CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 24806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29724-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CAMUSSO 12; -intimati - avverso la sentenza n. 3353/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 16 settembre 2021, n. 3353/2021, resa dalla Corte d’appello di Napoli. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di via Camusso 12, Caserta non hanno svolto in questa sede attività difensive. Il giudizio, concernente impugnazione di deliberazione dell’assemblea condominiale ex art. 1137 c.c., era stato proposto dal condomino [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] , deducendosi l’invalidità della deliberazione assembleare del 1° dicembre 2004 per omessa convocazione dell’attore. L’Alfieri aveva sostenuto che di tale delibera era venuto a conoscenza solo in data 2 marzo 2011. Era intervenuto volontariamente in giudizio con comparsa del 21 marzo 2012 (dunque prima ancora che si costituisse il convenuto [OSCURATO:PERSONA], che a tanto provvide solo con comparsa del 22 ottobre 2015) l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], per sostenere l’infondatezza della domanda attorea. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 25 settembre 2017, annullò la delibera impugnata e condannò in solido il [OSCURATO:PERSONA] e l’interventore W alter Magliocca a rimborsare all’attore le spese di lite. Propose appello il solo [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di Napoli, qualificato come interventore adesivo dipendente il Magliocca stesso, dichiarò inammissibile l’appello quanto alle censure sul merito della causa e rigettò il gravame in punto di regolamentazione delle spese processuali, ravvisando la soccombenza anche dell’interventore a fronte della fondatezza della impugnazione ex art. 1137 c.c. per mancata prova della rituale convocazione del condomino Alfieri alla assemblea del 1° dicembre 2004. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi: I) nullità della sentenza ex artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., per omessa valutazione delle prove documentali; II) violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo, non avendo la Corte d’appello valutato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato col proprio comportamento processuale totale disinteresse alla vicenda, sicché l’intervento dell’ex amministratore era da ritenersi “autonomo”. Viene anche contestata la soccombenza del Magliocca ai fini delle spese di lite; III) violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sempre per mancato esame della documentazione depositata, che avrebbe dimostrato anche la tardività dell’impugnazione ex art. 1137 c.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono tutti inammissibili. I motivi sono sprovvisti dei caratteri di tassatività e specificità imposti dagli artt. 360 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c., riducendosi ad una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è dedotto mediante l’indicazione di una pluralità di disposizioni asseritamente violate, ma mancano specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con ciascuna delle norme individuate dal ricorrente come regolatrici della fattispecie. Viene denunciato l’omesso esame delle risultanze probatorie documentali ma non si specifica, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., quale sia il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (vale a dire, quale fatto, se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, pervenendosi, cioè, al rigetto della impugnazione ex art.1137 c.c.). D’altro canto, il ricorrente sostiene che avrebbe voluto dimostrare la tardività dell’impugnazione dell’Alfieri, ma la decadenza dal diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve far valere in sede di costituzione tempestiva ex art. 166 c.p.c. il convenuto condominio. La sentenza della Corte d’appello di Napoli contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione adottata. I tre motivi di ricorso non superano nemmeno lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso che la Corte di Napoli ha deciso le indicate questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle censure non offre elementi per mutare tale orientamento. Il giudizio concerne un’impugnazione di deliberazione assembleare ex art.1137 c.c. Per consolidato orientamento di questa Corte, spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari,ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379). La legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore del condominio nei giudizi di impugnazione promossi dal condomino dissenziente, assente o astenutosi rispetto alla relativa deliberazione assembleare discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi. Da ciò consegue che, nelle controversie concernenti impugnativa ex art.1137 c.c. delle deliberazioni dell’assemblea, nelle quali è unico legittimato passivo l’amministratore di condominio, non è ammissibile il gravame avanzato da un soggetto, nella specie l’ex amministratore condominiale, intervenuto adesivamente alle posizioni del condominio (nel senso di richiedere il rigetto della declaratoria di invalidità della delibera invece pretesa dall’attore), avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio stesso. Dunque, correttamente la Corte d’appello ha deciso che l’intervento operato da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare del 1° dicembre 2004, per sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connota come intervento adesivo dipendente, di tal che, stando all'art. 105, comma 2, c.p.c., i poteri dell'intervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2636; Cass. Sez. Unite, 17/04/2012, n. 5992 ) . Né vale a costituire un’autonoma posizione processuale di parte nel giudizio ex art. 1137 c.c. in capo all’interventore(con la facoltà, quindi, di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario) la circostanza che il Condominio fosse rimasto inizialmente contumace e si fosse poi costituito “rimettendosi” alle “determinazioni del giudice, senza proporre eccezioni e senza avanzare difese alla domanda proposta”. L’intervento volontario in causa si qualifica, invero, come principale o come adesivo in relazione al diritto relativo all’oggetto del processo ed al titolo in questo dedotto, non in ragione del comportamento processuale assunto dalle parti originarie del giudizio. È poi certo che rispetto alla posizione dell'interventore adesivo si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (Cass. Sez. Unite, 30/10/2019, n. 27846). Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art