutori, si era tuttavia chiesto al giudice di rideterminare gli aumenti di pena inflitti per la continuazione tra i reati. Dopo aver evidenziato la simmetria esistente tra l'istituto del patteggiamento e quello del concordato in appello, la difesa afferma che il motivo di ricorso vada ricondotto sotto il cono d'ombra dell'art. 448 comma 2 del codice di rito. 7. All'udienza si è svolta trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso Sibillo 1.1. Il primo motivo è infondato, dal momento che non considera come i dati assunti nella memoria e sopra riassunti siano stati ritenuti dalla sentenza impugnata irrilevanti ai fini del decidere. In altri termini, la doglianza non si confronta con l'alternativa considerazione motivazionale, secondo la quale il tema introdotto al punto 3.2. della memoria, al netto della sua novità, era comunque del tutto inconferente, dal momento che il ruolo associativo del Sibillo riposa, nel presente processo, su dati che prescindono da quelli acquisiti nel processo culminato nella precedente condanna; con la conseguenza che, come attentamente osservato dalla sentenza impugnata, la discontinuità tra il precedente sodalizio e quello del quale si discute nel presente processo potrebbe solo introdurre dubbi - ormai irrilevanti in assenza di impugnazione del P.M. - sulla ritenuta sussistenza di un unitario disegno criminoso, ma non certo condurre ex se a mettere in discussione i risultati raggiunti attraverso l'approfondito esame delle risultanze istruttorie. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, reitera una prospettazione difensiva che ruota attorno all'esistenza di mere millanterie della [OSCURATO:PERSONA]. Esse sono, però, logicamente smentite dal fatto che esse non avrebbero potuto mai svilupparsi nel rapporto con gli interlocutori della donna se il Sibili° non avesse continuato ad avere un effettivo ruolo associativo- di mero partecipe, ribadisce la sentenza impugnata a pag. 21, escludendo qualunque equivoco su un ruolo direttivo che non gli è stato attribuito dalla Corte territoriale. È su questa base logica che si fonda la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle comunicazioni intercettate dalla [OSCURATO:PERSONA], giacché non è immaginabile che la donna potesse creare ad arte un ruolo non riconosciuto nella realtà effettuale dal sodalizio (e, infatti, su questo punto si innesta la logica contraddizione nella prospettazione difensiva, sottolineata dalla sentenza impugnata, quando osserva che non si comprende come la donna potesse spendere falsamente il nome di un soggetto che ormai non faceva più parte del clan). In questa prospettiva, le citazioni giurisprudenziali o i brani di singole dichiarazioni o la reiterazione dei dubbi sul mancato rinvenimento di comunicazioni scritte da parte del Sibillo, senza riuscire ad incrinare la tenuta logica della lettura delle conversazioni intercettate, finiscono soltanto per aspirare a una rilettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito -come si avrà modo di osservare di seguito a proposito del ricorso della Ingenito - che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). Ma, in linea generale, deve ribadirsi (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021, n.m.) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, di assoluta genericità di formulazione, non si confronta, se non in termini essertivi, con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che ha razionalmente tratto la prova della colpevolezza della Ingenito dal contenuto di due conversazioni intercettate che consentono di individuare, in termini di logica attendibilità, sia la sussistenza delle dazioni in favore della ricorrente sia la consapevolezza della provenienza delle somme dalle attività illecite del sodalizio. Su un piano generale, la lamentata assenza di riscontri al contenuto delle comunicazioni non considera che, in linea generale, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 3. Ricorso Marigliano 3.1. I primi due motivi, presentati congiuntamente dallo stesso ricorrente, sono inammissibili, poiché, nel tentativo di disarticolare i singoli elementi, riassunti sopra nel Ritenuto in fatto, che hanno condotto a ritenere dimostrata la cessione di sostanza stupefacente, si affida a una critica assertiva delle singole risultanze dimostrative del contatto tra il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. L'assertività si coglie nella mancata indicazione delle basi obiettive delle affermazioni nelle quali la critica si risolve, che sono affidate a personali ricostruzioni, a frammenti di deposizione, a interrogativi del tutto sganciati dal necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Accanto a quanto rilevato sopra sub 1.2. a proposito dei limiti in cui la critica motivazionale può essere introdotta nel giudizio di legittimità, deve aggiungersi che le critiche del ricorrente, per un verso, collidono con il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori, attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto. In definitiva, le critiche del ricorso risultano del tutto rivalutative e generiche sia quanto al contatto tra l'imputato e le due donne sopra ricordate ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sia quanto alla razionale individuazione del soprannome del primo, riconosciuto dallo stesso imputato, nel suo interrogatorio, nella forma più breve di "nano". 3.2. Il terzo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01). In questa prospettiva, al dato non trascurabile della quantità di sostanza (210 grammi di marjuana), la Corte territoriale ha razionalmente correlato la stabile operatività del Marigliano nel settore della droga e il collegamento della condotta con il contesto di criminalità organizzata, ritenendo recessivo rispetto a tali dati ogni ulteriore accertamento. 3.3. Il quarto motivo è inammissibile, dal momento che il ricorrente neppure indica quali determinanti circostanze non sarebbero state valutate nella prospettiva del ridimensionamento della pena consentito dall'art. 62 bis cod. pen. Al riguardo, va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile, dal momento che, come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 - 01, in motivazione), in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca - oltre alle doglianze inerenti ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - motivi relativi a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655 - 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, Ferrigno, Rv. 283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Peraltro, del tutto contraddittoriamente, il ricorso, dopo avere invocato in astratto l'applicabilità dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto ai vizi denunciabili, si duole di un difetto di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti in continuazione che si colloca palesemente al di fuori di tale perimetro. 5. Per le ragioni illustrate, il Collegio rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento de