CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, stabilendo che tale misura fosse eseguita nel Comune di Mazzarino, quale luogo della dimora del condannato, nel quale lo stesso avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni stabilite. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata ignorata la richiesta avanzata nell'istanza di potere eseguire la misura nel luogo di residenza sito in Belgio, pur essendo stati documentati i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta e pur avendo il Belgio dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora tale Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento in prova al servizio sociale è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e) di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. del 16/05/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807). 3. Come risulta dall'esame dell'istanza su cui ha provveduto il provvedimento impugnato, il condannato aveva richiesto, in via principale, di eseguire l'affidamento in prova al servizio sociale in Belgio quale Stato della residenza, allegando documentazione e rappresentando che tale Stato aveva dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, Il Tribunale di sorveglianza, ammettendo il condannato alla misura alternativa, ha stabilito che essa venisse eseguita invece in Italia, nel comune di Mazzarino, senza considerare la richiesta di esecuzione in Belgio legittimamente avanzata nell'istanza in via principale. Ne deriva la fondatezza dei rilievbche censura l'assenza di motivazione al riguardo. 4. Per tale ragione il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così de