CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 35444/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25501/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Archimede n. 143, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Catone n. 15, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – nonché contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania n. 3762/08/15, depositata il 23 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Cartella – Coobbligato -Decadenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Napoli, aveva annullato le cartelle di pagamento emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato solidalmente responsabile della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per gli anni 1994-1995, 1998-2000 e 2002 per Iva, Irpef e Irap (e Ilor per le prime due annualità) per l’intervenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché per la mancata produzione, in uno con le relate di notifica, delle cartelle di pagamento. Resiste la contribuente con controricorso. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile non avendo la parte depositato in giudizio la cartolina dell’avviso di ricevimento della relativa notifica, derivandone la mancata prova del perfezionamento della notifica stessa. 2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 161 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunziare circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], estranea alle ragioni di doglianza – quali l’errata formazione del procedimento amministrativo tributario e la mancata notifica atti presupposti -fatte valere dalla ricorrente. 2.1. Il motivo è infondato. Costituisce, infatti, principio consolidato, dal quale non v'è motivo di discostarsi, quello per il quale«in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (v. già Sez. U n. 16412 del 25/07/2007, seguite poi dalla costante giurisprudenza di questa Corte; v. tra le tante Cass. n. 21220 del 28/11/2012; Cass. n. 10477 del 14/05/2014 in tema di notifica della cartella; Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 14991 del 15/07/2020). 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. per aver la CTR ritenuto decaduta l’Amministrazione nonostante le cartelle fossero state tempestivamente notificate, nel rispetto dei termini ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, all’obbligato principale, sì da impedire il verificarsi del termine di decadenza e/o prescrizione nei confronti del coobbligato. 3.1. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché delle leggi n. 212 del 2000 e 241 del 1990 per aver la CTR ritenuto non provata la notifica delle cartelle all’obbligato principale per il mancato deposito della copia integrale delle cartelle in uno alle relate di notifica. 4. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati. 4.1. Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che , secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, « la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie» (v. Cass. n. 20766 del 21/07/2021;Cass. n. 2545 del 01/02/2018). Il principio è stato poi recentemente ribadito, con significative precisazioni, dall e recent i sentenz e n. 26020 del 0 5 /09/ 2022 e n. 27713 del 22/09/2022, le quali, nell’esaminare la questione, ha nno posto in risalto che tale conseguenza discende, in realtà,dalla diretta lettura dello stesso art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione che, non a caso, prevede che la notifica è effettuata, a pena di decadenza, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede». Una diversa conclusione, inoltre,realizzerebbe una disarmonia di sistema, ponendosi in contrasto sia con l’esigenza del rispetto del beneficium excussionis, che non potrebbe essere osservato se l'agente per lariscossione fosse costretto a compiere tutte le notifiche entro i l medesimo termine, sia con la coerente disciplina in tema di sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui, se la notificazione è stata eseguita nei termini di legge nei confronti di almeno un coobbligato, il termine decadenziale viene prorogato automaticamente di un anno. Né, del resto, da tale assetto deriva il rischio che il contribuente resti sottoposto ad una azione di durata indeterminata da parte dell’erario, posto che,una volta evitata la decadenza con la notifica ad uno dei coobbligati, nella vicenda trovano applicazione i normali termini di prescrizione. Ha dunque errato la CTR a ritenere la tempestiva notifica al debitore principale non impeditiva della decadenza nei confronti del coobbligato. 4.2. Sotto il secondo versante, inoltre, la ripetuta giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica» (Cass. n. 20769 del 21/07/2021; Cass. n. 33563 del 28/12/2018). È ben vero che, nella specie, la notifica in questione non è quella rivolta al contribuente in giudizio ma è quella inviata all’obbligato principale. Ciò non toglie, peraltro, che non sussiste un onere di produzione della cartella nella sua integrità o in originale, essendo invece sufficiente, ai fini della riferibilità della relata all’atto, la produzione della matrice ovverola riferibilità, nella stessa notifica, agli estratti di ruolo - che costituiscono equipollente della matrice - contene nti tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, accertamenti questi non compiuti dal giudice d’appello. 5. In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, infondato il primo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, infondato il primo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte