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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34707/2026

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i appello di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa del 9 giugno 2026 la Corte di appello di Firenze,pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la nullità assoluta dellasentenza di condanna emessa dalla stessa Corte il 7 ottobre 2024, divenutairrevocabile il 9 marzo 2025, per carenza di legittimazione processuale deldifensore, privo di delega e di elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma1-ter, cod. proc. pen.La declaratoria di nullità veniva pronunciata sull’assunto che, su analoghiincidenti di esecuzione, rispetto ai quali non erano intervenuti elementi di novitàprocessuale, la Corte territoriale si era già pronunciata, respingendo le istanzepresentate nell’interesse del condannato sulla base di una corretta applicazionedell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pammolli, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamenteun’unica doglianza.Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione dilegge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto chel’impugnazione proposta nel procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatodalla Corte di appello di Firenze, con sentenza irrevocabile del 7 ottobre 2024,era stato presentato da un difensore al quale il ricorrente non aveva rilasciatoapposita procura alle liti e presso cui non aveva eletto domicilio.Dagli atti processuali, al contrario, emergeva che il ricorrente avevaprovveduto a revocare il suo difensore, oralmente, durante lo svolgimento delprocesso di primo grado, con la conseguenza che l’impugnazione controversarisultava presentata da un soggetto privo di legittimazione processuale, che eravenuto a conoscenza dell’appello solo nel momento del suo arresto, dopo che ladecisione irrevocabile in esame era stata posta in esecuzione.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentratosu motivi manifestamente infondati.2.

Osserva il Collegio che il richiamo preliminare al principio del ne bis idemin sede esecutiva effettuato dalla Corte di appello di Firenze per respingerel’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] è rispettoso delle emergenze processuali,respingendo le istanze presentate nell’interesse del condannato.Si faceva, in questo modo, corretta applicazione dell’art. 666, comma 2,cod. proc. pen., che consente al giudice di emettere una declaratoria diinammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di unarichiesta già rigettata, configurando una preclusione allo stato degli atti che,come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hannoformato oggetto della precedente decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 4761 del25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009,Anello, Rv. 242533 - 01; Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004,Prestianni, Rv. 227329 - 01).In tale ambito, l’elemento di novità valutabile dal giudice dell’esecuzione, aisensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante sia sotto il profilo delpetitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto allesole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anchequelle rilevabili d’ufficio.

Infatti, l’applicazione del principio del ne bis in idem, insede esecutiva, mira a evitare la proposizione di domande non sorrette daelementi di novità processuale, che consentono di ritenere superato l’effettopreclusivo formatosi su un precedente provvedimento e devono essere valutatirebus sic stantibus.Deve, al contempo, precisarsi che tale preclusione non opera in sensoassoluto e inderogabile – coprendo ogni questione processuale dedotta ededucibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione –, macomporta soltanto una valutazione allo stato degli atti, come costantementeaffermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di incidente di esecuzione,l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice didichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di unarichiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, cometale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formatooggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025,Salvadori, Rv. 287553 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme,anche tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01;Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).Ne discende che l’effetto preclusivo, rilevante tanto per il procedimento diesecuzione, risultando consequenziale alla previsione all’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., non può ritenersi operante laddove, con un’istanza successiva,vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto,in linea con quanto, fin da epoca risalente, affermato in termini generali per leipotesi di ne bis in idem da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-

01.3. La declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello dimandato difensivo per il procedimento di esecuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che aveva assistito il ricorrente solo nella fase della cognizione del procedimentoconclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte territorialefiorentina.Ne discende che nel presente procedimento, instaurato dopo l’attivazione deltitolo esecutivo nei confronti del condannato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta privo dimandato difensivo e deve ritenersi sprovvista della legittimazione a ricorrenteindispensabile proporre l’impugnazione in esame, in linea con quanto affermatoda Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 - 01, che si attagliaperfettamente al caso di specie, a tenore della quale: «La nomina del difensoredi fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la faseesecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anchese in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase diesecuzione».Nella stessa direzione ermeneutica, si muove il principio di diritto, di pocorisalente nel tempo, anch’esso traslabile al caso di specie, affermato da Sez. 1,n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 - 01, secondo il quale: «Lanomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non èefficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge,anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase diesecuzione».Ne discende conclusivamente che la nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento conclusosi con la sentenza dellaCorte di appello di Firenze pronunciata il 7 ottobre 2024, divenuta irrevocabile il9 marzo 2025, non può ritenersi efficace per il presente procedimento, finalizzataa fare dichiarare, in sede esecutiva, la nullità assoluta della stessa decisione.4.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euroin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa del 9 giugno 2026 la Corte di appello di Firenze,pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la nullità assoluta dellasentenza di condanna emessa dalla stessa Corte il 7 ottobre 2024, divenutairrevocabile il 9 marzo 2025, per carenza di legittimazione processuale deldifensore, privo di delega e di elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma1-ter, cod. proc. pen.La declaratoria di nullità veniva pronunciata sull’assunto che, su analoghiincidenti di esecuzione, rispetto ai quali non erano intervenuti elementi di novitàprocessuale, la Corte territoriale si era già pronunciata, respingendo le istanzepresentate nell’interesse del condannato sulla base di una corretta applicazionedell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pammolli, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamenteun’unica doglianza.Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione dilegge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto chel’impugnazione proposta nel procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatodalla Corte di appello di Firenze, con sentenza irrevocabile del 7 ottobre 2024,era stato presentato da un difensore al quale il ricorrente non aveva rilasciatoapposita procura alle liti e presso cui non aveva eletto domicilio.Dagli atti processuali, al contrario, emergeva che il ricorrente avevaprovveduto a revocare il suo difensore, oralmente, durante lo svolgimento delprocesso di primo grado, con la conseguenza che l’impugnazione controversarisultava presentata da un soggetto privo di legittimazione processuale, che eravenuto a conoscenza dell’appello solo nel momento del suo arresto, dopo che ladecisione irrevocabile in esame era stata posta in esecuzione.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentratosu motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che il richiamo preliminare al principio del ne bis idemin sede esecutiva effettuato dalla Corte di appello di Firenze per respingerel’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] è rispettoso delle emergenze processuali,respingendo le istanze presentate nell’interesse del condannato.Si faceva, in questo modo, corretta applicazione dell’art. 666, comma 2,cod. proc. pen., che consente al giudice di emettere una declaratoria diinammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di unarichiesta già rigettata, configurando una preclusione allo stato degli atti che,come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hannoformato oggetto della precedente decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 4761 del25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009,Anello, Rv. 242533 - 01; Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004,Prestianni, Rv. 227329 - 01).In tale ambito, l’elemento di novità valutabile dal giudice dell’esecuzione, aisensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante sia sotto il profilo delpetitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto allesole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anchequelle rilevabili d’ufficio. Infatti, l’applicazione del principio del ne bis in idem, insede esecutiva, mira a evitare la proposizione di domande non sorrette daelementi di novità processuale, che consentono di ritenere superato l’effettopreclusivo formatosi su un precedente provvedimento e devono essere valutatirebus sic stantibus.Deve, al contempo, precisarsi che tale preclusione non opera in sensoassoluto e inderogabile – coprendo ogni questione processuale dedotta ededucibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione –, macomporta soltanto una valutazione allo stato degli atti, come costantementeaffermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di incidente di esecuzione,l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice didichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di unarichiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, cometale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formatooggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025,Salvadori, Rv. 287553 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme,anche tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01;Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).Ne discende che l’effetto preclusivo, rilevante tanto per il procedimento diesecuzione, risultando consequenziale alla previsione all’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., non può ritenersi operante laddove, con un’istanza successiva,vengano prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto,in linea con quanto, fin da epoca risalente, affermato in termini generali per leipotesi di ne bis in idem da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799- 01.3. La declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello dimandato difensivo per il procedimento di esecuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che aveva assistito il ricorrente solo nella fase della cognizione del procedimentoconclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte territorialefiorentina.Ne discende che nel presente procedimento, instaurato dopo l’attivazione deltitolo esecutivo nei confronti del condannato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta privo dimandato difensivo e deve ritenersi sprovvista della legittimazione a ricorrenteindispensabile proporre l’impugnazione in esame, in linea con quanto affermatoda Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 - 01, che si attagliaperfettamente al caso di specie, a tenore della quale: «La nomina del difensoredi fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la faseesecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anchese in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase diesecuzione».Nella stessa direzione ermeneutica, si muove il principio di diritto, di pocorisalente nel tempo, anch’esso traslabile al caso di specie, affermato da Sez. 1,n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 - 01, secondo il quale: «Lanomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non èefficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge,anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase diesecuzione».Ne discende conclusivamente che la nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento conclusosi con la sentenza dellaCorte di appello di Firenze pronunciata il 7 ottobre 2024, divenuta irrevocabile il9 marzo 2025, non può ritenersi efficace per il presente procedimento, finalizzataa fare dichiarare, in sede esecutiva, la nullità assoluta della stessa decisione.4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euroin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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