CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che ha incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale Carso n. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 33266/2021della Corte Suprema di cassazione depositata il 10 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 10/11/2021, n. 33266 di questa Corte, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che ha incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].) con controricorso; 2. su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, cod. proc. civ. , che non ravvisava la inammissibilità del ricorso, ilpresidente fissava con decreto l’adunanza della Corte– ritualmente comunicata alle parti – perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni; 3. la controricorrente ha presentato memoria. Considerato che: 1. l ’ordinanza n. n. 33266 /2021 di questa Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al dirigente [OSCURATO:PERSONA]; 2. il Cannavò ha proposto ricorso per revocazione articolando due motivi. Le censure prospettano che nell’epigrafe dell’ordinanza il Cannavò viene indicato come intimato, mentre nelle prime righe della seconda pagina del medesimo provvedimento si riporta che il Cannavò resiste al ricorso avversario con controricorso. In realtà, il Cannavò non aveva svolto alcuna attività difensiva, perché non era stata ritualmente eseguita la notifica del ricorso nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore domiciliatario dell’odierno ricorrente, per intervenuto trasferimento dello studio, come da certificazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine, tanto che la ricevuta di ritorno contenuta nel fascicolo processuale del giudizio in cassazione non attestava il compimento di alcuna attività che sarebbe stata necessaria per la prova dell’esistenza della notifica; 3. è noto come l ’ errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione consiste in un’ erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell ’ assoluta evidenza e dellasemplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell’essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni algiudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso,e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 6 - 2, 17/06/2022, n. 19713); 4. nella specie, in relazione al prospettato vizio, il Collegio ritiene che il ricorso per la revocazione della ordin anza sopra indicata non sia inammissibile, ai sensidell’art. 391, comma 1, cod. proc. civ., attesa anche la rilevata discrasia fra l’epigrafe e la parte motiva , sicché sembraconfigurabile l’errore percettivo su ll’effettiva notificazione del ricorso; 5. va, pertanto, disposta la rimessione della causa alla sezione ordinaria per la decisione. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in R