CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 01530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 17 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 4 gennaio 2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), così condannandolo alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina impropria. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, peraltro, che il predetto motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazione poste alla base della decisione impugnata, nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificante il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non indicando chiaramente né i capi né i punti ai quali si riferisce e non essendo neppure connesso all'enunciazione di specifiche richieste, con indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa della inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.