Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 02476/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 6 ottobre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 186 cod. strada prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, che la contravvenzione contestata all'imputato è stata commessa in data 29 settembre 2018, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (3 marzo 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 29 settembre 2018, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 6 ottobre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 186 cod. strada prima della pronuncia della sentenza di appello. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, che la contravvenzione contestata all'imputato è stata commessa in data 29 settembre 2018, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (3 marzo 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 29 settembre 2018, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Sentenza Cassazione n. 02476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris