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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50585/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., in relazione al provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa a un periodo di dodici semestri, concedendo il beneficio e due periodi di presofferto, valorizzando la commissione di ulteriori reati (nel settembre 2014 fatto per il quale ha riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 aprile 2017).

Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

C. Chiappetta, deducendo, con motivo unico, vizio (violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 54 Ord. pen. e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000) inammissibile in quanto devolve censura versata in fatto e, comunque, riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica, rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza.

Considerato, comunque, che la censura appare manifestamente infondata, tenuto conto, quanto al dedotto vizio di motivazione, che, anzi, il provvedimento impugnato (cfr. p. 2) spiega, con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la sostanziale incidenza della condotta in ambiente extramurario rispetto alla prova, da parte del condannato, di partecipazione alla precedente opera di rieducazione, rimarcando che ove questa rappresenti - come quella tenuta nella specie, oggetto della condanna per reato di estorsione tentata in concorso con la circostanza aggravante del metodo mafioso - sostanziale rifiuto alla risocializzazione, si giustifica il diniego della liberazione anticipata operativo retroattivamente.

Rilevato che dunque, la motivazione appare in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo il quale ai fini della concessione della liberazione anticipata deve aversi riguardo alla condotta complessiva dell'interessato, non essendo sufficiente l'inesistenza di infrazioni disciplinari durante il periodo di detenzione, ma necessitando la prova di reale partecipazione alle attività educative, sulla quale incide anche il comportamento extra moenia, che può essere valutato anche retroattivamente (Sez. 1 n. 37345 del 27/09/2007, Rv. 237509; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, Rv. 280435).

Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., in relazione al provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa a un periodo di dodici semestri, concedendo il beneficio e due periodi di presofferto, valorizzando la commissione di ulteriori reati (nel settembre 2014 fatto per il quale ha riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 aprile 2017). Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. C. Chiappetta, deducendo, con motivo unico, vizio (violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 54 Ord. pen. e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000) inammissibile in quanto devolve censura versata in fatto e, comunque, riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica, rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza. Considerato, comunque, che la censura appare manifestamente infondata, tenuto conto, quanto al dedotto vizio di motivazione, che, anzi, il provvedimento impugnato (cfr. p. 2) spiega, con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la sostanziale incidenza della condotta in ambiente extramurario rispetto alla prova, da parte del condannato, di partecipazione alla precedente opera di rieducazione, rimarcando che ove questa rappresenti - come quella tenuta nella specie, oggetto della condanna per reato di estorsione tentata in concorso con la circostanza aggravante del metodo mafioso - sostanziale rifiuto alla risocializzazione, si giustifica il diniego della liberazione anticipata operativo retroattivamente. Rilevato che dunque, la motivazione appare in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo il quale ai fini della concessione della liberazione anticipata deve aversi riguardo alla condotta complessiva dell'interessato, non essendo sufficiente l'inesistenza di infrazioni disciplinari durante il periodo di detenzione, ma necessitando la prova di reale partecipazione alle attività educative, sulla quale incide anche il comportamento extra moenia, che può essere valutato anche retroattivamente (Sez. 1 n. 37345 del 27/09/2007, Rv. 237509; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, Rv. 280435). Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 50585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris