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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 settembre 2018

Cassazione n. 07881/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31427/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2386 /201 8 , depositata il19/09/2018, R.G.N. 11350/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con istanza 13 marzo 2019, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedevano la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co.2, c.p.c., per procedere alla notifica del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Fallimento “La vigilante” srl.

Esponevano che la notifica effettuata in data 23.10.2018 non era andata a buon fine in quanto l’ufficiale Giudiziario aveva attestato che presso il domicilio eletto dell’[OSCURATO:PERSONA] ( difensore del Fallimento), in via [OSCURATO:PERSONA] 79 , l’Avvocato risultava sconosciuto.

In questa sede i difensori di [OSCURATO:PERSONA] allegavano certificazione dell’Ordine degli Avvocati relativa all’indirizzo dello studio legale del predetto difensore ed invocavano la rimessione in termini per l’errore non imputabile alla parte ricorrente.

L’istanza deve dichiararsi inammissibile.

Questa Corte ha infatti chiarito che “la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.

Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova" ( Cass SU n. 14594/2016; Cass.n. 17577/2020) Nel caso in esame caso in esame, i requisiti indicati nel principio richiamato sono del tutto carenti perchè la notifica fu effettuata il 22.10.2018 e la richiesta di rinnovo della notifica è avvenuta in data 13 marzo 2019, ben oltre i termini individuati per garantire immediatezza e tempestività.

Il ricorso di conseguenza è inammissibile per la mancata notificazione (Cass.n. 17577/2020).

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31427/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2386 /201 8 , depositata il19/09/2018, R.G.N. 11350/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con istanza 13 marzo 2019, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedevano la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co.2, c.p.c., per procedere alla notifica del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Fallimento “La vigilante” srl. Esponevano che la notifica effettuata in data 23.10.2018 non era andata a buon fine in quanto l’ufficiale Giudiziario aveva attestato che presso il domicilio eletto dell’[OSCURATO:PERSONA] ( difensore del Fallimento), in via [OSCURATO:PERSONA] 79 , l’Avvocato risultava sconosciuto. In questa sede i difensori di [OSCURATO:PERSONA] allegavano certificazione dell’Ordine degli Avvocati relativa all’indirizzo dello studio legale del predetto difensore ed invocavano la rimessione in termini per l’errore non imputabile alla parte ricorrente. L’istanza deve dichiararsi inammissibile. Questa Corte ha infatti chiarito che “la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova" ( Cass SU n. 14594/2016; Cass.n. 17577/2020) Nel caso in esame caso in esame, i requisiti indicati nel principio richiamato sono del tutto carenti perchè la notifica fu effettuata il 22.10.2018 e la richiesta di rinnovo della notifica è avvenuta in data 13 marzo 2019, ben oltre i termini individuati per garantire immediatezza e tempestività. Il ricorso di conseguenza è inammissibile per la mancata notificazione (Cass.n. 17577/2020). Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell
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