CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16188-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 12628/2021, depositata il 12 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'H marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: -il ricorrente, con atto del 15 febbraio 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; -la rinuncia, sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata; -non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione,111 marzo 2022. Presi [OSCURATO:PERSONA] i O GIU 20 2 -----