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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20476/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, risulta privo di specificità, in quanto prospetta deduzioni generiche che non si confrontano con la decisione, fondata sull'acquisizione della perizia inerente la sostanza rinvenuta, previo consenso delle parti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta l'inosservanza e la illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, coerentemente fondato su una puntuale nonché unitaria disamina degli elementi convergenti emersi; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore7 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, risulta privo di specificità, in quanto prospetta deduzioni generiche che non si confrontano con la decisione, fondata sull'acquisizione della perizia inerente la sostanza rinvenuta, previo consenso delle parti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta l'inosservanza e la illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, coerentemente fondato su una puntuale nonché unitaria disamina degli elementi convergenti emersi; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore7 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris