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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28232/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di mare s.r.l. avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa in data 8 aprile 2022, che ha disposto la revoca della misura del controllo giudiziario e ha applicato alla società la misura dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la durata di un anno.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della società, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Premettono i difensori che la società ricorrente è stata costituita, con atto del 15 settembre 2016, con la finalità di gestire il complesso immobiliare del villaggio turistico Barone di Mare, sito a Torre dell'Orso (LE), e che la Prefettura di Lecce, con nota del 6 novembre 2020, ha emesso, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della stessa, ritenendo sussistenti «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi». [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, rilevato che la proprietà della società appartiene a soggetti legati da vincolo di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbero "teste di legno" del medesimo. [OSCURATO:PERSONA], già sindaco di Carnniano, comune sciolto per infiltrazione mafiosa, sarebbe «veicolo di infiltrazione mafiosa», in quanto sarebbe stato sottoposto ad indagine per i reati di estorsione e violenza privata aggravati dal metodo mafioso e tentata concussione e legato da rapporti di parentela e cointeressenze economiche con esponenti della malavita.

La società, dopo aver impugnato innanzi al Tar l'informazione antimafia interdittiva, ha presentato richiesta di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che è stato disposto dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 26 marzo 2021.

Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2022, tuttavia, il Tribunale di Lecce ha revocato la misura del controllo giudiziario e ha applicato nei confronti della società ricorrente la misura dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159 per la durata di un anno, in quanto PGH Barone di Mare aveva stipulato in data 23 dicembre 2022 con la PGH Tour un accordo di commercializzazione, in via esclusiva, di tutti i servizi alberghieri forniti nel corso della stagione estiva della durata di nove anni.

Nella valutazione del Tribunale, tale contratto, devolvendo la gestione della struttura alberghiera da PGH Tour al tour operator [OSCURATO:PERSONA], concretava una «manifesta elusione della misura del controllo giudiziario».

Mediante l'accordo in questione, infatti, era stata sottratta alla vigilanza la concreta attività di impresa avente ad oggetto la commercializzazione dei servizi alberghieri, in quanto la stessa era stata affidata ad una società inattiva, la PGH Tour s.r.I., che non aveva una propria struttura aziendale e che apparteneva ai medesimi soggetti dell'impresa soggetta a controllo giudiziario.

La Corte di appello ha, dunque, rilevato che l'accordo concluso tra la PGH Barone di Mare e la PGH Tour trasformava radicalmente e per un periodo di ben nove anni la gestione dell'impresa sottoposta a controllo giudiziario.

2.2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 34-bis, commi secondo, terzo e quarto, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente confermato il provvedimento di revoca del controllo giudiziario, pur a fronte dell'insussistenza della violazione delle prescrizioni imposte.

Ad avviso dei difensori, infatti, la Corte di appello avrebbe obliterato che il contratto tra la PGH Barone di Mare e la P.G.

Tour era una convenzione tra privati e, dunque, non formava oggetto dell'obbligo di informativa della sottoscrizione dei contratti o atti negoziali di qualsiasi tipo con le pubbliche amministrazioni.

Il contratto di commercializzazione stipulato non rientrerebbe, inoltre, tra le «operazioni eventualmente sospette» indicate dal Tribunale nel provvedimento di ammissione al controllo giudiziario e, comunque, non avrebbe l'effetto di trasformare la gestione dell'impresa.

Nessun ritardo, peraltro, vi sarebbe stato nella comunicazione dell'operazione contrattuale agli amministratori giudiziari, in quanto l'informazione sarebbe intervenuta solo sei giorni dopo la sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'esecuzione dello stesso.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato, dunque, 4c1~tep illegittimamente adottato e, segnatamente, prescindendo dall'accertamento della violazione di una o più prescrizione imposte all'atto dell'instaurazione del controllo giudiziario.

Nessuna trasformazione della gestione di impresa sarebbe, peraltro, intervenuta nella specie e non vi sarebbero stati i «gravi ril:ardi nel mettere al corrente gli amministratori dell'operazione», in quanto il contratto era stato trasmesso per le vie brevi dopo sei giorni dalla sua sottoscrizione e comunicato formalmente un mese dopo, a seguito di un unico sollecito formale.

Non vi sarebbe stata, peraltro, a quella data alcuna esecuzione del contratto o di prestazioni patrimoniali.

2.3. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza della Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di motivare in ordine ad alcune censure decisive proposte nell'atto di appello in ordine alla convenienza economica del contratto stipulato, al fine di dimostrare l'assenza di qualsiasi profilo elusivo dal controllo giudiziario, e, comunque, la motivazione sarebbe incongrua.

Posto, infatti, che il corrispettivo del contratto stipulato sarebbe stato erogato a mezzo di bonifici bancari, a fronte dell'emissione di regolari fatture, non vi sarebbe stata essere alcuna elusione del controllo.

La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che il corrispettivo pattuito era più elevato di quello negoziato in passato e che, dunque, non vi sarebbero stati rischi di insolvenza.

Rilevano, da ultimo, i difensori che la società ricorrente avrebbe adottato un modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e nominato un organismo di vigilanza monocratico, in sintonia con le finalità proprie del controllo giudiziario.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 34-bis, commi secondo, terzo e quarto, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente confermato il provvedimento di revoca del c:ontrollo giudiziario, pur a fronte dell'insussistenza della violazione delle prescrizioni imposte.

3. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha premesso come, con il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario, sia stato imposto alla società espressamente prevendendo, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, «l'obbligo di non effettuare mutamenti concernenti la compagine societaria, quale il cambiamento della sede, della denominazione, della ragione sociale, dell'oggetto sociale così come della composizione degli organi di amministrazione, di direzione e vigilanza o altre trasformazioni della società senza autorizzazione del giudice delegato».

La Corte di appello ha, inoltre, non incongruamente rilevato che l'operazione negoziale contestata concreta una violazione delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura del controllo giudiziario, in quanto era concretamente elusiva delle finalità perseguite con la misura applicata.

Il contratto sottoscritto, inoltre, violava il disposto di cui all'art. dell'art. 34- bis, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto mutava concretamente l'attività svolta dalla società ricorrente, trasformandola, di fatto, da un'attività di gestione di servizi alberghieri a quelli di una società di mera gestione per nove anni.

Mediante l'accordo in questione, infatti, era stata sottratta alla vigilanza giudiziale la concreta attività di impresa avente ad oggetto la commercializzazione dei servizi alberghieri, per affidarla ad una società inattiva, la PGH Tour s.r.I., che non aveva una propria struttura aziendale e che apparteneva ai medesimi soggetti dell'impresa soggetta a controllo giudiziario.

4. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione dell'ordinanza impugnata.

5. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la manifesta illogicità della motivazione, in quanto esorbita i limiti del sindacato per mera violazione di legge posti dagli artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (ex plurimís: Sez. 5, n. 34856 del 6/11/202, Biessennme s.r.I., Rv. 279982; Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge s.r.I.).

La censura è, invece, infondata nella parte in cui denuncia un vizio di omessa motivazione, in quanto la carenza stigmatizzata è, invero, insussistente.

I profili denunciati dal ricorrente sono, infatti, logicamente assorbiti dalla motivazione della Corte di appello che ha rilevato come i rilievi svolti dalla difesa in ordine alla convenienza economica dell'operazione siano infondati, in ragione del carattere manifestamente elusivo del controllo giudiziario della stessa.

La Corte di appello ha, peraltro, rilevato che, a seguito di tale accordo, la ricorrente non ha come controparte il soggetto economico che effettivamente svolge attività di impresa diretta a commercializzare i servizi alberghieri (la [OSCURATO:PERSONA]), ma un terzo soggetto (la PGH Tour s.r.1.), che non ha fornito alcuna garanzia ed è privo di capacità patrimoniale.

6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di mare s.r.l. avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa in data 8 aprile 2022, che ha disposto la revoca della misura del controllo giudiziario e ha applicato alla società la misura dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la durata di un anno. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della società, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Premettono i difensori che la società ricorrente è stata costituita, con atto del 15 settembre 2016, con la finalità di gestire il complesso immobiliare del villaggio turistico Barone di Mare, sito a Torre dell'Orso (LE), e che la Prefettura di Lecce, con nota del 6 novembre 2020, ha emesso, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della stessa, ritenendo sussistenti «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi». [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, rilevato che la proprietà della società appartiene a soggetti legati da vincolo di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbero "teste di legno" del medesimo. [OSCURATO:PERSONA], già sindaco di Carnniano, comune sciolto per infiltrazione mafiosa, sarebbe «veicolo di infiltrazione mafiosa», in quanto sarebbe stato sottoposto ad indagine per i reati di estorsione e violenza privata aggravati dal metodo mafioso e tentata concussione e legato da rapporti di parentela e cointeressenze economiche con esponenti della malavita. La società, dopo aver impugnato innanzi al Tar l'informazione antimafia interdittiva, ha presentato richiesta di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che è stato disposto dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 26 marzo 2021. Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2022, tuttavia, il Tribunale di Lecce ha revocato la misura del controllo giudiziario e ha applicato nei confronti della società ricorrente la misura dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159 per la durata di un anno, in quanto PGH Barone di Mare aveva stipulato in data 23 dicembre 2022 con la PGH Tour un accordo di commercializzazione, in via esclusiva, di tutti i servizi alberghieri forniti nel corso della stagione estiva della durata di nove anni. Nella valutazione del Tribunale, tale contratto, devolvendo la gestione della struttura alberghiera da PGH Tour al tour operator [OSCURATO:PERSONA], concretava una «manifesta elusione della misura del controllo giudiziario». Mediante l'accordo in questione, infatti, era stata sottratta alla vigilanza la concreta attività di impresa avente ad oggetto la commercializzazione dei servizi alberghieri, in quanto la stessa era stata affidata ad una società inattiva, la PGH Tour s.r.I., che non aveva una propria struttura aziendale e che apparteneva ai medesimi soggetti dell'impresa soggetta a controllo giudiziario. La Corte di appello ha, dunque, rilevato che l'accordo concluso tra la PGH Barone di Mare e la PGH Tour trasformava radicalmente e per un periodo di ben nove anni la gestione dell'impresa sottoposta a controllo giudiziario. 2.2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 34-bis, commi secondo, terzo e quarto, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente confermato il provvedimento di revoca del controllo giudiziario, pur a fronte dell'insussistenza della violazione delle prescrizioni imposte. Ad avviso dei difensori, infatti, la Corte di appello avrebbe obliterato che il contratto tra la PGH Barone di Mare e la P.G. Tour era una convenzione tra privati e, dunque, non formava oggetto dell'obbligo di informativa della sottoscrizione dei contratti o atti negoziali di qualsiasi tipo con le pubbliche amministrazioni. Il contratto di commercializzazione stipulato non rientrerebbe, inoltre, tra le «operazioni eventualmente sospette» indicate dal Tribunale nel provvedimento di ammissione al controllo giudiziario e, comunque, non avrebbe l'effetto di trasformare la gestione dell'impresa. Nessun ritardo, peraltro, vi sarebbe stato nella comunicazione dell'operazione contrattuale agli amministratori giudiziari, in quanto l'informazione sarebbe intervenuta solo sei giorni dopo la sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'esecuzione dello stesso. Il provvedimento impugnato sarebbe stato, dunque, 4c1~tep illegittimamente adottato e, segnatamente, prescindendo dall'accertamento della violazione di una o più prescrizione imposte all'atto dell'instaurazione del controllo giudiziario. Nessuna trasformazione della gestione di impresa sarebbe, peraltro, intervenuta nella specie e non vi sarebbero stati i «gravi ril:ardi nel mettere al corrente gli amministratori dell'operazione», in quanto il contratto era stato trasmesso per le vie brevi dopo sei giorni dalla sua sottoscrizione e comunicato formalmente un mese dopo, a seguito di un unico sollecito formale. Non vi sarebbe stata, peraltro, a quella data alcuna esecuzione del contratto o di prestazioni patrimoniali. 2.3. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza della Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di motivare in ordine ad alcune censure decisive proposte nell'atto di appello in ordine alla convenienza economica del contratto stipulato, al fine di dimostrare l'assenza di qualsiasi profilo elusivo dal controllo giudiziario, e, comunque, la motivazione sarebbe incongrua. Posto, infatti, che il corrispettivo del contratto stipulato sarebbe stato erogato a mezzo di bonifici bancari, a fronte dell'emissione di regolari fatture, non vi sarebbe stata essere alcuna elusione del controllo. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che il corrispettivo pattuito era più elevato di quello negoziato in passato e che, dunque, non vi sarebbero stati rischi di insolvenza. Rilevano, da ultimo, i difensori che la società ricorrente avrebbe adottato un modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e nominato un organismo di vigilanza monocratico, in sintonia con le finalità proprie del controllo giudiziario. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 34-bis, commi secondo, terzo e quarto, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente confermato il provvedimento di revoca del c:ontrollo giudiziario, pur a fronte dell'insussistenza della violazione delle prescrizioni imposte. 3. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha premesso come, con il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario, sia stato imposto alla società espressamente prevendendo, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, «l'obbligo di non effettuare mutamenti concernenti la compagine societaria, quale il cambiamento della sede, della denominazione, della ragione sociale, dell'oggetto sociale così come della composizione degli organi di amministrazione, di direzione e vigilanza o altre trasformazioni della società senza autorizzazione del giudice delegato». La Corte di appello ha, inoltre, non incongruamente rilevato che l'operazione negoziale contestata concreta una violazione delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura del controllo giudiziario, in quanto era concretamente elusiva delle finalità perseguite con la misura applicata. Il contratto sottoscritto, inoltre, violava il disposto di cui all'art. dell'art. 34- bis, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto mutava concretamente l'attività svolta dalla società ricorrente, trasformandola, di fatto, da un'attività di gestione di servizi alberghieri a quelli di una società di mera gestione per nove anni. Mediante l'accordo in questione, infatti, era stata sottratta alla vigilanza giudiziale la concreta attività di impresa avente ad oggetto la commercializzazione dei servizi alberghieri, per affidarla ad una società inattiva, la PGH Tour s.r.I., che non aveva una propria struttura aziendale e che apparteneva ai medesimi soggetti dell'impresa soggetta a controllo giudiziario. 4. Con il secondo motivo i difensori deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione dell'ordinanza impugnata. 5. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la manifesta illogicità della motivazione, in quanto esorbita i limiti del sindacato per mera violazione di legge posti dagli artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (ex plurimís: Sez. 5, n. 34856 del 6/11/202, Biessennme s.r.I., Rv. 279982; Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge s.r.I.). La censura è, invece, infondata nella parte in cui denuncia un vizio di omessa motivazione, in quanto la carenza stigmatizzata è, invero, insussistente. I profili denunciati dal ricorrente sono, infatti, logicamente assorbiti dalla motivazione della Corte di appello che ha rilevato come i rilievi svolti dalla difesa in ordine alla convenienza economica dell'operazione siano infondati, in ragione del carattere manifestamente elusivo del controllo giudiziario della stessa. La Corte di appello ha, peraltro, rilevato che, a seguito di tale accordo, la ricorrente non ha come controparte il soggetto economico che effettivamente svolge attività di impresa diretta a commercializzare i servizi alberghieri (la [OSCURATO:PERSONA]), ma un terzo soggetto (la PGH Tour s.r.1.), che non ha fornito alcuna garanzia ed è privo di capacità patrimoniale. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dell
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