CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1978
Cassazione n. 03900/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1978 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Perugia, che in parziale riforma di quella del Tribunale di Perugia in data 2/5/2019, ha prosciolto la predetta dal reato di evasione di cui al capo A), confermandone la condanna per i reati di evasione di cui ai capi B) e C). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, volto a contestare il giudizio di penale responsabilità, è manifestamente infondato e comunque incentrato su un diverso apprezzamento del merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte, con riguardo al capo B), dato conto dell'indebita permanenza della ricorrente fuori dell'abitazione ben oltre l'orario consentito, e con riguardo al capo C), dell'ingiustificata sosta presso un bar per consumare alcooliche, nell'orario nel quale alla predetta era consentito solo di recarsi presso il SERT e fare ritorno nell'abitazione, avendo nella circostanza provocato anche un diverbio, circostanze nel contempo idonee ad integrare il reato contestato ed a rappresentare la concreta offensività del fatto, correlata altresì al prescritto elemento psicologico. 2.2. Il secondo motivo è parimenti volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha con motivazione immune da vizi illustrato le ragioni per cui le condotte erano rivelatrici di maggiore pericolosità e accentuata colpevolezza, a fronte dei precedenti, così da giustificare l'applicazione della recidiva. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere est