CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MONTEBELLUNA il 30/09/2000 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile, perché reiteratívo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure dì manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime dì esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di non punibilità dì cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). Quanto alle censure sul trattamento sanzíonatorio, è appena il caso di rilevare che i giudicanti hanno motivatamente negato le attenuanti generiche, in ragione della riscontrata assenza di elementi positivi, nonché reputato inadeguate le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dìchìa P.Q.M