CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 1990
Cassazione n. 33137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1990 avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di assise di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 35489 del 2020 - della sentenza della medesima Corte di assise di appello del 21 febbraio 2019, ha parzialmente riformato la sentenza del 11 settembre 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro rideterminando in anni dieci e mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di concorso nell'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione (capo D) e nella detenzione e porto pluriaggravati delle armi impiegate per commettere detto omicidio (capo E) ritenuta la continuazione tra detti reati e quelli per i quali il Figliuzzi era stato già condannato con sentenza irrevocabile della Corte di assise di appello di Catanzaro del 20 febbraio 2018, con la circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la diminuente per la scelta del rito. 2. Con la precedente sentenza di annullamento con rinvio questa Corte di cassazione aveva ritenuto inammissibili i motivi di ricorso del Figliuzzi, ma aveva rilevato di ufficio l'illegalità della pena. Questa Corte di cassazione ha, infatti, rilevato che non era stata applicata la riduzione di pena per il rito abbreviato e ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado affermando che non era possibile riportare la pena alla legalità riducendola di un terzo, mancando la determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati unificati in continuazione. In particolare, la pena, pari ad anni undici e mesi sei di reclusione, era stata fissata partendo dalla pena base di anni ventuno per il reato di omicidio di cui al capo D), applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione, aumentando la pena di anno uno di reclusione per la continuazione con i delitti di cui al capo E) e poi riducendo la pena per l'attenuante speciale dii cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Era stato, quindi, omesso anche l'aumento di pena per i reati giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro definitiva in data 20 febbraio 2018, pur essendo questi stati unificati nel dispositivo con i fatti oggetto del presente giudizio. L'omissione motivazionale, aggiungeva questa Corte di cassazione, non aveva conseguenze sull'unificazione dei reati, in difetto di impugnazione del Pubblico ministero, e neppure incideva sulla riconosciuta continuazione esterna, in quanto il dispositivo prevaleva sulla motivazione mancante, ma impediva alla Corte di cassazione di provvedere direttamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non essendo possibile determinare la porzione dell'aumento di pena per la continuazione con i reati satellite e non essendo chiarito se detto aumento dovesse anch'esso essere ridotto di un terzo. La Corte di cassazione ha, pertanto, rimesso al Giudice del rinvio la determinazione del trattamento sanzionatorio, stabilendo che restava comunque fissata in anni ventuno di reclusione la pena base per il reato di omicidio di cui al capo D) e l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza, mentre il Giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la diminuente speciale di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991, determinare la pena per il reato di cui al capo E) e per gli altri reati giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro definitiva il 20 febbraio 2018 e ridurre la pena in ragione del rito abbreviato. 3. La Corte di assise di appello, decidendo in sede di rinvio, ha provveduto alla rideterminazione della pena. Ha innanzitutto dato atto che la sentenza della Corte di assise di appello già irrevocabile aveva determinato la pena partendo da una pena base per il delitto di tentato omicidio in danno di Calafati (capo I) in anni dieci di reclusione, ridotta per l'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, poi aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo n) ad anni otto e mesi quattro di reclusione ed ulteriormente aumentata per la continuazione con i reati di cui ai capi m) ed o) ad anni nove di reclusione, e quindi ridotta ad anni sei per la scelta del rito. Ha quindi irrogato al Figliuzzi la pena complessiva di annm dieci e mesi otto di reclusione partendo da una pena base per il delitto di cui al capo D) di anni 21 di reclusione, ridotta ad anni dieci e mesi sei reclusione per l'attenuante di cui al citato art. 8, poi aumentata di mesi sei e giorni venti di reclusione per i delitti di detenzione e porto d'armi di cui al capo E) (mesi tre e giorni dieci per ciascun delitto), ulteriormente aumentata per la continuazione con i reati per i quali il Figliuzzi ha già riportato condanna definitiva e precisamente di anni due di reclusione per il delitto di tentato omicidio di cui al capo I), di mesi nove e giorni dieci di reclusione per i delitti di detenzione e porto di armi di cui al capo m) e precisamente mesi tre e giorni dieci per le armi comuni e mesi sei per le armi da guerra, di anni due di reclusione per il delitto di tentato omicidio di cui al capo n), di mesi sei e giorni venti di reclusione per i delitti in materia di armi connessi al tentato omicidio di cui al capo n) e più specificamente di mesi tre e giorni dieci di reclusione per ciascuna condotta e poi riducendo la pena complessiva per la scelta del rito, essendo stati entrambi i processi trattati nelle forme del rito abbreviato. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 81 cod. pen., 597, comma 3, e 671 cod. proc. pen. per avere la Corte di assise di appello, nel rideterminare la pena, applicato aumenti di pena per i reati posti in continuazione - ed oggetto di sentenza irrevocabile - in misura superiore a quella originariamente disposta dal giudice dell'impugnazione. Difatti, nella sentenza già definitiva l'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo n) era stato fissato nella misura di due anni di reclusione e l'aumento per i capi m) e o) era stato fissato in mesi otto di reclusione; nella sentenza qui impugnata gli aumenti di pena sono pari a mesi nove e giorni dieci di reclusione per il capo m) e di mesi sei e giorni venti di reclusione per il capo o). Nel rideterminare l'aumento di pena per i reati già coperti da giudicato la Corte di assise di appello è, quindi, incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo il quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066). Inoltre, evidenzia il ricorrente, questa Corte di cassazione ha affermato anche, in tema di applicazione della disciplina della continuazione, che il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite n misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La pena, nella sentenza qui impugnata, è stata determinata partendo da una pena base per il delitto di cui al capo D) di anni 21 di reclusione, ridotta ad anni dieci e mesi sei reclusione per l'attenuante di cui al citato art. 8, poi aumentata di mesi sei e giorni venti di reclusione per i delitti di detenzione e porto d'armi di cui al capo E). Ne deriva che la pena per i reati ancora sub iudice è pari ad anni undici e giorni venti di reclusione, sulla quale dovrà poi essere operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito. A tale pena devono essere aggiunti gli aumenti di pena per gli altri reati per i quale è stata già emessa sentenza passata in giudicato. Secondo le indicazioni contenute nella sentenza qui impugnata, essi sono pari a complessivi anni cinque e mesi quattro di reclusione. Ne deriva che la pena complessiva per il reato continuato, da ridurre di un terzo per la scelta del rito, è pari ad anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione. 2. Deve, tuttavia, osservarsi che risulta violato l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli aumenti di pena applicati per i reati satellite per i quali è già stata emessa la sentenza passata in giudicato e precisamente per i reati di cui ai capi m) ed o). Per i reati di cui ai capi m) e o), per i quali il Figliuzzi è stato giudicato con la sentenza già passata in giudicato, sono stati indicati, nella motivazione della sentenza qui impugnata, aumenti di pena in continuazione maggiori di quelli fissati in quella sentenza, cosicché risulta violato il principio, affermato da questa Corte di cassazione, in tema di applicazione della disciplina della continuazione, secondo il quale il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). Difatti, gli aumenti di pena in continuazione indicati nella sentenza già irrevocabile per i capi m) ed o), prima di applicare la riduzione di un terzo per la scelta del rito, risultano pari complessivamente a mesi otto di reclusione ciascuno, mentre nella sentenza qui impugnata sono rispettivamente pari a mesi nove e giorni dieci di reclusione e a mesi sei e giorni venti di reclusione e quindi complessivamente ad anno uno e mesi quattro di reclusione, con una differenza pari a mesi otto di reclusione. Sottraendo dalla pena di anni sedici, mesi quattro e giorni venti di reclusione la differenza sopra indicata di mesi otto di reclusione si perviene alla pena complessiva per il reato continuato di anni quindici, mesi otto e giorni 20 di reclusione. La pena così determinata ridotta di un terzo diventa pari ad anni dieci, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione.3. Concludendo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena complessiva per il reato continuato deve essere fissata in misura pari ad anni dieci, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenz