Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36554/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6593-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Via G.B.

Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso il loro studio professionale. - controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]’ BOTTER - in timato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 17.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA]’ BOTTER e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –quest’ultima quale responsabile ex art. 31, 3 comma, d.lgs. n. 58/98, cd.

TUF – al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non, riferendo che: i) nel 2006, su suggerimento del Botter, suo promotore finanziario di fiducia, aveva trasferito i propri capitali pari ad euro 600.000 ad un conto ordinario di investimento di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il Botter, dopo a vergli fatto sottoscrivere in bianco gli ordini e la documentazione riguardante la sua profilatura come cliente, era solito recarsi periodicamente presso il suo domicilio per informarlo dell’andamento degli investimenti; iii) durante gli incontri il promotore finanziario era solito giustificare la discrasia dei prospetti esibiti da quest’ultimo con i rendiconti periodi della banca, riferendo che quest’ultimi non avrebbero riportato contabilizzate le operazioni in corso di esecuzione e gli interessi ancora da maturarsi e pertanto non avrebbero potuto considerarsi “aggiornati”; iv)solo in seguito alla comunicazione con la quale, nell’ottobre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva informatodi aver cessato il proprio rapporto di collaborazione con il Botter, aveva scoperto l’andamento effettivo degli investimenti che riportava la perdita di parte dei capitali nonché le modalità truffaldine con le quali il Botter aveva sottaciuto tali perdite.2.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10265/2015, pubblicata in data 21 settembre 2015, respinse la domanda attorea.

3. Proposto gravame da parte dell’investitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Botter, avverso la predetta sentenza del Tribunale di Milano, la Corte di appello di Milano, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

La corte del merito ha ritenuto che risultavacomprovata (senza necessità di ulteriore istruttoria) la responsabilità del Botter in ordine alla dissimulazione delle perdite dell’investimento tramite la sottoposizione al cliente di prospetti falsi o tendenziosi, tali da configurare senz’altro una grave violazione delle norme di diligenza che la normativa di settore impone al promotore finanziario, come risultava anche dagli esiti del procedimento penale instaurato nei confronti del Botter; ha infatti evidenziato che era incontestato che il Botter avesse patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p., in ordine all’imputazione per il delitto di truffa continuata aggravata perché, quale promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA], con l’artificio di presentare ai clienti un rendiconto falso, li aveva indotti in errore convincendoli della convenienza dei propri investimenti; ha evidenziato che al Botter era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Varese per il reato di cui all’art. 640 c.p.; ha tuttavia osservato che il danno lamentato dall’attore appellante dovesse essere valutato quale presupposto autonomo della fattispecie risarcitoria e come tale bisognoso di adeguata prova, e cioè di un effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale che sia causalmente e colpevolmente riconducibile ad una condotta altrui, ed in particolare nel caso di specie al grave inadempimento del Botter ai propri doveri professionali di promotore finanziario; ha dunque evidenziato che nel caso in esame l’appellante non aveva assolto il proprio onere proba torio, concludendo coma non era ravvisabile alcun concreto danno liquidabile; ha infatti osservato che doveva disattendersi per mancanza di prova l’assunto di parte appellante secondo cui il profilo di rischio del Neri, comunicato alla Banca tramite il modulo sottoscritto dal cliente, fosse stato frutto dell’abusivo riempimento da parte del Botter, e ciò anche in considerazione del rilievo che le allegate dichiarazioni confessorie rese da quest’ultimo nel procedimento penale erano comunque generiche nel loro contenuto perché non riferitespecificatamente alla posizione del Neri; ha inoltre evidenziato che il Neri era comunque consapevole del suo profilo di rischio “accentuato”, avendo ricevuto, nel maggio del 2008, la relativa comunicazione della banca; ha dunque osservato che i capitali consegnati in gestione dal Neri al promotore finanziario erano stati investiti da quest’ultimo nel rispetto del rischio dichiarato tollerabile dal cliente stesso, il quale era da considerarsi un soggetto disposto a sostenere un alto rischio speculativo agli occhi dell’istituto di credito; ha inoltre rilevato che la minusvalenza effettiva del valore dei titoli, invero modesta se rapportata al tipo di investimento complessivo, si poneva in linea con il generale andamento del mercato finanziario, rappresentando un possibile esito del rischio di investimento, tenuto anche conto del periodo di forte instabilità del mercato finanziario nel periodo di riferimento, con la conseguenza che la mera differenza algebrica tra il valore falsamente rappresentato dal Botter e quello effettivo dei titoli al 2009, pari ad euro 54.496,32, non poteva rappresentare un “danno” per il Neri, trattandosi al più di una mera estrinsecazione della condotta delittuosa del promotore assunta con la finalità di lucrare commissioni, quale agente promotore della banca; ha inoltre evidenziato che l’appellante non era stato in grado di riferire sulla base di quali elementi fattuali la predetta minusvalenza effettiva dei titoli, o quantomeno una parte dello stesso decremento patrimoniale, sarebbe stata evitabile qualora il Neri avesse ricevuto corrette informazioni dal promotore; ha dunque concluso nel senso che era mancatanel caso di specie la prova del nesso di causalità, anche alla stregua del criterio controfattuale del “più probabile che non”tra il danno e l’illecito; ha anche evidenziato che, in mancanza della predetta prova, non risultava neanche adeguatamente prospettata e provata l’ipotesi secondo cui il Neri, reso edotto delle perdite, avrebbe operato un diverso investimento movimentandoil capitale verso titoli obbligazionari a rischio ridotto, come dallo stesso investitore solo genericamente dedotto, tale inferenza non potendosi desumere dagli investimenti effettuati nel tempo, non rientrando gli stessi nella categoria a basso rischio ea basso rendimento; ha invece ritenuto fondata la domanda risarcitoria per l’allegato danno morale, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., posto che la condotta ascritta al Botter era astrattamente riconducibile all’ipotesi delittuosa prevista e punita dall’art. 640 c.p. e che doveva essere pertanto risarcito il danno quale pecunia doloris, consistente nella sofferenza psichica patita dal Neri per aver appreso il tradimento della fiducia nella figura del promotore finanziario e nella perdita di chance, da intendersi come la disincentivazione del danneggiato a ricercare e cogliere eventuali e diverse opportunità di investimento del proprio capitale nel triennio preso in considerazione; ha dunque liquidato in favore dell’investitore la somma di euro 10.000, in via equitativa, da porsi, in via diretta a carico dell’autore materiale della condotta truffaldina e, in via riflessa, del responsabile civile banca, in ragione del rapporto di funzionalità organica con quest’ultima da parte del promotore finanziario.

2. La sentenza, pubblicata il 17.7.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale articolato in un solo motivo.

Botter, intimato, non ha svolto difese.

Il ricorrente ha altresì notificato e depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., 2697 cod. civ., 107 e 108 Reg.

Int., 31 TUF, in ordine all’omessa ricostruzione del nesso di causalità con metodo controffattuale, secondo il criterio del “più probabile che non”, dell’id quod plerumque accidite il parametro del risparmiatore medio, in relazione ai danni patrimoniali cagionati dal Botter, ingannando, falsificando i documenti e occultando al risparmiatore le perdite.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa ovvero omessa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1710, 1176, 2 comma, 1223, 1226, 1227, 1337, 2697 cod. civ., 31 TUF (d.lgs. n. 58/1998), 107 e 108 Reg.

Int., avuto riguardo alla gestione abusiva e surrettizia del promotore finanziario Botter, artatamente svolta mediante falsificazione del profilo del risparmiatore, false rappresentazioni degli investimenti e del loro andamento.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa od omessa applicazione degli artt. 1218, 1223, e 2056 cod. civ., in relazione alla funzione non solo risarcitoria ma anche deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile e del risarcimento del danno.

4. Ilricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale declina, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc.civ., vizio di violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 116, 2 comma, cod. proc. civ., in relazione al valore probatorio degli atti penali e della sentenza di patteggiamento quale prova confessoria ovvero con valenza di indizi gravi, precisi e concordanti, attraverso prove atipiche, dell’abusivo riempimento del profilo di rischio e dellesistematiche falsificazioni del Botter.

5. Con il quinto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., vizio di violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le prove orali specificatamente e tempestivamente dedotte e reiterate in appello, in relazione all’abusiva compilazione del profilo di rischio da parte del promotore finanziario. 5.1 I primi quattro motivi –che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate –sono in realtà fondati. 5.1.1 I motivi, qui in scrutinio, riguardano la ricostruzione del nesso causale tra fatto illecito del promotore finanziario (e correlata responsabilità solidale della banca preponente) e danni (patrimoniali e non) lamentati dai clienti, nonché i criteri di riparto dell'onere della prova relativa, in un caso, quale quello di specie, in cui la condotta del primo sia stata oggetto di giudizio penale siccome integrante il reato di truffa aggravata continuata nei confronti degli stessi clienti, commesso con l'artifizio sopra descritto in premessa.5.1.2 Il ricorrente lamenta infatti che la Corte territoriale, nel negare valenza all’accertamento penale, gli avrebbe in realtà attribuito di fatto l’onere della prova dell’effettuazione, da parte del promotore finanziario, di investimenti in contrasto con le linee di gestione pattuite che, a dispetto delle confessioni rese in sede penale dal Botter (che ammise la falsificazione dei profili dei propri clienti a loro insaputa), sarebbero state inopinatamente ritenute valide dalla Corte di appello.

Sostiene sempre il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erratoallorquando, nel rivalutare la prova – certamente gravante sui clienti –del nesso di causalità tra illecito del promotore finanziario ed i danni lamentati, non avrebbe attribuito valenza presuntiva sia alla violazione, da parte del promotore finanziario, degli specifici obblighi di diligenza e di informazione previsti dagli artt. 107 e 108 [OSCURATO:PERSONA], sia alla contestazione del reato di truffa, posto che la Corte di merito avrebbe ritenuto che il Tribunale aveva preso in considerazione la sentenza di patteggiamento solo per la valutazione della condotta e non già per la prova del nesso causale.

Evidenzia inoltre che la violazione di specifici obblighi di informazione, volti a consentire al risparmiatore il compimento di scelte oculate e la prevenzione dei rischi connessi all’investimento, lascerebbe presumere che questi rischi non sarebbero stati corsi se vi fosse stata un’adeguata informazione.

Stigmatizza il ricorrente come una sorta di cortocircuito argomentativo affermare, come pronunciatodalla Corte ambrosiana, da un lato, che il delitto contestato in sede penale e concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. civ. sia stato tenuto in considerazione quanto alla condotta e, dall’altro, ribadire, in seguito, che, nonostante la confessione dell’indagato e il compimento di condotte volte a dissimulare il reale andamento degli investimenti, ivi compresa quella della falsificazione dei profili di rischio, questa condotta e la violazione degli obblighi di cui agli artt. 107 e 108 Reg.

Intermediari non fossero sufficienti a mettere in discussione la genuinità del profilo di rischio scelto dall’investitore e a dimostrare che, qualora adeguatamente informato e “non truffato”, avrebbe immediatamente interrotto ogni rapporto con il Botter e la [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.3 Le doglianze, così articolate, colgono nel segno.Ritiene il Collegio di fornire continuità applicativa ai principi già affermati -in un caso sostanzialmente sovrapponibilea quello oggi qui in esame (ove il promotore finanziario convenuto in giudizio era in realtà sempre il Botter ed il cliente truffato altro investitore della banca svizzera [OSCURATO:PERSONA]) - da Cass. n. 18363/2017 (cfr. anche più di recente ed in termini: Cass.10448/2022; Cass. 19982/2022).

È stato infatti affermato nell’arresto sopra ricordato (Cass. n. 18363/2017) che, verbatim,“In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l’accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte da quest’ultimo dolosamente poste in essere al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate –autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa – fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall’investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale” (nella specie, qu esta Corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito, applicando erroneamente il principio di riparto dell’onere della prova, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per l’affidamento di due gestioni patrimoniali ad un istituto di credito per il tramite del promotore finanziario). 4.1.4 Orbene, risulta accertato e non è oggetto di contestazione, da un lato, che il Botter svolgeva l'attività di promotore finanziario nell'interesse della banca [OSCURATO:PERSONA] (Italy) S.p.A., con la quale intratteneva rapporto di agenzia, e che presso questo istituto aveva collocato lagestione patrimoniale dell’investimento intestato all’odierno ricorrente e che, dall’altro, il Botter aveva confessato la condotta ascrittagli in sede penale, volta a dissimulare i reali andamenti delle gestioni a lui affidate e che, per detto reato, il Botter aveva altresì patteggiato la pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicata con sentenza del Tribunale di Varese. 5.1.5 Ciò posto, ritiene la Corte che le doglianze articolate dal ricorrente in punto di ripartizione degli oneri probatori sul profilo del nesso di causalità tra condotta del Botter e danno sono fondate.

Se è pur vero che grava sugli investitori l'onere della prova del danno sofferto per il fatto illecito del promotore e del nesso di causalità tra l'illecito ed il danno (cfr., tra le altre, Cass. n. 6708/10, in motivazione), è pur indubitabile che, nel caso di specie, sia la condotta ascritta al promotore finanziario in sede penale che la correlata violazione da parte sua degli obblighi di diligenza e di informazione imposti dalla normativa di settore costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, su cui fondare la prova presuntiva della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio degli investitori e della derivazione causale di queste conseguenze dagli illeciti attribuiti al promotore finanziario (così, Cass. n. 18363/2017, cit. supra).

Peraltro, è stato anche ripetutamente affermato da questa Corte che la violazione di specifici obblighi di informazione, volti a consentire al risparmiatore il compimento di scelte oculate e la prevenzione dei rischi connessi all'investimento, lascia presumere che questi rischi non sarebbero stati corsi se vi fosse stata un'adeguata informazione (cfr. Cass. n. 14056/10 e n. 29864/11, nonché più di recente Cass. n. 12544/17, secondo cui dall'inadempimento degli obblighi di informazione che gravano sull'intermediario «consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore»).

Del resto, dovendo fare corretta applicazione dei principi generali in tema di nesso di causalità in ambito civile (per i quali l'affermazione della sua sussistenza ben può essere basata su una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire un’assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio: cfr. già Cass.

S.U. n. 576/08 e la giurisprudenza successiva), si è affermato che la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario finanziario e i danni lamentati dall'investitore può essere anche presunta (cfr., tra le altre, Cass. n. 3773/09, n. 29864/11 e n. 5089/16 cit.; v. sempre Cass. n. 18363/2017, cit. supra). 5.1.6 Ciò detto, erra il giudice a quo, in considerazione del quadro probatorio sopra descritto in premessa, nel non aver fatto gravare sul promotore finanziario (e sull'istituto di credito responsabile del suo operato ai sensi dell'art. 31, comma terzo, TUF) l'onere di provare che, malgrado tutto, il profilo di rischio dei clienti era stato rispettato e che le perdite patrimoniali erano state determinate da cause indipendenti dall'operato del promotore finanziario ovvero che si sarebbero prodotte anche se il profilo di rischio dei clienti fosse stato assecondato o se il promotore finanziario non avesse operato con modalità truffaldine (così in termini Cass. n. 18363/2017, cit. supra). 4.1.7 A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha più di recente affermato nella materia in esame che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori rischio che gli sono stati segnalati” (così, espressamente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7905del 17/04/2020; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 12544 del 18/05/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 4727 del 28/02/2018; Sez. 1 , Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018; cfr. anche da ultimo : Cass. 16126/2020). 5.1.8 La sentenza impugnata, per come sopra descritta e ricostruita nei suoi snodi argomentativi, non si è attenuta ai principi di diritto qui sopra ricordati (e riaffermati) e merita pertanto censura. 5.1.9 Il quinto motivo –che attinge il profilo della mancata ammissione delle richieste prova orali – rimane dunque assorbito, riguardando, con tutta evidenza, una questione succedanea a quella regolante i principi sulla ripartizione dell’onere della prova per la quale l’odierno ricorso è stato accolto con rinvio alla Corte territoriale, la quale pertanto dovrà anche esaminare, alla luce delle regole sopra impartite sugli oneri probatori da assolvere dalle parti in subiecta materia, le istanze istruttorie proposte dall’attore, oggi ricorrente.

6. Va ora esaminato il ricorso incidentale presentato dalla società controricorrente. 6.1 Lamenta la ricorrente incidentale la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 1223 cod. civ., 185 c.p., 640 c.p. e 2697 cod. civ., in relazione al riconoscimento in favore del ricorrente principale del danno non patrimoniale in assenza di adeguate allegazioni e prove, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe commesso un duplice errore, da un lato, disattendo l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per danni non patrimoniali sollevata in relazione alla sua tardiva presentazione (essendo la stessa stata avanzata solo nella comparsa conclusionale di primo grado), e, dall’altro, riconoscendo il danno come se fosse in re ipsa .

Evidenzia al contrario la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che il danno morale deve essere allegato e provato dal danneggiato e che invece la Corte territoriale aveva riconosciuto tale voce di danno in assenza di prova dello stesso. 6.2 Il motivo di ricorso incidentale è in realtà infondato. 6.2.1 Occorre in primo luogo evidenziare che la doglianza relativa alla denunciata tardività della domanda di risarcimento del danno morale deve considerarsi inammissibilmente formulata posto che la detta tardività è stata solo enunciata ma mai articolata nel motivo di ricorso qui in esame. 6.2.2 Nel resto le censure non sono condivisibili.E’ pur vero che il danno morale non può considerarsi in “re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021; ez. 3- , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017); tuttavia nel caso in esame il ricorrente ha dedotto e provato tale voce di danno, tramite l’allegazione della sentenza di patteggiamento e dei verbali di confessione resi in sede penale dal Botter, inducendo la Corte di merito a ritenere fondata e provata la domanda risarcitoria in questa veste avanzata dal ricorrente per aver la condotta truffaldina del promotore finanziario ingannato la fiducia dell’investitore “con tutti i timori correlati” e con ciò dimostrando la sofferenza psichica determinata nel danneggiato dalla commissione del reato.

P.Q.M. accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il quinto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6593-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Via G.B. Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso il loro studio professionale. - controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]’ BOTTER - in timato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 17.7.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA]’ BOTTER e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –quest’ultima quale responsabile ex art. 31, 3 comma, d.lgs. n. 58/98, cd. TUF – al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non, riferendo che: i) nel 2006, su suggerimento del Botter, suo promotore finanziario di fiducia, aveva trasferito i propri capitali pari ad euro 600.000 ad un conto ordinario di investimento di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il Botter, dopo a vergli fatto sottoscrivere in bianco gli ordini e la documentazione riguardante la sua profilatura come cliente, era solito recarsi periodicamente presso il suo domicilio per informarlo dell’andamento degli investimenti; iii) durante gli incontri il promotore finanziario era solito giustificare la discrasia dei prospetti esibiti da quest’ultimo con i rendiconti periodi della banca, riferendo che quest’ultimi non avrebbero riportato contabilizzate le operazioni in corso di esecuzione e gli interessi ancora da maturarsi e pertanto non avrebbero potuto considerarsi “aggiornati”; iv)solo in seguito alla comunicazione con la quale, nell’ottobre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva informatodi aver cessato il proprio rapporto di collaborazione con il Botter, aveva scoperto l’andamento effettivo degli investimenti che riportava la perdita di parte dei capitali nonché le modalità truffaldine con le quali il Botter aveva sottaciuto tali perdite.2. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10265/2015, pubblicata in data 21 settembre 2015, respinse la domanda attorea. 3. Proposto gravame da parte dell’investitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Botter, avverso la predetta sentenza del Tribunale di Milano, la Corte di appello di Milano, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di primo grado. La corte del merito ha ritenuto che risultavacomprovata (senza necessità di ulteriore istruttoria) la responsabilità del Botter in ordine alla dissimulazione delle perdite dell’investimento tramite la sottoposizione al cliente di prospetti falsi o tendenziosi, tali da configurare senz’altro una grave violazione delle norme di diligenza che la normativa di settore impone al promotore finanziario, come risultava anche dagli esiti del procedimento penale instaurato nei confronti del Botter; ha infatti evidenziato che era incontestato che il Botter avesse patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p., in ordine all’imputazione per il delitto di truffa continuata aggravata perché, quale promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA], con l’artificio di presentare ai clienti un rendiconto falso, li aveva indotti in errore convincendoli della convenienza dei propri investimenti; ha evidenziato che al Botter era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Varese per il reato di cui all’art. 640 c.p.; ha tuttavia osservato che il danno lamentato dall’attore appellante dovesse essere valutato quale presupposto autonomo della fattispecie risarcitoria e come tale bisognoso di adeguata prova, e cioè di un effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale che sia causalmente e colpevolmente riconducibile ad una condotta altrui, ed in particolare nel caso di specie al grave inadempimento del Botter ai propri doveri professionali di promotore finanziario; ha dunque evidenziato che nel caso in esame l’appellante non aveva assolto il proprio onere proba torio, concludendo coma non era ravvisabile alcun concreto danno liquidabile; ha infatti osservato che doveva disattendersi per mancanza di prova l’assunto di parte appellante secondo cui il profilo di rischio del Neri, comunicato alla Banca tramite il modulo sottoscritto dal cliente, fosse stato frutto dell’abusivo riempimento da parte del Botter, e ciò anche in considerazione del rilievo che le allegate dichiarazioni confessorie rese da quest’ultimo nel procedimento penale erano comunque generiche nel loro contenuto perché non riferitespecificatamente alla posizione del Neri; ha inoltre evidenziato che il Neri era comunque consapevole del suo profilo di rischio “accentuato”, avendo ricevuto, nel maggio del 2008, la relativa comunicazione della banca; ha dunque osservato che i capitali consegnati in gestione dal Neri al promotore finanziario erano stati investiti da quest’ultimo nel rispetto del rischio dichiarato tollerabile dal cliente stesso, il quale era da considerarsi un soggetto disposto a sostenere un alto rischio speculativo agli occhi dell’istituto di credito; ha inoltre rilevato che la minusvalenza effettiva del valore dei titoli, invero modesta se rapportata al tipo di investimento complessivo, si poneva in linea con il generale andamento del mercato finanziario, rappresentando un possibile esito del rischio di investimento, tenuto anche conto del periodo di forte instabilità del mercato finanziario nel periodo di riferimento, con la conseguenza che la mera differenza algebrica tra il valore falsamente rappresentato dal Botter e quello effettivo dei titoli al 2009, pari ad euro 54.496,32, non poteva rappresentare un “danno” per il Neri, trattandosi al più di una mera estrinsecazione della condotta delittuosa del promotore assunta con la finalità di lucrare commissioni, quale agente promotore della banca; ha inoltre evidenziato che l’appellante non era stato in grado di riferire sulla base di quali elementi fattuali la predetta minusvalenza effettiva dei titoli, o quantomeno una parte dello stesso decremento patrimoniale, sarebbe stata evitabile qualora il Neri avesse ricevuto corrette informazioni dal promotore; ha dunque concluso nel senso che era mancatanel caso di specie la prova del nesso di causalità, anche alla stregua del criterio controfattuale del “più probabile che non”tra il danno e l’illecito; ha anche evidenziato che, in mancanza della predetta prova, non risultava neanche adeguatamente prospettata e provata l’ipotesi secondo cui il Neri, reso edotto delle perdite, avrebbe operato un diverso investimento movimentandoil capitale verso titoli obbligazionari a rischio ridotto, come dallo stesso investitore solo genericamente dedotto, tale inferenza non potendosi desumere dagli investimenti effettuati nel tempo, non rientrando gli stessi nella categoria a basso rischio ea basso rendimento; ha invece ritenuto fondata la domanda risarcitoria per l’allegato danno morale, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., posto che la condotta ascritta al Botter era astrattamente riconducibile all’ipotesi delittuosa prevista e punita dall’art. 640 c.p. e che doveva essere pertanto risarcito il danno quale pecunia doloris, consistente nella sofferenza psichica patita dal Neri per aver appreso il tradimento della fiducia nella figura del promotore finanziario e nella perdita di chance, da intendersi come la disincentivazione del danneggiato a ricercare e cogliere eventuali e diverse opportunità di investimento del proprio capitale nel triennio preso in considerazione; ha dunque liquidato in favore dell’investitore la somma di euro 10.000, in via equitativa, da porsi, in via diretta a carico dell’autore materiale della condotta truffaldina e, in via riflessa, del responsabile civile banca, in ragione del rapporto di funzionalità organica con quest’ultima da parte del promotore finanziario. 2. La sentenza, pubblicata il 17.7.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale articolato in un solo motivo. Botter, intimato, non ha svolto difese. Il ricorrente ha altresì notificato e depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., 2697 cod. civ., 107 e 108 Reg. Int., 31 TUF, in ordine all’omessa ricostruzione del nesso di causalità con metodo controffattuale, secondo il criterio del “più probabile che non”, dell’id quod plerumque accidite il parametro del risparmiatore medio, in relazione ai danni patrimoniali cagionati dal Botter, ingannando, falsificando i documenti e occultando al risparmiatore le perdite. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa ovvero omessa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1710, 1176, 2 comma, 1223, 1226, 1227, 1337, 2697 cod. civ., 31 TUF (d.lgs. n. 58/1998), 107 e 108 Reg. Int., avuto riguardo alla gestione abusiva e surrettizia del promotore finanziario Botter, artatamente svolta mediante falsificazione del profilo del risparmiatore, false rappresentazioni degli investimenti e del loro andamento. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa od omessa applicazione degli artt. 1218, 1223, e 2056 cod. civ., in relazione alla funzione non solo risarcitoria ma anche deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile e del risarcimento del danno. 4. Ilricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale declina, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc.civ., vizio di violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 116, 2 comma, cod. proc. civ., in relazione al valore probatorio degli atti penali e della sentenza di patteggiamento quale prova confessoria ovvero con valenza di indizi gravi, precisi e concordanti, attraverso prove atipiche, dell’abusivo riempimento del profilo di rischio e dellesistematiche falsificazioni del Botter. 5. Con il quinto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., vizio di violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le prove orali specificatamente e tempestivamente dedotte e reiterate in appello, in relazione all’abusiva compilazione del profilo di rischio da parte del promotore finanziario. 5.1 I primi quattro motivi –che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate –sono in realtà fondati. 5.1.1 I motivi, qui in scrutinio, riguardano la ricostruzione del nesso causale tra fatto illecito del promotore finanziario (e correlata responsabilità solidale della banca preponente) e danni (patrimoniali e non) lamentati dai clienti, nonché i criteri di riparto dell'onere della prova relativa, in un caso, quale quello di specie, in cui la condotta del primo sia stata oggetto di giudizio penale siccome integrante il reato di truffa aggravata continuata nei confronti degli stessi clienti, commesso con l'artifizio sopra descritto in premessa.5.1.2 Il ricorrente lamenta infatti che la Corte territoriale, nel negare valenza all’accertamento penale, gli avrebbe in realtà attribuito di fatto l’onere della prova dell’effettuazione, da parte del promotore finanziario, di investimenti in contrasto con le linee di gestione pattuite che, a dispetto delle confessioni rese in sede penale dal Botter (che ammise la falsificazione dei profili dei propri clienti a loro insaputa), sarebbero state inopinatamente ritenute valide dalla Corte di appello. Sostiene sempre il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erratoallorquando, nel rivalutare la prova – certamente gravante sui clienti –del nesso di causalità tra illecito del promotore finanziario ed i danni lamentati, non avrebbe attribuito valenza presuntiva sia alla violazione, da parte del promotore finanziario, degli specifici obblighi di diligenza e di informazione previsti dagli artt. 107 e 108 [OSCURATO:PERSONA], sia alla contestazione del reato di truffa, posto che la Corte di merito avrebbe ritenuto che il Tribunale aveva preso in considerazione la sentenza di patteggiamento solo per la valutazione della condotta e non già per la prova del nesso causale. Evidenzia inoltre che la violazione di specifici obblighi di informazione, volti a consentire al risparmiatore il compimento di scelte oculate e la prevenzione dei rischi connessi all’investimento, lascerebbe presumere che questi rischi non sarebbero stati corsi se vi fosse stata un’adeguata informazione. Stigmatizza il ricorrente come una sorta di cortocircuito argomentativo affermare, come pronunciatodalla Corte ambrosiana, da un lato, che il delitto contestato in sede penale e concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. civ. sia stato tenuto in considerazione quanto alla condotta e, dall’altro, ribadire, in seguito, che, nonostante la confessione dell’indagato e il compimento di condotte volte a dissimulare il reale andamento degli investimenti, ivi compresa quella della falsificazione dei profili di rischio, questa condotta e la violazione degli obblighi di cui agli artt. 107 e 108 Reg. Intermediari non fossero sufficienti a mettere in discussione la genuinità del profilo di rischio scelto dall’investitore e a dimostrare che, qualora adeguatamente informato e “non truffato”, avrebbe immediatamente interrotto ogni rapporto con il Botter e la [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.3 Le doglianze, così articolate, colgono nel segno.Ritiene il Collegio di fornire continuità applicativa ai principi già affermati -in un caso sostanzialmente sovrapponibilea quello oggi qui in esame (ove il promotore finanziario convenuto in giudizio era in realtà sempre il Botter ed il cliente truffato altro investitore della banca svizzera [OSCURATO:PERSONA]) - da Cass. n. 18363/2017 (cfr. anche più di recente ed in termini: Cass.10448/2022; Cass. 19982/2022). È stato infatti affermato nell’arresto sopra ricordato (Cass. n. 18363/2017) che, verbatim,“In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l’accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte da quest’ultimo dolosamente poste in essere al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate –autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa – fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall’investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale” (nella specie, qu esta Corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito, applicando erroneamente il principio di riparto dell’onere della prova, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per l’affidamento di due gestioni patrimoniali ad un istituto di credito per il tramite del promotore finanziario). 4.1.4 Orbene, risulta accertato e non è oggetto di contestazione, da un lato, che il Botter svolgeva l'attività di promotore finanziario nell'interesse della banca [OSCURATO:PERSONA] (Italy) S.p.A., con la quale intratteneva rapporto di agenzia, e che presso questo istituto aveva collocato lagestione patrimoniale dell’investimento intestato all’odierno ricorrente e che, dall’altro, il Botter aveva confessato la condotta ascrittagli in sede penale, volta a dissimulare i reali andamenti delle gestioni a lui affidate e che, per detto reato, il Botter aveva altresì patteggiato la pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., applicata con sentenza del Tribunale di Varese. 5.1.5 Ciò posto, ritiene la Corte che le doglianze articolate dal ricorrente in punto di ripartizione degli oneri probatori sul profilo del nesso di causalità tra condotta del Botter e danno sono fondate. Se è pur vero che grava sugli investitori l'onere della prova del danno sofferto per il fatto illecito del promotore e del nesso di causalità tra l'illecito ed il danno (cfr., tra le altre, Cass. n. 6708/10, in motivazione), è pur indubitabile che, nel caso di specie, sia la condotta ascritta al promotore finanziario in sede penale che la correlata violazione da parte sua degli obblighi di diligenza e di informazione imposti dalla normativa di settore costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, su cui fondare la prova presuntiva della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio degli investitori e della derivazione causale di queste conseguenze dagli illeciti attribuiti al promotore finanziario (così, Cass. n. 18363/2017, cit. supra). Peraltro, è stato anche ripetutamente affermato da questa Corte che la violazione di specifici obblighi di informazione, volti a consentire al risparmiatore il compimento di scelte oculate e la prevenzione dei rischi connessi all'investimento, lascia presumere che questi rischi non sarebbero stati corsi se vi fosse stata un'adeguata informazione (cfr. Cass. n. 14056/10 e n. 29864/11, nonché più di recente Cass. n. 12544/17, secondo cui dall'inadempimento degli obblighi di informazione che gravano sull'intermediario «consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore»). Del resto, dovendo fare corretta applicazione dei principi generali in tema di nesso di causalità in ambito civile (per i quali l'affermazione della sua sussistenza ben può essere basata su una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire un’assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio: cfr. già Cass. S.U. n. 576/08 e la giurisprudenza successiva), si è affermato che la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario finanziario e i danni lamentati dall'investitore può essere anche presunta (cfr., tra le altre, Cass. n. 3773/09, n. 29864/11 e n. 5089/16 cit.; v. sempre Cass. n. 18363/2017, cit. supra). 5.1.6 Ciò detto, erra il giudice a quo, in considerazione del quadro probatorio sopra descritto in premessa, nel non aver fatto gravare sul promotore finanziario (e sull'istituto di credito responsabile del suo operato ai sensi dell'art. 31, comma terzo, TUF) l'onere di provare che, malgrado tutto, il profilo di rischio dei clienti era stato rispettato e che le perdite patrimoniali erano state determinate da cause indipendenti dall'operato del promotore finanziario ovvero che si sarebbero prodotte anche se il profilo di rischio dei clienti fosse stato assecondato o se il promotore finanziario non avesse operato con modalità truffaldine (così in termini Cass. n. 18363/2017, cit. supra). 4.1.7 A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha più di recente affermato nella materia in esame che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori rischio che gli sono stati segnalati” (così, espressamente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7905del 17/04/2020; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 12544 del 18/05/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 4727 del 28/02/2018; Sez. 1 , Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018; cfr. anche da ultimo : Cass. 16126/2020). 5.1.8 La sentenza impugnata, per come sopra descritta e ricostruita nei suoi snodi argomentativi, non si è attenuta ai principi di diritto qui sopra ricordati (e riaffermati) e merita pertanto censura. 5.1.9 Il quinto motivo –che attinge il profilo della mancata ammissione delle richieste prova orali – rimane dunque assorbito, riguardando, con tutta evidenza, una questione succedanea a quella regolante i principi sulla ripartizione dell’onere della prova per la quale l’odierno ricorso è stato accolto con rinvio alla Corte territoriale, la quale pertanto dovrà anche esaminare, alla luce delle regole sopra impartite sugli oneri probatori da assolvere dalle parti in subiecta materia, le istanze istruttorie proposte dall’attore, oggi ricorrente. 6. Va ora esaminato il ricorso incidentale presentato dalla società controricorrente. 6.1 Lamenta la ricorrente incidentale la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 1223 cod. civ., 185 c.p., 640 c.p. e 2697 cod. civ., in relazione al riconoscimento in favore del ricorrente principale del danno non patrimoniale in assenza di adeguate allegazioni e prove, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe commesso un duplice errore, da un lato, disattendo l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per danni non patrimoniali sollevata in relazione alla sua tardiva presentazione (essendo la stessa stata avanzata solo nella comparsa conclusionale di primo grado), e, dall’altro, riconoscendo il danno come se fosse in re ipsa . Evidenzia al contrario la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che il danno morale deve essere allegato e provato dal danneggiato e che invece la Corte territoriale aveva riconosciuto tale voce di danno in assenza di prova dello stesso. 6.2 Il motivo di ricorso incidentale è in realtà infondato. 6.2.1 Occorre in primo luogo evidenziare che la doglianza relativa alla denunciata tardività della domanda di risarcimento del danno morale deve considerarsi inammissibilmente formulata posto che la detta tardività è stata solo enunciata ma mai articolata nel motivo di ricorso qui in esame. 6.2.2 Nel resto le censure non sono condivisibili.E’ pur vero che il danno morale non può considerarsi in “re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021; ez. 3- , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017); tuttavia nel caso in esame il ricorrente ha dedotto e provato tale voce di danno, tramite l’allegazione della sentenza di patteggiamento e dei verbali di confessione resi in sede penale dal Botter, inducendo la Corte di merito a ritenere fondata e provata la domanda risarcitoria in questa veste avanzata dal ricorrente per aver la condotta truffaldina del promotore finanziario ingannato la fiducia dell’investitore “con tutti i timori correlati” e con ciò dimostrando la sofferenza psichica determinata nel danneggiato dalla commissione del reato. P.Q.M. accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il quinto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
Sentenza Cassazione n. 36554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris