Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:500
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P
[OSCURATO:PERSONA] AG e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazioni — Intese — Mercato della carta autocopiante — Mancata concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa — Violazione dei diritti della difesa — Conseguenze — Snaturamento degli elementi di prova — Partecipazione all’infrazione — Durata dell’infrazione — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità — Obbligo di motivazione — Durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della
difesa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1)
2.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione
degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
3.
Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
4.
Impugnazione — Competenza della Corte — Sentenza del Tribunale relativa alla fissazione di un’ammenda in materia di concorrenza
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
5.
Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che infligge sanzioni per violazione delle regole di concorrenza — Criteri di valutazione
1.
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o
penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un
procedimento di natura amministrativa. Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata
dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga
gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a
questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far
valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico.
Un tale principio esclude che possa essere considerata lecita una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] impone ad un’impresa un’ammenda
in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato gli addebiti presi in considerazione nei suoi confronti.
Inoltre, considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona
giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti importante che la comunicazione
degli addebiti indichi in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati.
Deve essere annullata una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che stabilisca la responsabilità di una società controllante a causa,
da un lato, del suo coinvolgimento diretto nelle attività di un’intesa e, dall’altro, della partecipazione di una delle sue
controllate all’intesa, allorché la comunicazione degli addebiti non consente alla società controllante di essere informata
della censura relativa al suo coinvolgimento diretto nell’infrazione, e nemmeno dei fatti da ultimo addotti nella decisione
a sostegno di tale censura. La circostanza che la decisione finale accerti la responsabilità della suddetta società per il
suo coinvolgimento in qualità di società controllante, oltre che per il coinvolgimento personale, non esclude la possibilità
che detta decisione sia fondata su comportamenti per i quali tale società non è stata in grado di assicurare la propria difesa.
In una situazione del genere, il Tribunale commette un errore di diritto non facendo derivare alcuna conseguenza giuridica
dalla constatazione secondo cui i diritti della difesa della società controllante non sono stati rispettati.
(v. punti 34, 36-39, 41, 44-45, 48)
2.
In caso d’impugnazione, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle
quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite
regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione
della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi
ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce quindi una questione
di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte.
Uno snaturamento dei fatti e delle prove sottoposti al Tribunale deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo,
senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione di tali elementi.
(v. punti 52-53, 75)
3.
[OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende inflitte per violazione
delle regole della concorrenza. Tale metodo, delimitato dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, prevede vari elementi
di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17. Nel contesto di un’impugnazione, spetta alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente
valutato l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del detto potere discrezionale.
Dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non abusa del proprio potere discrezionale operando una distinzione tra le imprese interessate
secondo la loro importanza relativa sul mercato di cui trattasi, basata sul fatturato afferente alla vendita del prodotto
nello Spazio economico europeo, il Tribunale non viola il principio della parità di trattamento. Un tale metodo è destinato
infatti ad evitare che le ammende siano fissate a partire da un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo di ciascuna
impresa e non comporti pertanto disparità di trattamento.
(v. punti 112-113, 116-117)
4.
Nell’ambito di un’impugnazione diretta contro una sentenza del Tribunale in materia di ammende per infrazione alle regole
comunitarie della concorrenza, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia
preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato
comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto
in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati a sostegno della domanda di annullamento dell’ammenda
o di riduzione del suo ammontare.
In tale contesto, un argomento sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte è irricevibile.
(v. punti 125, 128)
5.
Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, ispirato all’art. 6,
n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole,
è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge ammende a un’impresa
per violazione della normativa sulla concorrenza.
Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare,
alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso, nonché del comportamento
del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
L’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame
sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti
giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità di una causa può essere considerata una valida giustificazione
di un termine a prima vista troppo lungo.
Quando una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge ammende a più imprese per violazione delle regole comunitarie di concorrenza
è oggetto di vari ricorsi di annullamento, in diverse lingue processuali, in cui viene contestata la maggior parte dei fatti
a fondamento della decisione ed all’origine di un intervento, il Tribunale è chiamato ad esaminare parallelamente tali ricorsi
ed a condurre un’approfondita istruzione, pur nel rispetto dei vincoli linguistici imposti dalle regole di procedura. Tenuto
conto della complessità di un simile caso, una durata di cinque anni a partire dal deposito dei ricorsi sino alla data di
pronuncia della sentenza può essere giustificata e non eccede quindi i limiti legati al rispetto del termine ragionevole.
(v. punti 143-149)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
3 settembre 2009 (
*
)
«Impugnazioni – Intese – Mercato della carta autocopiante – Mancata concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa – Violazione dei diritti della difesa – Conseguenze – Snaturamento degli elementi di prova – Partecipazione all’infrazione – Durata dell’infrazione – Regolamento n. 17 – Art. 15, n. 2 – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Obbligo di motivazione – Durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale»
Nei procedimenti riuniti C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P,
aventi ad oggetto tre impugnazioni a titolo dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte rispettivamente
il 9, l’11 e il 16 luglio 2007,
[OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Oberkirch (Germania), rappresentata dagli avv.ti I. Brinker e S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte, e dal sig. J. Schwarze,
professore,
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Francia), rappresentata dagli avv.ti C. Momège e P. Gassenbach, avocats, con domicilio eletto
in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de Papeles SL,
con sede in Derio (Spagna), rappresentata dagli avv.ti E. [OSCURATO:PERSONA] e T. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e W. Mölls, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti H.‑J. Freund, Rechtsanwalt,
e N. Coutrelis, avocat, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka (relatore), U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le loro impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (causa C‑322/07 P), la [OSCURATO:PERSONA] SA
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (causa C‑327/07 P) e la [OSCURATO:PERSONA] de Papeles SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (causa
C‑338/07 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 aprile 2007, cause
riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto i ricorsi, presentati segnatamente
dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], diretti all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 2001,
2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso
COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione,
la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha inflitto un’ammenda di EUR 33,07 milioni alla [OSCURATO:PERSONA], di EUR 22,68 milioni alla
[OSCURATO:PERSONA] e di EUR 1,75 milioni alla [OSCURATO:PERSONA].
Fatti
2
I fatti all’origine della presente controversia, quali esposti ai punti 1‑13 della sentenza impugnata, possono essere così
riassunti.
3
Nell’autunno del 1996, il gruppo cartario [OSCURATO:PERSONA], la cui società controllante è la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ha
trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dati e documenti che l’hanno indotta a sospettare l’esistenza, presente o passata, di un cartello
segreto per la fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante, settore in cui la [OSCURATO:PERSONA] operava come produttore.
4
Alla luce degli elementi comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti presso taluni produttori di carta
autocopiante, a titolo dell’art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione
degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, 13, pag. 204). Pertanto, gli accertamenti previsti dall’art. 14, n. 3, di
tale regolamento sono stati effettuati segnatamente il 18 e 19 febbraio 1997 nei locali di diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché la [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] plc
(in prosieguo: l’«AWA»), durante il periodo intercorrente tra il luglio e il dicembre del 1997.
5
Nel 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste di informazioni, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 17, a diverse
imprese, tra cui figuravano l’AWA, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Copigraph SA (in prosieguo: la «Copigraph»), che
è una controllata della [OSCURATO:PERSONA]. Con tali richieste, le imprese sono state invitate a fornire indicazioni in merito ai loro
annunci di aumenti di prezzo, ai loro volumi di vendita, ai loro clienti, ai loro fatturati e ai loro incontri con i concorrenti.
6
Nelle rispettive risposte a tali richieste di informazioni, l’AWA, la Copigraph ed un’altra impresa hanno ammesso la loro
partecipazione alle riunioni del cartello a livello multilaterale tenutesi fra i produttori di carta autocopiante. Esse hanno
fornito alla [OSCURATO:PERSONA] vari documenti ed informazioni a tal proposito.
7
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] il 14 aprile 1999 dichiarando che era disposta a cooperare all’indagine
in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa
tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Essa ha ammesso l’esistenza di
un cartello per la fissazione dei prezzi nel settore della carta autocopiante e ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sulla
struttura del cartello, e in particolare sulle singole riunioni a cui avevano preso parte i suoi rappresentanti.
8
Il 26 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento nelle cause che hanno dato luogo alla decisione controversa e
ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti») che essa ha inviato a 17 imprese
tra cui figuravano la Copigraph, la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di società controllante della Copigraph, nonché l’AWA, la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
9
Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, tranne tre, hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta
agli addebiti della [OSCURATO:PERSONA].
10
Un’udienza si è svolta l’8 ed il 9 marzo 2001 e il 20 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.
11
All’art. 1, primo comma, della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] constata che undici imprese, con la loro partecipazione ad un complesso
di accordi e di pratiche concordate nel settore della carta autocopiante, hanno violato gli artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1,
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).
12
All’art. 1, secondo comma, della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] constata che l’AWA, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e
altre tre imprese hanno partecipato all’infrazione dal gennaio 1992 al settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1992 al gennaio
1995 e la [OSCURATO:PERSONA] dal maggio 1992 al settembre 1995.
13
All’art. 2 della decisione controversa, viene ordinato alle imprese menzionate all’art. 1 della medesima decisione di porre
fine all’infrazione cui si riferisce quest’ultimo articolo, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi, nella loro
attività nel settore della carta autocopiante, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere oggetto od effetto
identico o equivalente a quello dell’infrazione.
14
Secondo l’art. 3, primo comma, di detta decisione, le seguenti ammende sono inflitte alle imprese interessate:
– AWA: EUR 184,27 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 22,68 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 1,75 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 3,64 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 33,07 milioni; e
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
15
Con ricorsi separati depositati presso la cancelleria del Tribunale nell’aprile del 2002, la [OSCURATO:PERSONA], l’AWA, la [OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA] e cinque altre imprese hanno presentato ricorsi avverso la decisione controversa.
16
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
17
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– in via principale, di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa;
– in via subordinata, di ridurre l’ammenda che le è stata inflitta;
– in ulteriore subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci conformemente ai punti di diritto
decisi dalla sentenza della Corte e, in ogni caso,
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.
18
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di annullare la sentenza impugnata;
– di statuire definitivamente e di annullare la decisione controversa o, in ogni caso, di ridurre l’ammenda che le è stata inflitta;
– nel caso in cui la Corte non dovesse statuire sulla presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale
ai fini del riesame della medesima conformemente alla sentenza della Corte, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.
19
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata e di statuire esplicitamente nel merito o di rinviare la causa dinanzi
al Tribunale;
– di eliminare o ridurre l’ammenda che le è stata inflitta, e
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.
20
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni e condannare le ricorrenti alle spese.
21
Con ordinanza del presidente della Corte 24 giugno 2008, le cause C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P sono state riunite ai
fini della fase orale e della sentenza.
Sulle impugnazioni
22
Per esigenze di chiarezza, taluni motivi invocati dalle ricorrenti sono esaminati separatamente e altri sono esaminati congiuntamente.
Sul primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente su una violazione dei diritti della difesa a causa della mancata concordanza
tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa
23
In primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che non offrendole la possibilità di prendere posizione, durante il procedimento amministrativo,
sulla censura relativa al suo coinvolgimento personale e autonomo nel cartello, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato nei suoi confronti
i diritti della difesa.
24
Dopo aver ricordato, ai punti 66‑68 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa al rispetto dei diritti della difesa
e al contenuto della comunicazione degli addebiti, il Tribunale ha affermato, al punto 79 della medesima sentenza, che la
comunicazione degli addebiti rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] non aveva permesso a quest’ultima di venire a conoscenza della censura relativa
al suo coinvolgimento diretto nell’infrazione, e nemmeno dei fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione a sostegno
di tale censura, per cui la [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla lettura della sua risposta a tale comunicazione, non ha potuto garantire
utilmente la propria difesa, durante il procedimento amministrativo, su tale censura e su tali fatti.
25
Ai punti 80 e 81 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto quanto segue:
«80 Tuttavia, occorre sottolineare che, anche se la decisione [controversa] contiene nuove allegazioni di fatto o di diritto sulle
quali le imprese interessate non sono state sentite, il vizio constatato comporterà l’annullamento d[i questa] decisione sul
punto soltanto se le allegazioni in causa non possono essere sufficientemente dimostrate in diritto sulla base di altri elementi
presi in considerazione dalla decisione, sui quali le imprese in causa hanno avuto occasione di illustrare il proprio punto
di vista (...). Peraltro, la violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] può inficiare la validità della decisione [controversa]
nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] solo qualora [detta decisione] sia stata basata esclusivamente sul coinvolgimento diretto
della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione (...). In tal caso, infatti, poiché la nuova censura formulata nella decisione [controversa],
relativa ad un coinvolgimento diretto della [OSCURATO:PERSONA] nelle attività del cartello, non poteva essere accertata, a quest’ultima
non si potrebbe imputare la responsabilità dell’infrazione.
81 Invece, qualora dovesse emergere dall’esame del merito (...) che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile
per la partecipazione della sua controllata, la Copigraph, all’intesa, l’illecito perpetrato dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere
sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione [controversa] perché non avrebbe potuto avere un’influenza determinante
sul dispositivo deciso dall’istituzione (...). Infatti, secondo ben consolidata giurisprudenza, laddove taluni elementi della
motivazione di una decisione siano di per sé sufficienti a costituirne valida giustificazione, i vizi eventualmente gravanti
su altri elementi della motivazione dell’atto restano, in ogni caso, irrilevanti riguardo al suo dispositivo (...)».
Argomenti delle parti
26
Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 79‑81 della sentenza impugnata articolando il suo motivo in due capi.
27
Per quanto riguarda la prima parte, il Tribunale avrebbe violato il principio fondamentale del rispetto dei diritti della
difesa, rifiutando di sanzionare con la nullità della decisione controversa la constatazione secondo cui la comunicazione
degli addebiti era incompletaLa [OSCURATO:PERSONA] si basa in particolare su diverse sentenze della Corte e del Tribunale nel settore
delle pratiche anticoncorrenziali (sentenze della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85,
C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1307; 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P
e C‑396/96 P Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1365; 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10687, e del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92 CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49),
nonché nel settore del diritto delle concentrazioni (sentenza del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071).
28
[OSCURATO:PERSONA] risponde che il fondamento della decisione controversa come confermato dal Tribunale è, per quanto riguarda
la [OSCURATO:PERSONA], unicamente la responsabilità di quest’ultima per i comportamenti della sua controllata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto
pretendere un annullamento di detta decisione solo ove non fosse stata in grado di comprendere, nella comunicazione degli
addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva l’intenzione di imputarle i comportamenti della sua controllata.
29
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente (sentenze citate della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], nonché del Tribunale CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA]), ovvero illustrativa della fondatezza del modo
in cui il Tribunale ha proceduto nella sentenza impugnata (sentenze citate della Corte Compagnie maritime belge transports
e a./[OSCURATO:PERSONA], nonché ARBED/[OSCURATO:PERSONA]).
30
Per quanto riguarda il secondo capo del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il principio fondamentale
del rispetto dei diritti della difesa, considerando che il vizio constatato non aveva pregiudicato il dispositivo della decisione
controversa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza su cui il Tribunale si è basato è inconferente. Da una parte, la prima
serie di sentenze menzionata al punto 80 della sentenza impugnata riguarderebbe un caso diverso rispetto a quello della presente
controversia in quanto mette in discussione tale impresa. In tali sentenze, l’imprecisione constatata nella comunicazione
degli addebiti avrebbe riguardato non la determinazione e l’identificazione precisa delle responsabilità, ma solo i comportamenti
addebitati. D’altra parte, la seconda serie di sentenze menzionata parimenti al detto punto 80 sarebbe ancora più estranea
al dibattito, in quanto tali sentenze riguardano il controllo delle concentrazioni nonché il settore degli aiuti di Stato
e, pertanto, una valutazione nel merito della compatibilità di un’operazione nell’ambito di un controllo a priori, mentre
la presente causa riguarderebbe un controllo a posteriori della regolarità di un procedimento.
31
[OSCURATO:PERSONA] contesta anche «l’approccio finalistico» dei diritti della difesa che, a suo avviso, è stato adottato dal Tribunale.
In diritto, l’approccio secondo cui la nullità di una decisione in caso di inosservanza di una regola procedurale può essere
pronunciata solo se tale violazione ha effettivamente pregiudicato gli interessi della parte interessata non si applicherebbe
a tutte le violazioni procedurali e, in particolare, un tale approccio non troverebbe applicazione nella presente causa. In
realtà, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era informata delle censure che le erano contestate a titolo personale, i suoi diritti sarebbero
stati pregiudicati in modo effettivo e pratico.
32
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la distinzione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] tra controllo a priori e controllo a posteriori è confusa.
La giurisprudenza in materia di controllo delle concentrazioni e degli aiuti di Stato dimostrerebbe piuttosto che una violazione
delle regole procedurali non può viziare automaticamente una decisione. Il Tribunale avrebbe solo applicato in modo molto
classico la giurisprudenza in materia.
33
Per quanto riguarda la questione se la violazione dei diritti della difesa abbia avuto un’incidenza sul dispositivo della
decisione controversa e, nella fattispecie, sull’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale
argomento è irricevibile in quanto riprende un argomento già usato dinanzi al Tribunale e, in ogni caso, infondato in quanto
a tale società sono stati imputati i comportamenti della sua controllata, ovvero la Copigraph, e una tale imputazione non
è in discussione.
Giudizio della Corte
34
Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere
inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario, che va
osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 9, e ARBED/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19).
35
In tal senso, il regolamento n. 17 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve enunciare, in modo
chiaro, tutti gli elementi essenziali su cui la [OSCURATO:PERSONA] si basa in tale fase del procedimento. Una tale comunicazione
degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto comunitario che richiede il rispetto
delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80,
[OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto10).
36
Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa alla quale
intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza deve contenere gli elementi essenziali della contestazione
mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui
si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito
del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 26; 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3359, punto 29, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 135, nonché ARBED/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
37
In tal senso, un tale principio esclude che possa essere considerata lecita una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] impone ad
un’impresa un’ammenda in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato gli addebiti presi in considerazione
nei suoi confronti.
38
Considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica
alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (v. sentenze citate Compagnie maritime belge
transports e a./[OSCURATO:PERSONA], punti 143 e 146, nonché ARBED/[OSCURATO:PERSONA], punto 21).
39
È parimenti importante che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati.
40
Orbene, nella fattispecie e come ha rilevato il Tribunale ai punti 72 e 77 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], con la
comunicazione degli addebiti, intendeva imputare alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione addebitata a causa della sua responsabilità, in
quanto società controllante al 100% della Copigraph, all’epoca dell’infrazione, per la partecipazione della Copigraph al cartello.
[OSCURATO:PERSONA] non poteva prevedere, in base alla comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva imputarle, nella
decisione controversa, l’infrazione anche in ragione del suo coinvolgimento personale e diretto nelle attività del cartello.
41
Il Tribunale ha dunque correttamente considerato, al punto 79 della sentenza impugnata, che la comunicazione degli addebiti
non aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di essere informata della censura vertente su un tale coinvolgimento e nemmeno dei fatti
addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa a sostegno di tale censura, per cui tale impresa non ha potuto assicurare
la propria difesa, durante il procedimento amministrativo, in merito a tale censura e a tali fatti.
42
Tuttavia, ai punti 80 e 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il vizio constatato comporta l’annullamento
della decisione controversa solo se le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere dimostrate sufficientemente sulla
base di altri elementi contenuti in tale decisione e nei confronti dei quali le imprese interessate hanno avuto l’occasione
di illustrare il loro punto di vista. Esso ha aggiunto che, se dall’esame del merito dovesse emergere che la [OSCURATO:PERSONA] ha
correttamente ritenuto responsabile la [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione della sua controllata Copigraph al cartello, l’illegittimità
commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] non basta a giustificare l’annullamento di detta decisione in quanto essa non avrebbe potuto avere
un’influenza determinante sul dispositivo della medesima.
43
Tali considerazioni hanno indotto il Tribunale, a seguito dell’esame di merito, a constatare, al punto 150 della sentenza
impugnata, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione commessa dalla sua controllata, indipendentemente dal coinvolgimento
diretto della società controllante, e a confermare, ai termini di detta sentenza, la decisione controversa nella parte in
cui condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante il fatto che i diritti della difesa
di tale società siano stati violati su un elemento essenziale.
44
Orbene, il fatto che la decisione controversa abbia accertato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il suo coinvolgimento in
qualità di controllante della Copigraph, oltre che per il coinvolgimento personale di tale società controllante, non esclude
la possibilità che detta decisione sia fondata su comportamenti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di assicurare
la propria difesa.
45
Il Tribunale ha in tal modo commesso un errore di diritto non facendo derivare alcuna conseguenza giuridica dalla sua decisione
secondo cui i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati rispettati. Occorre dunque dichiarare fondato il primo motivo
invocato da quest’ultima a sostegno della sua impugnazione.
46
Poiché detto motivo è fondato, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riguarda la Bollorè, senza che sia
necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla medesima.
47
Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia quando l’impugnazione è accolta e la Corte
annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
Questo avviene nella fattispecie.
48
Risulta dai punti 34‑46 della presente sentenza che il ricorso è fondato e che la decisione controversa dev’essere annullata
nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA].
Sul primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione della medesima all’infrazione
49
[OSCURATO:PERSONA] contesta la sua partecipazione alle riunioni del 5 marzo 1992 e del 19 ottobre 1994, relative al mercato spagnolo,
nonché la sua partecipazione all’intesa sul mercato europeo. Essa articola il suo motivo vertente su tali partecipazioni in
tre capi che occorre analizzare in successione.
Sul primo capo del primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione della medesima alla riunione del 5 marzo 1992
50
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che il Tribunale ha snaturato la nota del dipendente della [OSCURATO:PERSONA], datata 9 marzo 1992,
in quanto non ha tenuto conto, né ha citato nella sentenza impugnata, una parte di detta nota in cui sarebbe stato precisato
che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] non direttamente, bensì per il tramite di alcuni clienti.
A suo avviso, non è logico che un’impresa che si ritiene abbia partecipato ad una riunione del cartello, in cui venivano discussi
i prezzi, non abbia indicato i prezzi da essa stessa praticati in occasione della riunione medesima. La partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 5 marzo 1992 non sarebbe dunque dimostrata.
51
[OSCURATO:PERSONA] risponde che qualsiasi documento deve essere esaminato congiuntamente agli altri elementi del fascicolo. Poiché
la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale sono tenuti ad effettuare un esame complessivo, l’argomento secondo cui un documento particolare
non proverebbe una data circostanza non avrebbe probabilità di successo ove vi fossero altri documenti nel fascicolo idonei
a fornire una tale prova. [OSCURATO:PERSONA] non metterebbe in discussione il valore probatorio delle dichiarazioni dell’AWA e della
[OSCURATO:PERSONA] né la loro interpretazione da parte del Tribunale. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolare che, in detta
nota, il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] afferma solo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva aumentato i suoi prezzi e che tale circostanza era nota
a quest’ultimo perché un cliente gli aveva inviato un listino prezzi. Sarebbe normale che un’impresa che non rispetta i prezzi
convenuti nel corso di un cartello non ne informi le altre partecipanti, ma ciò non significherebbe che essa non prende parte
a quest’ultimo. Peraltro, sarebbe logico che le imprese che partecipano ad un cartello organizzino una sorveglianza del medesimo
e che critichino quelle partecipanti che non rispettano ciò che è stato deciso di comune accordo.
52
In tal senso, occorre ricordare che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare
le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano
state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere
e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli
elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce quindi
una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenze 6 aprile 2006, causa
C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punto 52; 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 73, nonché 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59).
53
Uno snaturamento dei fatti e delle prove sottoposti al Tribunale deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo,
senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione di tali elementi (v., segnatamente, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 54; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 74, nonché Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 60).
54
Orbene, occorre rilevare che il Tribunale ha accertato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 5 marzo 1992, dopo
aver constatato, ai punti 162‑164, 171, 192, 194 e 197 della sentenza impugnata, quanto segue:
«162 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la sua partecipazione alle riunioni del cartello riguardanti il mercato spagnolo a partire
dal febbraio 1992 e ha fornito diverse informazioni a riguardo. Nella sua risposta 18 maggio 1999 alla [OSCURATO:PERSONA] (…), la
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a diverse riunioni collusive riguardanti il mercato spagnolo, che si sarebbero tenute il 17 e il 27 febbraio
1992, il 30 settembre e il 19 ottobre 1993 nonché il 3 maggio e il 29 giugno 1994. Per quanto riguarda gli anni 1993‑1995,
un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato (…) di avere assistito a sei o sette riunioni a Barcellona [Spagna] con altri fornitori.
Tali riunioni si tenevano circa quattro o cinque volte l’anno. Egli pensava di avervi assistito per la prima volta il 19 ottobre
1993 e per l’ultima volta nel 1995. A suo avviso, lo scopo di tali riunioni era di fissare il prezzo sul mercato spagnolo.
Esse duravano circa due ore e, in linea di principio, terminavano con una decisione di aumento di prezzi in percentuale. Vi
partecipavano la Copigraph, (…), la [OSCURATO:PERSONA], (…) e la [OSCURATO:PERSONA]. Gli estratti di tali dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che figurano
in questi diversi documenti facevano parte dei documenti allegati alla [comunicazione degli addebiti], per cui tutte le ricorrenti
vi avevano accesso. [OSCURATO:PERSONA] li ha anche prodotti dinanzi al Tribunale.
163 In secondo luogo, l’AWA ha ammesso la sua partecipazione alle riunioni del cartello a livello multilaterale tenutesi fra i
produttori di carta autocopiante e ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] un elenco di riunioni tra concorrenti che hanno avuto luogo
tra il 1992 e il 1998. Il documento n. 7828, estratto da una risposta del 30 aprile 1999 inviata dall’AWA alla [OSCURATO:PERSONA],
contiene un’affermazione generale dell’AWA relativa all’organizzazione di diverse riunioni, segnatamente, a Lisbona [Portogallo]
e a Barcellona tra il 1992 e il 1994, a cui essa pensa che abbiano assistito rappresentanti (…) della [OSCURATO:PERSONA] o di talune (…)
imprese, (…).
164 L’AWA ha poi fornito, nella sua risposta alla [comunicazione degli addebiti], un elenco delle riunioni “irregolari” tra concorrenti
di cui l’AWA afferma di aver contribuito a dimostrare l’esistenza. Tale elenco include, per il solo mercato spagnolo, le riunioni
del 17 febbraio e del 5 marzo 1992, del 30 settembre 1993, del 3 maggio, del 29 giugno e del 19 ottobre 1994. Tale elenco
(…) non indica le imprese presenti a tali riunioni. Né la [OSCURATO:PERSONA] (…) né alcun’altra ricorrente hanno identificato tale elenco
come un documento a carico a cui esse non avrebbero avuto accesso o hanno fatto domanda di accedervi.
(…)
171 La nota 9 marzo 1992 (…) inviata dall’agente spagnolo della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], benché non si presenti come un verbale
di riunione, è molto precisa sul comportamento delle imprese menzionate, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. Vi si riferisce di un aumento
di prezzo di ESP 10 che era stato fissato come obiettivo dai distributori e che non è stato raggiunto del tutto. L’autore
di tale nota afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente aumentato i prezzi. A suo avviso è ovvio che la [OSCURATO:PERSONA] non può
far salire i prezzi se gli altri fornitori non la seguono. (…)
(…)
192 (...) [S]econdo le dichiarazioni dell’AWA menzionate sopra al punto 163, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle riunioni che si sono
svolte sul mercato spagnolo tra il 1992 ed il 1994 o, perlomeno, ad alcune di queste. (…)
(…)
194 La circostanza, fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], che, nella sua risposta 18 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] non menzioni lo svolgimento di
una riunione relativa al mercato spagnolo il 19 ottobre 1994 si spiega con il fatto che essa non ha assistito a tale riunione,
come attesta l’elenco dei partecipanti a tale riunione redatto dalla [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, tale circostanza non può escludere
il complesso di indicazioni concordanti che attestano lo svolgimento di tale riunione e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla
medesima.
(…)
197 Per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa a partire dal mese di marzo 1992, essa emerge innanzitutto dalle
dichiarazioni dell’AWA menzionate sopra ai punti 163 e 192. Queste sono, peraltro, corroborate dalla menzione della [OSCURATO:PERSONA]
nella nota 9 marzo 1992 di cui al punto 171 sopra. (…)».
55
Leggendo i detti punti della sentenza impugnata, risulta che gli accertamenti del Tribunale sono stati effettuati a partire
da diversi fatti e indizi, vale a dire segnatamente le dichiarazioni dell’AWA nonché la nota del 9 marzo dell’agente della
[OSCURATO:PERSONA], e dall’esame dei documenti non emerge che il Tribunale abbia effettuato accertamenti sostanzialmente inesatti.
56
Una tale inesattezza non può nemmeno essere caratterizzata dal fatto che il Tribunale ha omesso di menzionare che le informazioni
relative ai prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] fornite durante detta riunione provenivano da informazioni fornite non già da tale
impresa, ma dai suoi clienti. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 165 delle sue conclusioni, tale omissione
non è idonea a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di interpretazione quanto alla partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 5 marzo 1992.
57
Il primo capo del primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione deve dunque essere dichiarato infondato.
Sul secondo capo del primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione della medesima alla riunione del 19 ottobre 1994
58
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], utilizzate dal Tribunale a sostegno della sua asserita partecipazione
alla riunione del 19 ottobre 1994, sono successive ai fatti e sono state rese al fine di poter far valere la comunicazione
sulla cooperazione. Orbene, dalla giurisprudenza emergerebbe che la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato
ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese parimenti perseguite per una tale partecipazione, non
può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata
da altri elementi di prova.
59
Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova basandosi principalmente sulla propria giurisprudenza per contestare
alla [OSCURATO:PERSONA] la sua partecipazione a tale riunione, cosa che costituirebbe un’evidente violazione del principio del processo
equo e un errore manifesto nella qualificazione dei fatti.
60
[OSCURATO:PERSONA] risponde che l’AWA ha parimenti menzionato la [OSCURATO:PERSONA] tra le partecipanti al cartello nel 1994, in risposta
ad una richiesta d’informazioni. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore nella valutazione
di tale risposta, la parte del motivo relativa alla riunione del 19 ottobre 1994 sarebbe inconferente. Ad ogni modo, non verrebbe
contestato al Tribunale di aver effettuato un’interpretazione erronea delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, quest’ultimo
avrebbe preso in considerazione la circostanza che le dichiarazioni di cui trattasi sono successive ai fatti in questione
nella presente controversia.
61
A tal riguardo non sembra nemmeno che il Tribunale abbia snaturato i fatti per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]
alla riunione del 19 ottobre 1994.
62
Infatti, come per l’esame che esso ha effettuato per quanto riguarda la riunione del 5 marzo 1992, il Tribunale ha concluso
per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] dopo aver effettuato i suoi accertamenti a partire da una serie di indizi.
63
Esso ha preso in considerazione, come è indicato ai punti 163, 164 e 192 della sentenza impugnata, le dichiarazioni dell’AWA,
le quali non sono del resto censurate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha inoltre constatato quanto segue ai punti 165 e 166 della sentenza
impugnata:
«165 (...) [N]elle sue dichiarazioni 14 aprile 1999 (…), la [OSCURATO:PERSONA], che ha parimenti riconosciuto la sua partecipazione a riunioni
multilaterali del cartello tra produttori di carta autocopiante, elenca diverse riunioni, indicando per ciascuna il suo oggetto,
il suo contenuto e le persone che vi hanno partecipato. Tra tali riunioni, figura, per il mercato spagnolo, quella del 19 ottobre 1994,
in cui la Copigraph, (…), la [OSCURATO:PERSONA], (…) la [OSCURATO:PERSONA], l’AWA e la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto affermato da quest’ultima, avevano
un rappresentante. (…)
166 È vero che tali dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono successive ai fatti e sono state rese ai fini dell’applicazione della comunicazione
sulla cooperazione. Esse non possono tuttavia essere considerate prive di valore probatorio. Infatti, le dichiarazioni contrarie
agli interessi dei dichiaranti devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili
(...)».
64
Il Tribunale ha valutato sovranamente i fatti nel loro complesso, tenendo conto del valore probatorio dei diversi indizi che
erano a sua disposizione, che non spetta alla Corte controllare, e non emerge che tale valutazione sia basata su un’interpretazione
manifestamente erronea dei documenti probatori.
65
Il secondo capo del primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione deve dunque essere dichiarato infondato.
Sul terzo capo del primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione di questa all’intesa sul mercato europeo
66
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha snaturato e omesso alcuni elementi di prova. Essa sottolinea che non opera quale produttore
di carta autocopiante, che vendeva esclusivamente sul mercato nazionale, che era l’unica società non produttrice cui è stata
contestata la pretesa partecipazione ad alcune riunioni sul mercato nazionale e che non fa parte di alcuna rete di distribuzione,
in Spagna, di grandi produttori europei di carta autocopiante. Nessun documento potrebbe dimostrare che, in occasione delle
riunioni alle quali si ritiene essa abbia partecipato, sia stato fatto riferimento all’esistenza di un piano di collusione
su più ampia scala.
67
[OSCURATO:PERSONA] risponde in primo luogo che essa non era tenuta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’esistenza
di un’intesa su più ampia scala, ma solo che essa «avrebbe dovuto saperlo». In secondo luogo, tale società non avrebbe precisato
i punti dell’argomentazione del Tribunale in cui quest’ultimo avrebbe snaturato i fatti. In terzo luogo, la circostanza che
la [OSCURATO:PERSONA] sia presente solo sul mercato nazionale non escluderebbe l’ipotesi secondo cui essa «avrebbe dovuto sapere» che
vi era un’intesa su più ampia scala. In quarto luogo, poiché vi erano indizi che dimostravano che detta società poteva essere
informata delle dimensioni europee dell’intesa, il Tribunale non avrebbe potuto ignorarli. In ultimo luogo, la nota redatta
dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla riunione del 19 ottobre 1994 indica che, durante la medesima, sono stati menzionati i «volumi
AEMCP [Association of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]] annunciati per la Spagna», circostanza che dimostrerebbe
che le partecipanti alla riunione erano consapevoli delle dimensioni europee dell’intesa.
68
Come è già stato ricordato al punto 52 della presente sentenza la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in principio,
ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno di tali fatti, fatto salvo lo snaturamento di tali elementi.
69
La Corte non è dunque competente ad esaminare il terzo capo del primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso
non è diretto a dimostrare uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, ma a provare che quest’ultimo, erroneamente,
non ha preso in considerazione taluni fatti per concludere per la mancata partecipazione di tale impresa all’intesa sul mercato
europeo.
70
Detto capo deve dunque essere dichiarato irricevibile.
71
Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sua partecipazione all’infrazione,
deve essere respinto.
Sul secondo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’affermazione secondo cui il Tribunale si è basato su semplici indizi
Argomenti delle parti
72
[OSCURATO:PERSONA] invoca l’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché una violazione del principio della presunzione d’innocenza.
Essa osserva che non esiste una prova diretta idonea a suffragare la sua partecipazione alle riunioni del 5 marzo 1992 e del
19 ottobre 1994, e nemmeno la sua partecipazione all’intesa a livello europeo. Il Tribunale non avrebbe rispettato due condizioni
fondamentali a tal riguardo. Infatti, da una parte, il nesso di causalità tra gli indizi e i fatti costitutivi dell’infrazione
non sarebbe sufficientemente motivato e, dall’altra, ove sussistano dubbi occorrerebbe esaminarli e se non è possibile chiarirli
devono andare a vantaggio della persona in questione.
73
[OSCURATO:PERSONA] sostiene segnatamente che il secondo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è manifestamente
irricevibile, poiché non sono precisati i punti censurati della sentenza impugnata né gli indizi, le presunzioni o i fatti
di cui trattasi.
Giudizio della Corte
74
Sostenendo che il Tribunale erroneamente non ha preso in considerazione le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], suffragate dalle memorie
di quest’ultima, per rendere esplicita la portata degli indizi su cui esso si è basato, detta società chiede in realtà alla
Corte di procedere ad un nuovo esame della valutazione dei fatti, degli indizi e degli altri elementi sottopostigli effettuata
dal Tribunale.
75
Orbene, come è stato ricordato al punto 52 della presente sentenza, la Corte non è competente ad effettuare un tale esame,
in quanto la valutazione dei fatti rientra unicamente nella competenza del Tribunale, fatto salvo lo snaturamento dei medesimi.
76
Il secondo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è dunque irricevibile.
Sul secondo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla durata dell’infrazione
Argomenti delle parti
– Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
77
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha esaminato sufficientemente le prove e che le ha snaturate. Il Tribunale avrebbe
tratto conclusioni erronee per quanto riguarda la durata della partecipazione di tale impresa all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] articola
il suo motivo in due capi i quali contengono diversi argomenti.
78
Per quanto riguarda il primo capo di detto motivo, relativo alle asserite riunioni dell’intesa nell’ambito dell’AEMCP prima
dei mesi di settembre o di ottobre del 1993, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su tre categorie di prove, ossia le dichiarazioni
della [OSCURATO:PERSONA], la testimonianza del dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e alcune prove dell’organizzazione di riunioni nazionali o regionali
del cartello.
79
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 14 aprile 1999 non contiene alcuna ammissione circa
riunioni del cartello per il periodo precedente il mese di ottobre 1993. Il Tribunale avrebbe peraltro affermato, al punto
279 della sentenza impugnata, che la conclusione di accordi collusivi sui prezzi a partire dal gennaio 1992, e quindi prima
del mese di ottobre 1993, non è dimostrata. Le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine ad asseriti accordi tariffari
nell’ambito delle riunioni ufficiali dell’AEMCP prima del mese di ottobre 1993 sarebbero insufficienti e viziate da contraddizioni
nella motivazione costitutive di un errore di diritto. Il Tribunale non avrebbe neppure rispettato la presunzione d’innocenza
cercando di rinvenire, nelle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’ammissione di un’infrazione per il periodo precedente al mese
di ottobre 1993.
80
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che la testimonianza del dipendente della [OSCURATO:PERSONA] non contiene informazioni relativamente al periodo
in cui hanno avuto luogo le riunioni del cartello. Il Tribunale non potrebbe correttamente ritenere, senza fornire «indicazioni
in senso contrario», che il dipendente abbia voluto confermare implicitamente che l’infrazione aveva avuto inizio prima del
mese di settembre 1993. Il Tribunale avrebbe in tal modo snaturato il contenuto della testimonianza di tale dipendente. Ciò
contravverrebbe al diritto a un processo equo, sancito dall’art. 6 della CEDU, nonché all’art. 47, secondo comma, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).
81
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che possa darsi credito alle dichiarazioni di un teste pentito solo nel caso in cui esse siano
avvalorate anche da altre prove. Orbene, nella presente causa, non esisterebbe alcuna prova confermativa di tali dichiarazioni.
82
Quanto al secondo capo del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione di quest’ultima a riunioni nazionali
o regionali del cartello prima dell’ottobre del 1993, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi probatori che dovevano dimostrare
tale partecipazione.
83
Per quanto riguarda la riunione del 17 febbraio 1992, concernente il mercato spagnolo, il Tribunale non avrebbe dovuto concludere
nel senso della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione medesima, poiché il dipendente della [OSCURATO:PERSONA], nella sua nota del
17 febbraio 1992, fa soltanto riferimento ad una riunione delle «parti interessate», senza menzionare i nomi di tali parti.
Il Tribunale non spiegherebbe in modo preciso le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presumibilmente partecipato all’accordo.
84
Per quanto riguarda la riunione del 5 marzo 1992 relativa al mercato spagnolo, il Tribunale si sarebbe basato soprattutto
sulle osservazioni dell’AWA in risposta alla comunicazione degli addebiti a tale impresa per concludere per la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] a tale riunione. Orbene, dato che tali osservazioni non sarebbero state comunicate a quest’ultima, il Tribunale
ha pregiudicato i diritti della difesa di tale impresa.
85
Per quanto riguarda le riunioni relative al mercato francese, che si sono tenute durante la primavera degli anni 1992 e 1993
non vi sarebbe alcuna prova che un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a Parigi per partecipare ad una riunione del cartello
nella primavera del 1993. Le considerazioni svolte dal Tribunale al riguardo sarebbero talmente vaghe da apparire inidonee
a soddisfare l’obbligo di motivazione. E comunque esso non afferma in alcun punto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato ad una
riunione relativa al mercato francese nella primavera del 1992.
86
Quanto alla riunione del 16 luglio 1992 concernente il mercato spagnolo, la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto statuito dal
Tribunale, non vi avrebbe partecipato, dal momento che, tra l’altro, l’AWA non ha riconosciuto espressamente tale partecipazione.
– Risposta della [OSCURATO:PERSONA]
87
[OSCURATO:PERSONA] considera che la [OSCURATO:PERSONA] non invoca uno snaturamento degli elementi di prova, ma tenta di rimettere in discussione
la valutazione dei fatti del Tribunale. Il motivo sarebbe dunque irricevibile.
88
Per quanto riguarda il primo capo del motivo, relativo alle riunioni del cartello nell’ambito dell’AEMCP prima del mese di
ottobre 1993, la questione se il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] sia chiaro o ambiguo sarebbe una questione di interpretazione
e di valutazione delle prove, che rientra nella sola competenza del Tribunale. Quest’ultimo non avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA]
ha riconosciuto un’infrazione per il periodo anteriore al 1° ottobre 1993.
89
Peraltro, la sentenza impugnata non sarebbe viziata da alcuna contraddizione né insufficienza dei motivi. Al punto 279 della
medesima, il Tribunale non avrebbe detto che «non è dimostrato» che accordi collusivi sui prezzi sono stati conclusi a partire
dal mese di gennaio 1992 nell’ambito delle riunioni dell’AEMCP, ma avrebbe solo spiegato che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]
non bastano, da sole, per determinare il momento esatto a partire dal quale le dette riunioni possono essere considerate riunioni
di cartello. Il punto 308 della medesima sentenza si fonderebbe su una serie di prove la maggior parte delle quali non è rimessa
in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che il Tribunale non indichi quali siano le riunioni che hanno costituito il contesto
di accordi collusivi sui prezzi a livello europeo non renderebbe insufficiente la sua motivazione. Inoltre, poiché tale impresa
ha partecipato al complesso delle riunioni dell’AEMCP che si sono svolte nel corso del periodo in questione, sarebbe irrilevante
nel suo caso sapere durante quali riunioni precise si sia manifestato il carattere collusivo del sistema.
90
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha tenuto perfettamente conto della presunzione di innocenza, in quanto ha esaminato
se il comportamento addebitato poteva basarsi su un solo mezzo probatorio o se tale mezzo costituiva solo un indizio che deve
essere completato e confermato da altri.
91
Per quanto riguarda le dichiarazioni del dipendente della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] contesta che esse siano state snaturate. Il
Tribunale avrebbe constatato, al punto 270 della sentenza impugnata, che tale dipendente non fornisce indicazione alcuna in
merito all’epoca a cui si riferiscono i suoi ricordi e, se tale giudice ha concluso che tali ricordi coprono i periodi anteriore
e posteriore al mese di ottobre 1993, ciò sarebbe il risultato di una valutazione delle prove che rientra nella sua competenza.
Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inoltre corroborate da altre prove elencate ai punti 261‑307 di detta sentenza.
92
Per quanto riguarda il secondo capo del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo alle riunioni nazionali o regionali del cartello
prima dell’ottobre del 1993, la [OSCURATO:PERSONA] considera innanzitutto che l’argomento di tale impresa non sarebbe efficace se
gli argomenti invocati da quest’ultima a proposito delle riunioni dell’AEMCP venissero respinti dalla Corte. Gli accertamenti
a tal riguardo sarebbero sufficienti per imputare alle imprese interessate l’infrazione per il periodo di cui trattasi. Poiché
poi la [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione gli accertamenti del Tribunale a proposito della sua partecipazione ad altre riunioni
del cartello, ovvero quelle del 14 gennaio 1993 relativa ai mercati britannico e irlandese nonché del 30 settembre 1993 relativa
al mercato spagnolo, la partecipazione di questa impresa a tale cartello a partire dal gennaio del 1993 sarebbe dimostrata.
Infine, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irricevibile e, in ogni caso, infondato.
93
Per quanto riguarda la riunione del 17 febbraio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia al punto 321 della sentenza impugnata per negare
qualsiasi snaturamento degli elementi di prova e sostiene che tale punto soddisfa l’obbligo di motivazione a tal riguardo.
94
Per quanto concerne la riunione del 5 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato
il punto 284 della sentenza impugnata e aggiunge che il rinvio, effettuato in tale punto, alle dichiarazioni dell’AWA è fatto
solo a titolo complementare. Il Tribunale avrebbe fatto ricorso a tale risposta solo in secondo luogo. [OSCURATO:PERSONA] si basa
a tal proposito sul punto 323 della medesima sentenza.
95
Per quanto riguarda le riunioni che si sono svolte nella primavera del 1992 e del 1993, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare
che, ai punti 285‑293 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dimostrato lo svolgimento di riunioni tra concorrenti durante
tali periodi nonché l’oggetto anticoncorrenziale di tali riunioni, senza che ciò sia stato contestato nell’ambito dell’impugnazione.
96
Per quanto riguarda la riunione del 16 luglio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, al punto 332 della sentenza impugnata,
il Tribunale si è basato sulle dichiarazioni del sig. B. G. Il Tribunale avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dell’AWA
solo a titolo confermativo. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce, a tal riguardo, ai punti 333‑335 di detta sentenza.
Giudizio della Corte
– Sulle riunioni del cartello, nell’ambito dell’AEMCP, durante il periodo precedente al mese di settembre o di ottobre del 1993
97
Ai punti 261‑280 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i motivi invocati dalle ricorrenti in primo grado, tra
cui figurava la [OSCURATO:PERSONA], relativi alla partecipazione di queste alle riunioni dell’AEMCP prima del mese di settembre o di
ottobre del 1993.
98
Emerge da tali punti che il Tribunale ha confermato gli accertamenti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto a partire da una serie
di indizi costituiti da diverse testimonianze e dichiarazioni, tra cui la nota del dipendente della [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 1992
nonché le dichiarazioni dell’AWA e della [OSCURATO:PERSONA] versate al fascicolo.
99
In tal modo, il Tribunale ha valutato sovranamente il valore probatorio di tali indizi e ne ha tratto conclusioni che non
spetta alla Corte controllare.
100
Di conseguenza, il primo capo del secondo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato in parte infondato e in parte
irricevibile.
– Sulle riunioni nazionali o regionali del cartello prima dell’ottobre del 1993
101
Per quanto riguarda la riunione del 17 febbraio 1992, da una parte, non risulta dal punto 321 della sentenza impugnata che
il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione che ad esso incombe in virtù degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia (v. sentenza 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 42). Infatti, quest’ultimo osserva al detto punto che per accertare la partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] a tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla nota interna della [OSCURATO:PERSONA] recante la medesima data che attesta una
riunione delle «parti interessate» e che tale indicazione, combinata con quelle, figuranti in questa stessa nota, relative
alle incertezze suscitate dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in particolare sul mercato spagnolo, autorizzava la [OSCURATO:PERSONA]
a constatare che tale impresa figurava tra le «parti interessate» che hanno assistito a questa riunione, destinata ad esaminare
i problemi legati al mancato rispetto da parte di quest’ultima, nonché di un’altra impresa, dell’accordo a cui essa partecipava,
così come emerge dalla nota del dipendente della [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 1992. Il Tribunale rende dunque esplicita in modo sufficientemente
chiaro la tesi che la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito per dedurre dai diversi indizi di cui essa disponeva che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato
alla riunione del 17 febbraio 1992.
102
D’altra parte, dal medesimo punto 321 non emerge nemmeno che il Tribunale abbia commesso un qualsiasi snaturamento dei fatti.
Un tale snaturamento non emerge in modo manifesto e la valutazione dei fatti nonché dei diversi indizi di cui disponeva la
[OSCURATO:PERSONA] per concludere per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 17 febbraio 1992 rientra unicamente nella
competenza del Tribunale. La Corte non è competente ad esaminare una tale valutazione.
103
Occorre dunque respingere l’argomento invocato a tal riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] come in parte infondato e in parte irricevibile.
104
Per quanto riguarda la riunione del 5 marzo 1992, occorre rilevare che, pur supponendo fondato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente
su una violazione dei diritti della difesa, in quanto, per concludere per la partecipazione di tale impresa a detta riunione,
il Tribunale, al punto 324 della sentenza impugnata, si è fondato sulle osservazioni dell’AWA in risposta ad una richiesta
d’informazioni della [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] non è stata informata di tali osservazioni, quest’unico argomento non
consente di contestare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione nel periodo intercorrente tra il gennaio del 1992 e
il settembre del 1995, come precisa l’art. 1, secondo comma, della decisione controversa. Occorre ricordare a tal riguardo
che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di contestare la sua partecipazione alla riunione del 17 febbraio 1992, come risulta dai
punti 101 e 102 della presente sentenza.
105
L’argomento invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito deve essere respinto in quanto inconferente.
106
Per quanto riguarda le riunioni che si sono svolte nella primavera degli anni 1992 e 1993 relative al mercato francese nonché
la riunione del 16 luglio 1992, il Tribunale ha ricordato rispettivamente ai punti 285‑293 e 332‑334 della sentenza impugnata
i diversi fatti e indizi che la [OSCURATO:PERSONA] ha usato per dimostrare la partecipazione a dette riunioni delle imprese interessate,
tra cui figurava la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, non emerge da un tale richiamo che il Tribunale abbia in qualche modo snaturato i fatti.
107
L’argomento invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo deve dunque essere respinto in quanto infondato e, di conseguenza, il secondo
motivo d’impugnazione di quest’ultima non può essere accolto.
Sul primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul terzo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativi alla fissazione dell’importo delle
ammende
108
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] articolano i loro motivi relativi alla determinazione e all’importo delle ammende in diversi capi che
occorre esaminare in successione.
Sul capo del primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al principio della parità di trattamento
109
Occorre rilevare, in via preliminare, che il Tribunale ha esaminato, ai punti 473‑478 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA]
aveva preso in considerazione erroneamente il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a ciò che essa ha fatto per altre imprese interessate
e, ai punti 505‑522 della medesima sentenza, se la classificazione in categorie della [OSCURATO:PERSONA] e delle altre imprese interessate
operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, era conforme al principio della parità di
trattamento.
110
Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura i punti 477, 478 e 496 della sentenza impugnata. Essa sostiene che il trattamento
che essa ha subito è diverso da quello riservato a imprese di dimensioni maggiori e che fanno parte di un gruppo. Essa sottolinea
in particolare il fatto di essere un’impresa familiare di medie dimensioni e che sono i suoi proprietari che ne assicurano
la direzione. Essa osserva che il suo capitale sociale è di EUR 43,2 milioni e il suo fatturato di circa EUR 447 000 per l’anno
2000. Essa cita il caso dell’AWA, della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della Mitsubishi HiTec [OSCURATO:PERSONA] GmbH per tentare di dimostrare
la disparità di trattamento che essa avrebbe subito per quanto riguarda la presa in considerazione del suo fatturato.
111
[OSCURATO:PERSONA] risponde segnatamente che essa gode di un ampio potere discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende.
Ne conseguirebbe che il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento non rilevando alcun errore di diritto
nel metodo applicato nella classificazione delle imprese in cinque categorie sulla base del fatturato relativo alla vendita
del prodotto nello Spazio economico europeo.
112
A tal proposito, come risulta da una costante giurisprudenza, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale
per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato
CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio
potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenze 29 giugno
2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punti 46 e 47, nonché 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P,
Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 133).
113
In tale contesto, spetta alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
del detto potere discrezionale (sentenze citate SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], punto 48, e Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], punto 134).
114
Occorre aggiungere che è possibile, per commisurare l’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che
costituisce un’indicazione, anche se approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica,
quanto della parte di tale fatturato corrispondente alla vendita delle merci coinvolte nell’infrazione e che può quindi fornire
un’indicazione dell’entità della medesima. Ne consegue, dall’altro, che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati
un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può
essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in
questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 121; 9 novembre 1983, causa 322/81, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto
111, nonché 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 243).
115
Orbene, nella fattispecie, non emerge che il Tribunale abbia commesso alcun errore di diritto respingendo l’argomento invocato
dalla [OSCURATO:PERSONA] relativo alla presa in considerazione del suo volume d’affari complessivo.
116
Infatti, come ha constatato correttamente il Tribunale al punto 476 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione
controversa, ha effettuato una distinzione tra le imprese interessate secondo la loro importanza relativa sul mercato di cui
trattasi, adottando come base per tale distinzione il fatturato relativo alla vendita del prodotto nello Spazio economico
europeo. Un tale metodo è destinato ad evitare che le ammende siano fissate a partire da un semplice calcolo basato sul fatturato
complessivo di ciascuna impresa e non comporti pertanto disparità di trattamento.
117
[OSCURATO:PERSONA] non è andata dunque oltre il suo potere discrezionale e il Tribunale non ha violato il principio della parità
di trattamento.
118
Per quanto riguarda gli argomenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei punti 477 e 478 della sentenza impugnata, basta
constatare che si tratta di censure dirette contro motivazioni ad abundantiam della medesima per cui occorre respingerli.
119
Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la Corte rigetta a priori censure di tale tipo, poiché la critica dei soli motivi
ad abundantiam non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata (v., in tal senso, ordinanza 25 marzo 1996, causa
C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 47; sentenze 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY
e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4775, punto 23, nonché 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑729, punto 106).
120
Detto capo del primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere dichiarato infondato.
Sul capo dei motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] relativo al principio di proporzionalità
121
[OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che, tenuto conto della sua struttura di impresa familiare non quotata in borsa, il calcolo
dell’ammenda che le è stata inflitta operato dalla [OSCURATO:PERSONA] è contrario al principio di proporzionalità.
122
[OSCURATO:PERSONA] risponde segnatamente che essa, conformemente alla sua prassi costante, ha preso in considerazione l’importanza
relativa di ciascuna delle imprese sul mercato interessato dall’infrazione, poi ha adeguato verso l’alto l’importo iniziale
dell’ammenda così determinato tenendo conto delle dimensioni nonché delle risorse globali delle diverse imprese, e che essa
ha dunque esaminato la questione se l’importo dell’ammenda fissato inizialmente doveva essere corretto a causa dell’effetto
dissuasivo necessario della medesima.
123
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità poiché esso non ha preso in considerazione
la sua situazione economica né il fatto che essa non è un produttore di carta autocopiante, a differenza delle altre imprese
interessate. Il fatturato effettivo da prendere in considerazione per il calcolo delle ammende sarebbe un importo pari alla
differenza tra le vendite di carta autocopiante trasformata a clienti finali e gli acquisti della medesima dai produttori.
124
[OSCURATO:PERSONA] risponde che l’argomento relativo al principio di proporzionalità è irricevibile, in quanto la situazione economica
della [OSCURATO:PERSONA] nonché ciò che avrebbe dovuto essere preso in considerazione per il calcolo delle ammende non sono mai stati
invocati dinanzi al Tribunale da tale impresa. L’argomento legato alla qualità dell’impresa non sarebbe a maggior ragione
ricevibile, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non contesta i punti pertinenti della sentenza impugnata. In ogni caso, dalla giurisprudenza
emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, nel determinare l’importo dell’ammenda, a tener conto della situazione finanziaria
di un’impresa.
125
A tal proposito, occorre ricordare che, nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare
in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per
valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’art. 81 CE nonché dell’art. 15 del regolamento n. 17 e,
dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati
dal ricorrente per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda (v., segnatamente, sentenze 17 dicembre 1998, causa
C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 128; 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4933, punto 47, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 244).
126
Orbene, appare che nelle cause per le quali è adito, il Tribunale ha preso in considerazione correttamente tutti i fattori
essenziali per valutare la gravità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nonché della [OSCURATO:PERSONA] e che esso ha risposto sufficientemente
agli argomenti di tali imprese.
127
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la fissazione di un’ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato
complessivo, come è stato ricordato al punto 114 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto correttamente constatare,
al punto 494 della sentenza impugnata, che una comparazione di percentuali rappresentate dalle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA]
rispetto al fatturato complessivo delle imprese interessate non basterebbe a dimostrare il carattere sproporzionato dell’ammenda
inflitta a detta impresa. Per di più non risulta che il Tribunale non ha preso in considerazione le differenze strutturali
e finanziarie esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le altre imprese sanzionate, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 277
delle sue conclusioni.
128
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente preso in considerazione la partecipazione di tale impresa alle diverse intese
e a tal riguardo non può essere dimostrata alcuna violazione del principio di proporzionalità. Occorre aggiungere che l’argomento
di tale impresa vertente sulla mancata presa in considerazione delle sue capacità finanziarie è irricevibile in quanto è sollevato
per la prima volta dinanzi alla Corte (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punto 114 e giurisprudenza citata).
129
I capi dei motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi al principio di proporzionalità devono dunque essere dichiarati
infondati e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], in parte irricevibili.
130
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, per quanto riguarda la qualificazione dell’infrazione, il Tribunale ha parimenti violato il
principio di proporzionalità poiché, da una parte, tale impresa non ha partecipato ad un cartello europeo, circostanza che
implicherebbe che l’infrazione non può essere qualificata come molto grave e, dall’altra, essa non ha partecipato a tutte
le riunioni relative al mercato spagnolo, dato che la sua partecipazione al cartello è durata meno di un anno.
131
Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] risponde che detto argomento è infondato in quanto un cartello, anche ove sia su scala solo
nazionale, è generalmente considerato molto grave anche se l’importo iniziale dell’ammenda è piuttosto moderato per questo
genere d’infrazione. Inoltre, la durata dell’infrazione non avrebbe nulla a che vedere con la gravità della medesima.
132
A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale ha confermato i criteri adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo
delle ammende e non sembra che esso abbia commesso un qualsiasi errore di diritto a tale riguardo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
ha esercitato il suo potere discrezionale conformemente agli orientamenti menzionati al punto 112 della presente sentenza
e come definito a tale medesimo punto 112.
133
Il capo del terzo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo alla qualificazione dell’infrazione, deve dunque essere dichiarato
infondato.
Sul capo del terzo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’obbligo di motivazione
134
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 629 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione pronunciandosi
come segue:
«(…) [I]l semplice fatto che [la [OSCURATO:PERSONA]] abbia potuto non avere un comportamento pienamente conforme agli accordi convenuti,
qualora fosse dimostrato, non sarebbe sufficiente ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a riconoscerle circostanze attenuanti. Infatti,
la [[OSCURATO:PERSONA]] potrebbe, attraverso la sua politica più o meno indipendente sul mercato, semplicemente tentare di utilizzare
l’intesa a proprio profitto (…)».
135
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], queste due ultime frasi del punto 629 non costituiscono una motivazione sufficiente. Mentre essa avrebbe
presentato prove a sostegno della sua domanda di applicazione delle circostanze attenuanti, il Tribunale non avrebbe dimostrato
l’esistenza di un vantaggio da essa ottenuto tale da consentirgli di rigettare una tale domanda.
136
[OSCURATO:PERSONA] risponde in particolare che l’argomento è inconferente, in quanto le frasi censurate del punto 629 della sentenza
impugnata non fanno altro che ribadire elementi su cui il Tribunale si è fondato. Inoltre, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia eventualmente tenuto un comportamento non del tutto conforme agli accordi conclusi nell’ambito del cartello non basterebbe
ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad accordarle circostanze attenuanti. Il Tribunale avrebbe semplicemente riprodotto, al punto
contestato, una motivazione più volte usata dai giudici comunitari.
137
A tal proposito, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 287 e 288 delle sue conclusioni, le frasi del punto 629
della sentenza impugnata censurate dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono solo un motivo ad abundantiam e quest’ultima non contesta gli
altri motivi su cui il Tribunale si è basato per giustificare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti a vantaggio
di tale impresa.
138
Il capo del terzo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’obbligo di motivazione deve dunque essere dichiarato infondato.
139
Dalle considerazioni che precedono risulta che i motivi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla fissazione e all’importo
delle ammende devono essere respinti.
Sul quarto motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione del diritto ad un processo equo, tenuto conto della durata
del procedimento dinanzi al Tribunale
Argomenti delle parti
140
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto a che una procedura d’infrazione sia conclusa entro un termine ragionevole si applica, in
materia di concorrenza, sia ai procedimenti amministrativi sia a quelli giurisdizionali. Tale diritto sarebbe stato violato,
poiché sarebbero decorsi cinque anni tra la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale il 18 aprile 2002 e la pronuncia
della sentenza impugnata il 26 aprile 2007.
141
[OSCURATO:PERSONA] risponde che il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun
caso di specie e, in particolare, alla luce dell’oggetto della controversia, della complessità del caso in esame, nonché del
comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
142
Quanto al procedimento dinanzi al Tribunale, essa sottolinea che dieci imprese hanno contestato la decisione controversa,
utilizzando quattro lingue di procedura, che molti fatti sono stati negati e che è occorso valutare la forza probatoria delle
dichiarazioni e dei documenti relativi alle ricorrenti in primo grado per provarne la veridicità, che i motivi invocati da
queste ultime presentavano somiglianze ma anche divergenze, che si riferivano a questioni di merito e di procedura nonché
all’importo delle ammende. La lunghezza del procedimento non sarebbe dunque eccessiva. Ad ogni modo la [OSCURATO:PERSONA] considera
che un’irregolarità nel procedimento come quella oggetto della censura, ammesso che venga dimostrata, non potrebbe portare
all’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza.
Giudizio della Corte
143
Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo
equo, ispirato all’art. 6, n. 1, della CEDU, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile
nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge ammende a un’impresa per violazione
della normativa sulla concorrenza (sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 20 e 21; 15 ottobre 2002, cause riunite
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 179; 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 154,
nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 115).
144
Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare,
alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento
del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze citate Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], punto 29; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 155, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 116).
145
La Corte ha precisato, a questo proposito, che l’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere
ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri
quando la durata del procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità della causa
può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo (sentenze citate [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 188; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 156, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117).
146
Nella fattispecie, il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto una durata di cinque anni a partire dal deposito, tra l’11
ed il 18 aprile 2002, dei ricorsi di nove imprese sino al 26 aprile 2007, data di pronuncia della sentenza impugnata.
147
Una tale durata del procedimento deve essere esaminata con riferimento alle circostanze della causa. Come ha rilevato l’avvocato
generale ai paragrafi 145‑148 delle sue conclusioni, tale durata può essere giustificata tenuto conto della complessità della
causa e della circostanza, in particolare, che la quasi totalità dei fatti che fondavano la decisione controversa è stata
contestata in primo grado e ha dovuto essere verificata. Inoltre, nove imprese hanno proposto un ricorso contro la decisione
controversa, in quattro lingue di procedura diverse, e uno Stato membro, nella fattispecie il Regno del Belgio, ha chiesto
di intervenire. A seguito della riunione di tali ricorsi, la sentenza impugnata è stata pronunciata nelle nove cause.
148
Tali diverse circostanze hanno richiesto un esame parallelo dei nove ricorsi e la durata del procedimento può facilmente essere
spiegata con l’istruzione approfondita del fascicolo condotta dal Tribunale e con i vincoli linguistici imposti dalle regole
di procedura dinanzi ad esso applicabili.
149
Alla luce degli elementi che precedono, occorre constatare che il procedimento dinanzi al Tribunale non ha oltrepassato i
requisiti legati al rispetto del termine ragionevole.
150
Dai punti 49‑149 della presente sentenza risulta che nessuno dei motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle
loro impugnazioni può essere accolto e che essi devono pertanto essere respinti.
Sulle spese
151
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene
definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento,
applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese
se ne è stata fatta domanda.
152
[OSCURATO:PERSONA] è risultata soccombente per quanto riguarda l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la condanna
alle spese di tale istituzione. Occorre, di conseguenza, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute da tale impresa sia
dinanzi al Tribunale sia in sede d’impugnazione.
153
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono risultate soccombenti nei loro motivi, e la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la loro condanna alle
spese, occorre condannarle alle spese del presente grado di giudizio per quanto attiene ai loro rispettivi ricorsi.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02,
T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], è annullata per quanto riguarda la
[OSCURATO:PERSONA] SA.
2)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE
e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante), è annullata nella parte in cui si riferisce
alla [OSCURATO:PERSONA] SA.
3)
Le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] AG e dalla [OSCURATO:PERSONA] de Papeles SL sono respinte.
4)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione
nella causa C‑327/07 P.
5)
[OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] de Papeles SL sono condannate alle spese, rispettivamente delle
cause C‑322/07 P e C‑338/07 P.
Firme
*
Lingue processuali: il tedesco, il francese e lo spagnolo.