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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10096/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude come da memoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] dei difensori è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 14 novembre 2018 con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli addebiti loro contestati, li aveva condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.

1.1. Entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., loro ascritto al capo A, per essersi impossessati a fini di profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, il Ligambi dando la disponibilità di propri locali per la custodia della merce e di un automezzo per il relativo trasporto, ed il Vaiana introducendosi all'interno delle abitazioni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di varie finestre interne ed esterne nonché di telai di alluminio anodizzato, con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose.

Il solo Ligambi, poi, era stato ritenuto responsabile pure del delitto, contestatogli al capo B, di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen., per avere, con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato o comunque ricevuto da ignoti, al fine di trarne un ingiusto profitto e nella consapevolezza della loro provenienza illecita, una specchiera provento di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], e una porta persiana esterna provento di furto perpetrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, due distinti ricorsi per cassazione, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito tre motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione dell'art. 27, comma 1, Cost.

Ritiene il ricorrente che dall'esame delle emergenze probatorie presenti nella decisione impugnata non emergerebbe nessun elemento idoneo a consentire la configurazione di una qualsiasi forma di responsabilità a suo carico.

Non risulterebbe provato, infatti, né il suo effettivo coinvolgimento nel delitto di furto contestatogli, cui non avrebbe conferito alcuna fattiva contribuzione, essendosi limitato solo a prestare un furgone al Vaiana, né la sua inequivoca consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni acquisiti.

Con la seconda doglianza il Ligannbi ha eccepito inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., sul presupposto che risulterebbero del tutto insussistenti i presupposti costitutivi del delitto di ricettazione, non avendo costui avuto nessuna contezza della provenienza delittuosa della merce trafugata, a lui unicamente pervenuta per mera casualità.

Né, d'altro canto, potrebbe essere sufficiente a configurare la sua responsabilità la sola circostanza di non aver saputo esplicare le effettive modalità di acquisizione di tali beni.

Con la terza censura, infine, il ricorrente ha dedotto carenza ed illogicità della motivazione, lamentando la mancanza di argomentazioni chiare e delineate poste a sostegno della condanna inflittagli, da ritenersi, invece, fondata su valutazioni e prove solo genericamente considerate a suo carico. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, eccepito, con unico motivo, violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per mancato rispetto dei parametri di disciplina della prova indiziarla, oltre a manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva.

Il ricorrente lamenta il mancato raggiungimento di prova certa in ordine all'avvenuta sua integrazione del delitto di furto contestatogli, evidenziando diverse incertezze presenti nella sentenza impugnata, in primo luogo riguardanti la parte in cui la Corte di merito ha affermato l'irrilevanza probatoria della mancata rilevazione con il GPS del furgone con cui era stata trasportata la merce sottratta, considerato che la relativa censura era stata dedotta dal Vaiana in appello in ordine alla mancata rilevazione satellitare della vettura Fiat 600 a lui in uso.

Un ulteriore travisamento di prova decisiva sarebbe, poi, ravvisabile in relazione alla ritenuta disponibilità da parte del ricorrente del furgone di proprietà del Ligannbi, atteso che la prova della cessione del mezzo dal coimputato al Vaiana sarebbe stata desunta dalla Corte territoriale dal contenuto di un'intercettazione ambientale che, ove adeguatamente vagliata, precluderebbe, invece, la possibilità di ritenere comprovata la ricorrenza dell'indicato aspetto.

Sotto altro profilo, poi, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere l'insussistenza di ogni possibile incompatibilità tra la presenza del Vaiana all'interno della sua autovettura e la perpetrazione del furto a mezzo del furgone, considerato che un'intercettazione ambientale effettuata alle ore 18.07 del 22 febbraio 2013 consentirebbe di ritenere comprovato che all'indicato orario il Vaiana si trovava all'interno della propria automobile, con ciò rendendo del tutto incompatibile la ritenuta sua presenza all'interno del furgone utilizzato per compiere i furti alle successive ore 18.30.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede eccepite nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze dedotte dai ricorrenti nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dai giudici di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le relative conseguenze.

Così, in primo luogo, deve essere osservato, con riguardo alle censure dedotte dal Ligambi, come attraverso esse l'imputato abbia inteso eccepire l'insussistenza di riscontri in ordine all'avvenuta sua integrazione delle fattispecie di furto in abitazione e di ricettazione contestategli, lamentando carenza motivazionale e genericità di argomentazioni poste a conforto dell'affermata sua responsabilità.

Orbene, in termini difformi rispetto ai dedotti motivi, deve essere osservato, con riguardo al delitto di furto in abitazione rubricato al capo A, come i giudici di merito abbiano logicamente e congruamente fondato la prova della partecipazione concorsuale del Ligambi nella condotta di impossessamento perpetrata dal Vaiana sulla scorta di diversi elementi probatori, tra cui, in particolare: l'avvenuto rinvenimento della refurtiva, a nemmeno due settimane dal trafugamento, presso un deposito di cui il Ligambi aveva la materiale disponibilità; la circostanza che l'autocarro su cui era stata caricata la merce sottratta fosse di proprietà della moglie del Ligambi, nonché nella materiale disponibilità dell'imputato; il contenuto della conversazione intercettata tra il Vaiana ed un'altra persona nel corso della quale il prevenuto aveva rappresentato la volontà di richiedere al Ligambi il prestito del suo autocarro, al fine di poter trasportare un maggior quantitativo di beni trafugati rispetto a quelli collocabili all'interno della sua piccola autovettura; l'avvenuto incontro tra il coimputato ed il Ligambi, finalizzato ad ottenere il favore richiesto dal Vaiana, e cioè l'effettuazione del prestito del camion.

Del pari adeguate e logiche sono le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto integrata la ricettazione contestata al Ligambi al capo B, per come desunto dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, proprietarie dei beni trafugati rinvenuti presso un immobile di proprietà del ricorrente.

D'altro canto, per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897-01).

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01).

Non si richiede, pertanto, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire - come non avvenuto nel caso di specie - una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi (Sez.

U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01).

5. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al motivo con cui il Vaiana ha eccepito vizio di motivazione e travisamento di prova in ordine alla configurata sua responsabilità per il delitto di furto in abitazione contestatogli.

La Corte di merito, infatti, ha rappresentato in modo logico e congruo, nonché esente dai lamentati vizi, le ragioni di riscontro della condotta criminosa del ricorrente, ritenendola fondata su diversi elementi probatori, rispetto ai quali non risultano di alcun pregio le censure e i travisamenti lamentati da parte del Vaiana.

Così, in primo luogo, i giudici di appello hanno adeguatamente precisato come sia irrilevante la circostanza per cui vi sarebbe stata assenza del tracciamento GPS della Fiat 600 a lui in uso e non del furgone, a fronte di un compendio probatorio ampiamente rappresentativo dall'avvenuta perpetrazione dell'illecito da parte del Vaiana.

Da molteplici conversazioni intercettate, infatti, è risultato comprovato come: il ricorrente fosse dedito all'asportazione di infissi in alluminio da abitazioni estive site in Campobello di Mazara; il 21 febbraio 2013 il prevenuto non fosse riuscito a completare un'opera furtiva per l'assenza di un mezzo idoneo a portar via la merce trafugata; il giorno successivo avesse svolto un sopralluogo sullo stesso sito, da cui la sera precedente aveva asportato finestre, al fine di verificare la possibilità di impossessarsi anche dei relativi telai, trasportandoli sull'autocarro richiesto al Ligambi.

Come osservato, poi, plurime conversazioni captate hanno consentito di accertare come la sera del 21 febbraio 2013 vi fosse stato un incontro tra i due coimputati, finalizzato a consentire il prestito del furgone del Ligannbi al Vaiana.

Neppure di pregio è l'ultimo travisamento eccepito dal ricorrente - in ordine alla dedotta incompatibilità tra la sua comprovata presenza all'interno della propria autovettura alle ore 18.07 del 22 febbraio 2013 e la perpetrazione del furto, operato a mezzo del furgone alle ore 18.30 - osservato che, per come adeguatamente esplicato dalla Corte di appello, la vicinanza temporale tra l'orario del sopralluogo e l'avvistamento del furgone, e quindi la commissione del delitto, evidenzierebbe proprio come il sopralluogo avesse rappresentato un antecedente logico rispetto alla perpetrazione del furto.

D'altro canto, per come evidenziato dalla Corte territoriale, nulla «esclude che il mezzo utilizzato potesse essere in quel contesto guidato da altri complici».

6. Alla stregua delle superiori indicazioni, allora, risulta acclarato come la Corte di merito abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione e come le contrarie censure eccepite dai ricorrenti siano unicamente finalizzate a determinare una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, proponendone una lettura alternativa, volta ad ottenere un esonero da responsabilità dai delitti loro contestati, non consentita in questa sede di legittimità.

Ne deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. A I Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude come da memoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] dei difensori è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 14 novembre 2018 con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli addebiti loro contestati, li aveva condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. 1.1. Entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., loro ascritto al capo A, per essersi impossessati a fini di profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, il Ligambi dando la disponibilità di propri locali per la custodia della merce e di un automezzo per il relativo trasporto, ed il Vaiana introducendosi all'interno delle abitazioni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di varie finestre interne ed esterne nonché di telai di alluminio anodizzato, con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose. Il solo Ligambi, poi, era stato ritenuto responsabile pure del delitto, contestatogli al capo B, di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen., per avere, con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato o comunque ricevuto da ignoti, al fine di trarne un ingiusto profitto e nella consapevolezza della loro provenienza illecita, una specchiera provento di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], e una porta persiana esterna provento di furto perpetrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, due distinti ricorsi per cassazione, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito tre motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione dell'art. 27, comma 1, Cost. Ritiene il ricorrente che dall'esame delle emergenze probatorie presenti nella decisione impugnata non emergerebbe nessun elemento idoneo a consentire la configurazione di una qualsiasi forma di responsabilità a suo carico. Non risulterebbe provato, infatti, né il suo effettivo coinvolgimento nel delitto di furto contestatogli, cui non avrebbe conferito alcuna fattiva contribuzione, essendosi limitato solo a prestare un furgone al Vaiana, né la sua inequivoca consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni acquisiti. Con la seconda doglianza il Ligannbi ha eccepito inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., sul presupposto che risulterebbero del tutto insussistenti i presupposti costitutivi del delitto di ricettazione, non avendo costui avuto nessuna contezza della provenienza delittuosa della merce trafugata, a lui unicamente pervenuta per mera casualità. Né, d'altro canto, potrebbe essere sufficiente a configurare la sua responsabilità la sola circostanza di non aver saputo esplicare le effettive modalità di acquisizione di tali beni. Con la terza censura, infine, il ricorrente ha dedotto carenza ed illogicità della motivazione, lamentando la mancanza di argomentazioni chiare e delineate poste a sostegno della condanna inflittagli, da ritenersi, invece, fondata su valutazioni e prove solo genericamente considerate a suo carico. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, eccepito, con unico motivo, violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per mancato rispetto dei parametri di disciplina della prova indiziarla, oltre a manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva. Il ricorrente lamenta il mancato raggiungimento di prova certa in ordine all'avvenuta sua integrazione del delitto di furto contestatogli, evidenziando diverse incertezze presenti nella sentenza impugnata, in primo luogo riguardanti la parte in cui la Corte di merito ha affermato l'irrilevanza probatoria della mancata rilevazione con il GPS del furgone con cui era stata trasportata la merce sottratta, considerato che la relativa censura era stata dedotta dal Vaiana in appello in ordine alla mancata rilevazione satellitare della vettura Fiat 600 a lui in uso. Un ulteriore travisamento di prova decisiva sarebbe, poi, ravvisabile in relazione alla ritenuta disponibilità da parte del ricorrente del furgone di proprietà del Ligannbi, atteso che la prova della cessione del mezzo dal coimputato al Vaiana sarebbe stata desunta dalla Corte territoriale dal contenuto di un'intercettazione ambientale che, ove adeguatamente vagliata, precluderebbe, invece, la possibilità di ritenere comprovata la ricorrenza dell'indicato aspetto. Sotto altro profilo, poi, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere l'insussistenza di ogni possibile incompatibilità tra la presenza del Vaiana all'interno della sua autovettura e la perpetrazione del furto a mezzo del furgone, considerato che un'intercettazione ambientale effettuata alle ore 18.07 del 22 febbraio 2013 consentirebbe di ritenere comprovato che all'indicato orario il Vaiana si trovava all'interno della propria automobile, con ciò rendendo del tutto incompatibile la ritenuta sua presenza all'interno del furgone utilizzato per compiere i furti alle successive ore 18.30. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede eccepite nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze dedotte dai ricorrenti nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dai giudici di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le relative conseguenze. Così, in primo luogo, deve essere osservato, con riguardo alle censure dedotte dal Ligambi, come attraverso esse l'imputato abbia inteso eccepire l'insussistenza di riscontri in ordine all'avvenuta sua integrazione delle fattispecie di furto in abitazione e di ricettazione contestategli, lamentando carenza motivazionale e genericità di argomentazioni poste a conforto dell'affermata sua responsabilità. Orbene, in termini difformi rispetto ai dedotti motivi, deve essere osservato, con riguardo al delitto di furto in abitazione rubricato al capo A, come i giudici di merito abbiano logicamente e congruamente fondato la prova della partecipazione concorsuale del Ligambi nella condotta di impossessamento perpetrata dal Vaiana sulla scorta di diversi elementi probatori, tra cui, in particolare: l'avvenuto rinvenimento della refurtiva, a nemmeno due settimane dal trafugamento, presso un deposito di cui il Ligambi aveva la materiale disponibilità; la circostanza che l'autocarro su cui era stata caricata la merce sottratta fosse di proprietà della moglie del Ligambi, nonché nella materiale disponibilità dell'imputato; il contenuto della conversazione intercettata tra il Vaiana ed un'altra persona nel corso della quale il prevenuto aveva rappresentato la volontà di richiedere al Ligambi il prestito del suo autocarro, al fine di poter trasportare un maggior quantitativo di beni trafugati rispetto a quelli collocabili all'interno della sua piccola autovettura; l'avvenuto incontro tra il coimputato ed il Ligambi, finalizzato ad ottenere il favore richiesto dal Vaiana, e cioè l'effettuazione del prestito del camion. Del pari adeguate e logiche sono le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto integrata la ricettazione contestata al Ligambi al capo B, per come desunto dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, proprietarie dei beni trafugati rinvenuti presso un immobile di proprietà del ricorrente. D'altro canto, per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897-01). Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01). Non si richiede, pertanto, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire - come non avvenuto nel caso di specie - una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi (Sez. U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914-01). 5. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al motivo con cui il Vaiana ha eccepito vizio di motivazione e travisamento di prova in ordine alla configurata sua responsabilità per il delitto di furto in abitazione contestatogli. La Corte di merito, infatti, ha rappresentato in modo logico e congruo, nonché esente dai lamentati vizi, le ragioni di riscontro della condotta criminosa del ricorrente, ritenendola fondata su diversi elementi probatori, rispetto ai quali non risultano di alcun pregio le censure e i travisamenti lamentati da parte del Vaiana. Così, in primo luogo, i giudici di appello hanno adeguatamente precisato come sia irrilevante la circostanza per cui vi sarebbe stata assenza del tracciamento GPS della Fiat 600 a lui in uso e non del furgone, a fronte di un compendio probatorio ampiamente rappresentativo dall'avvenuta perpetrazione dell'illecito da parte del Vaiana. Da molteplici conversazioni intercettate, infatti, è risultato comprovato come: il ricorrente fosse dedito all'asportazione di infissi in alluminio da abitazioni estive site in Campobello di Mazara; il 21 febbraio 2013 il prevenuto non fosse riuscito a completare un'opera furtiva per l'assenza di un mezzo idoneo a portar via la merce trafugata; il giorno successivo avesse svolto un sopralluogo sullo stesso sito, da cui la sera precedente aveva asportato finestre, al fine di verificare la possibilità di impossessarsi anche dei relativi telai, trasportandoli sull'autocarro richiesto al Ligambi. Come osservato, poi, plurime conversazioni captate hanno consentito di accertare come la sera del 21 febbraio 2013 vi fosse stato un incontro tra i due coimputati, finalizzato a consentire il prestito del furgone del Ligannbi al Vaiana. Neppure di pregio è l'ultimo travisamento eccepito dal ricorrente - in ordine alla dedotta incompatibilità tra la sua comprovata presenza all'interno della propria autovettura alle ore 18.07 del 22 febbraio 2013 e la perpetrazione del furto, operato a mezzo del furgone alle ore 18.30 - osservato che, per come adeguatamente esplicato dalla Corte di appello, la vicinanza temporale tra l'orario del sopralluogo e l'avvistamento del furgone, e quindi la commissione del delitto, evidenzierebbe proprio come il sopralluogo avesse rappresentato un antecedente logico rispetto alla perpetrazione del furto. D'altro canto, per come evidenziato dalla Corte territoriale, nulla «esclude che il mezzo utilizzato potesse essere in quel contesto guidato da altri complici». 6. Alla stregua delle superiori indicazioni, allora, risulta acclarato come la Corte di merito abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione e come le contrarie censure eccepite dai ricorrenti siano unicamente finalizzate a determinare una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, proponendone una lettura alternativa, volta ad ottenere un esonero da responsabilità dai delitti loro contestati, non consentita in questa sede di legittimità. Ne deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. A I Dichiara inammi