CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24463/2023Numero sezionale 4880/2026Numero di raccolta generale 20743/2026Data pubblicazione 18/06/2026MICCOLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente-avverso la sentenza n. 1355/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in sede di rinvio da Cass. n.22071/2022, aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 451/2014della Commissione tributaria provinciale di Taranto, in accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento in rettifica eliquidazione di imposta di registro relativamente ad un atto di compravendita,registrato in data 30/7/2009, di un terreno in agro di [OSCURATO:PERSONA] dallaRegione Puglia in favore del contribuente.Il contribuente resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura exart. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 43, 51 e 52 DPRn. 131/1986 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA], in sede dirinvio, abbia omesso di valutare la «... censura proposta dall’Ufficio appellantein ordine alla possibilità, prevista dagli articoli 51 e 52 del TUR, di assumere,ai fini accertativi, il valore scaturente dalla destinazione urbanistica dei terrenial momento del rogito», sebbene tali doglianze fossero state ritenute assorbitenell’ordinanza di rinvio.1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censuraex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 384 c.p.c.,deducendo che sulla scorta del contenuto dell’ordinanza di questa Corte dianzicitata « il giudizio di rinvio non solo doveva emendare il difetto di motivazionein merito alla qualifica di manuale coltivatore del fondo, ma doveva decidereNumero registro generale 24463/2023Numero sezionale 4880/2026Numero di raccolta generale 20743/2026Data pubblicazione 18/06/2026anche sulle censurate violazioni delle norme sostanziali, dedotte nell’atto diappello ... e ribadite nelle controdeduzioni in riassunzione ... ».1.3. Con il terzo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per «mancanza assolutadi motivazione» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado«motivato la decisione solo con riguardo alla qualifica di abituale coltivatoredell’odierno resistente, non confrontandosi con la ulteriore questione, rimastaassorbita nel giudizio per cassazione, ma che doveva trovare un vaglio inappello, relativa alla determinazione dell’imposta di registro sulla base delvalore effettivo e/o di mercato del suolo ceduto».1.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura exart. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. essendoviziata la sentenza impugnata per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunziato avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso dipronunciarsi sulla questione in appello, circa la destinazione urbanistica delterreno al momento della stipula della compravendita, risultando il terreno aquella data edificabile e non agricolo.1.5. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamenteconnesse vanno disattese.1.6. Dall’esame dell’ordinanza di rinvio e del relativo ricorso in cassazione(ritualmente allegato agli atti) emerge che le censure proposte dall’Ufficioavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 104/2020avevano ad oggetto la dedotta mancata errata valutazione in capo al ricorrentedella qualifica di coltivatore diretto o «di assegnatario dell’ex ERSAP e/o dellaRegione Puglia» (cfr. pag. 15 nonché pagg. 33 e 34 del ricorso).1.7. Non risulta quindi formulato alcuno specifico ed autonomo ricorsoanche relativamente alla natura edificabile, e non agricola, del terreno almomento della stipula della compravendita in oggetto.1.8. Ne consegue l’infondatezza delle censure erariali atteso che al Giudicedel rinvio era precluso il riesame della sentenza impugnata anche sotto taleprofilo, operando le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosicon la pronuncia di cassazione, giacché l’esame della suddetta questioneNumero registro generale 24463/2023Numero sezionale 4880/2026Numero di raccolta generale 20743/2026Data pubblicazione 18/06/2026avrebbe posto nel nulla gli effetti della stessa pronuncia di cassazione, incontrasto con il principio della sua intangibilità.1.9. È opportuno, comunque, evidenziare che la Corte di giustizia tributariadi secondo grado ha affermato quanto segue:« ... Trattavasi di terrenoricadente in diverse tipologie urbanistiche che, all’epoca del possesso da partedell’odierno appellato, risultava essere a destinazione agricola ... Osserva ilCollegio che, l’appellato può beneficiare del trattamento fiscale più favorevoleai sensi della [OSCURATO:PERSONA] n. 20/1999 rubricata “Definizioneprocedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissionipatrimoniali in favore di enti pubblici”. La suddetta legge all’art. 8 (variazionistrumenti urbanistici) prevede: 1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico delComune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo siapplicano le seguenti disposizioni: a) quando non sia stato stipulato il contrattodi assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento didestinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizionipreviste dall’articolo 13; b) per i terreni per i quali risulti già stipulato ilcontratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione nonpregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizionipreviste nello stesso contratto ... Osserva il Collegio che, successivamente, laRegione Puglia variava la destinazione urbanistica del terreno,rideterminandone il valore in € 789.950,00 e che, solo a seguito di varielungaggini e vicende giudiziarie, vi era l'accordo finale tra il suddetto Ente el’odierno appellato, concretizzatosi con l’atto di compravendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, la base imponibile ai fini della imposta di registro,ipotecaria e catastale va individuata alle originarie condizioni sull’originarioimporto di € 45.118,00 ai sensi degli artt. 51 e 52 del TUR».1.10. Trattandosi di assegnazione di terreni da parte della Regione sullabase della normativa speciale di riforma fondiaria, i Giudici d’appello hannocorrettamente applicato l'imposta proporzionale di registro in base al prezzo diassegnazione, escludendo la possibilità di procedere ad accertamento dimaggior valore.1.11. È opportuno, peraltro, evidenziare che le Sezioni Unite di questaCorte, in fattispecie assimilabili alla presente, hanno già affermato, con dueNumero registro generale 24463/2023Numero sezionale 4880/2026Numero di raccolta generale 20743/2026Data pubblicazione 18/06/2026successive decisioni (cfr. Cass. nn. 734 e 2024 del 1989), il principiodell'assoggettabilità degli atti di assegnazione dei terreni da parte degli enti diriforma fondiaria all'imposta proporzionale di registro in base al prezzo diassegnazione, escludendo la possibilità di procedere ad accertamento dimaggior valore anche ai fini dell'INVIM.1.12. La giurisprudenza di questa Corte ha invero costantemente esclusola possibilità dell'Ufficio di procedere ad accertamento in rettifica sulla base delvalore venale del bene (Cass. nn. 4537/1991, 5457/1989, 4253/1989,3312/1989, 3036/1989, 8698/1987) degli atti traslativi di terreni di riformafondiaria trattandosi di trasferimenti, il cui prezzo, legislativamentepredeterminato, prescinde dal suddetto valore, non avendo i beni oggetto disiffatti trasferimenti un libero mercato (cfr. Cass. nn. 6065/1992,734/1989, 4689/1988).1.13. Tali principi sono agevolmente estensibili agli acquisti e allealienazioni posti in essere anche in applicazione della Legge Regione Puglia n.20/1999 in quanto volti, analogamente all'assegnazione dei terreni di riformafondiaria, in attuazione del medesimo precetto Costituzionale (art. 44 Cost.),alla promozione all'accesso alla proprietà contadina da parte di chi coltivadirettamente la terra.2. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.3. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente a pagare le spesedel giudizio in favore del controricorrente, liquidate in misura pari ad Euro4.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarienella misura del 15 % ed agli accessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 11.6.2026.Il PresidenteUgo Candia