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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34551/2026

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sti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 31 maggio 2024 dalla Corte di appello di Perugia nel proc. pen. n. 2292/2913 R.G.N.R., divenuta irrevocabile il 9 maggio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto del difensore, i predetti condannati deducendo con unico motivo violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione della legge penale.

La Corte di appello ha erroneamente escluso che la sentenza emessa il 21 ottobre 2025 dal Tribunale di Perugia si ponesse in contrasto con quella di cui si chiede la revisione, trattandosi di sentenza che ha giudicato, sulla base del medesimo materiale probatorio, i medesimi fatti, nel medesimo periodo temporale, in favore dei medesimi assuntori, pervenendo al proscioglimento anche degli odierni ricorrenti vedendo riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.

P. R. n. 309/90.

Il diverso giudizio della sentenza di condanna, si basa su un indimostrato elevato numero di cessioni di sostanza stupefacente mai sequestrata, valorizzando il prezzo al grammo per un numero limitato di cessioni, a differenza di quella di proscioglimento, che ha correttamente applicato i principi di legittimità in tema di piccolo spaccio.

3. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che genericamente proposti.

2. La ordinanza impugnata ha rilevato che, mentre la sentenza di proscioglimento riguardava cessioni di stupefacente avvenute in un ristretto arco temporale - dal 31 marzo al 9 aprile 2015 - e in assenza di elementi sintomatici di un'attività di cessione operata su larga scale, la sentenza di condanna oggetto di revisione aveva ad oggetto fatti commessi in un periodo antecedente, compreso tra il 2011 e il 2014 e il rilevante arco temporale, l'intensità e la frequenza con cui l'attività di cessione è stata posta in essere sono stati ritenuti indicativi della cessione di quantitativo non trascurabile di cocaina; inoltre, la capacità di rifornirestabilmente il mercato di riferimento e, in particolare, il territorio di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato la portata organizzata dell'attività, così da far escludere la fattispecie di lieve entità.

3. Ritiene questa Corte che il giudizio espresso dalla ordinanza impugnata non è in alcun modo attinto dalle censure difensive, che, del tutto genericamente, fanno riferimento a una identità di fatti e a una medesimezza di compendio probatorio, involgendo - piuttosto - le censure, al più, ti) una divergente valutazione in fatto in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte che non può fondare la revisione della sentenza di condanna, secondo il costante orientamento di legittimità, secondo il quale si deve intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01), fatti storici, nella specie, diversi e di motivata diversa natura.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 31 maggio 2024 dalla Corte di appello di Perugia nel proc. pen. n. 2292/2913 R.G.N.R., divenuta irrevocabile il 9 maggio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto del difensore, i predetti condannati deducendo con unico motivo violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello ha erroneamente escluso che la sentenza emessa il 21 ottobre 2025 dal Tribunale di Perugia si ponesse in contrasto con quella di cui si chiede la revisione, trattandosi di sentenza che ha giudicato, sulla base del medesimo materiale probatorio, i medesimi fatti, nel medesimo periodo temporale, in favore dei medesimi assuntori, pervenendo al proscioglimento anche degli odierni ricorrenti vedendo riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d. P. R. n. 309/90. Il diverso giudizio della sentenza di condanna, si basa su un indimostrato elevato numero di cessioni di sostanza stupefacente mai sequestrata, valorizzando il prezzo al grammo per un numero limitato di cessioni, a differenza di quella di proscioglimento, che ha correttamente applicato i principi di legittimità in tema di piccolo spaccio. 3. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che genericamente proposti. 2. La ordinanza impugnata ha rilevato che, mentre la sentenza di proscioglimento riguardava cessioni di stupefacente avvenute in un ristretto arco temporale - dal 31 marzo al 9 aprile 2015 - e in assenza di elementi sintomatici di un'attività di cessione operata su larga scale, la sentenza di condanna oggetto di revisione aveva ad oggetto fatti commessi in un periodo antecedente, compreso tra il 2011 e il 2014 e il rilevante arco temporale, l'intensità e la frequenza con cui l'attività di cessione è stata posta in essere sono stati ritenuti indicativi della cessione di quantitativo non trascurabile di cocaina; inoltre, la capacità di rifornirestabilmente il mercato di riferimento e, in particolare, il territorio di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato la portata organizzata dell'attività, così da far escludere la fattispecie di lieve entità. 3. Ritiene questa Corte che il giudizio espresso dalla ordinanza impugnata non è in alcun modo attinto dalle censure difensive, che, del tutto genericamente, fanno riferimento a una identità di fatti e a una medesimezza di compendio probatorio, involgendo - piuttosto - le censure, al più, ti) una divergente valutazione in fatto in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte che non può fondare la revisione della sentenza di condanna, secondo il costante orientamento di legittimità, secondo il quale si deve intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01), fatti storici, nella specie, diversi e di motivata diversa natura. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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