CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28572/22 Oro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutte le doglianze contenute nel ricorso per cassazione, oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto in particolare, quanto al secondo motivo attinente alla violazione di legge relativamente alla confisca della vettura, che esso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha rappresentato che non è stata disposta la confisca di alcuna autovettura e che, per converso, è stata revocata anche la confisca del cellulare, unico bene in sequestro, con restituzione all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso