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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14757/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori!, [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo sia dichiarato inammissibile il ricorso.

Deposita conclusioni e nota spese. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte di Assise di Ravenna dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò, previa esclusione della contestata aggravante dell'avere agito con crudeltà, alla pena principale di anni ventitrè di reclusione e a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, determinata nella misura di C. 15.000,00 ciascuno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nella misura di C. 50.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sull'impugnazione proposta dal Palade - con la quale il predetto chiese, in via principale, l'assoluzione per non avere commesso il fatto e, in subordine, l'applicazione dell'art. 584 cod. pen., la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena - con pronuncia del 21 aprile 2021, la Corte di Assise di appello di Bologna, ridusse la pena inflittagli in anni ventuno di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi.

2.1. "Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e carenza della motivazione come risultante dalla sentenza impugnata in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per il reato a lui ascritto ex articoli 110 e 575 cod. pen. per non avere commesso il fatto ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen." Il ricorrente assume che, sebbene in presenza di una così detta "doppia conforme", la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna abbia, per un verso, erroneamente applicato la legge penale e sia affetta da manifesta illogicità e, per altro verso, che si sia limitata a ripercorrere le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza nulla motivare in ordine alle doglianze difensive.

Lo stesso ricorrente sostiene che i giudici del merito avrebbero travisato i fatti, e a sostegno di tale tesi procede a una disamina delle affermazioni contenute in quella decisione, seguendo l'ordine in cui sono state esposte, censurando anzitutto che la sentenza di secondo grado non abbia ricostruito il fatto e le risultanze processuali, e che abbia motivato in ordine agli stessi per relationem.

I singoli punti della sentenza impugnata che vengono presi in esame nel motivo di ricorso, in relazione ai quali si denuncia il travisamento dei fatti, vengono qui riferiti così come sono stati sintetizzati dallo stesso difensore del Palade; essi riguardano: - le incertezze circa l'ora e la causa del decesso, nonché i segni della aggressione sul corpo della vittima;- la credibilità delle deposizioni degli amici, dei conoscenti e dei condomini del Desiante e del Palade, nonché le modalità di ingresso nell'appartamento attesa la mancanza di energia elettrica: - il problema delle impronte digitali ritrovate all'interno dell'abitazione del Desiante e delle impronte delle scarpe sulle scale, compatibili con quelle indossate dal Palade la sera del decesso del Desiante; - la questione dei tabulati telefonici dell'utenza in uso alla vittima e della loro localizzazione attraverso le celle telefoniche; i movimenti e l'allontanamento dell'imputato nel momento precedente a quello del decesso della vittima, nonché la chiamata telefonica delle ore 1.23 effettuata dal Palade al Desiante; la questione delle tracce ematiche rinvenute nell'abitazione dell'imputato.

2.2. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata derubricazione della fattispecie di cui all'art. 575 cod. pen. a quella ex art. 584 cod. pen." In via subordinata, il ricorrente sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a non derubricare il delitto di omicidio volontario in quello meno grave di omicidio preterintenzionale, atteso che "nessun dato consentirebbe di dimostrare l'animus necandi del Palade, essenziale per sostenere l'impianto accusatorio della presenza della volontà omicidiaria in capo allo stesso".

Secondo la tesi difensiva, infatti, non si comprenderebbe "come, anche per mancanza del movente, nonché in virtù della perizia medico-legale, nel caso di specie venga asseritamente affermato l'intento omicidiario del Palade, nonostante, per ubicazione spaziale, i colpi inferti non sarebbero mai potuti essere stati sferrati nella zona in cui il corpo della vittima era stato rinvenuto, quanto più dinnanzi la porta d'ingresso o in altro luogo dove sono state rinvenute tracce ematiche, escludendo, già di per sé non solo l'istinto omicidiario del Palade, ma anche la reale lesività dei colpi stessi, non atti a provocare la morte della vittima".

Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, avrebbero errato i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna a negare la chiesta derubricazione del reato attribuito all'imputato facendo riferimento alla pluralità dei colpi inferti, atteso che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, siffatta pluralità non sarebbe "indispensabile indice di volontà omicidiaria". 2.3 "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art, 62 bis cod. pen. e all'eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato".Ad avviso del ricorrente, i giudici della Corte di assise di appello di Bologna avrebbero dovuto concedere al Palade il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sia per la sua giovane età, sia per il suo comportamento processuale, sia, infine, ,per la sua totale collaborazione.

2.4. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 539 cod. proc. pen., del diniego della sospensione della stessa o della sua rideterminazione, nonché della mancata esclusione del risarcimento in capo alle parti civili costituite".

Infine, il difensore dell'imputato sostiene che i giudici del merito non avrebbero potuto condannare il Palade al pagamento di una provvisionale, atteso che questa può essere applicata solo "nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova"; mentre, nel caso concreto, tale prova non sarebbe stata mai raggiunta e comunque detti giudici non avrebbero fornito alcuna motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa del Palade sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a non assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto, è inammissibile.

1.1. Va subito messo in rilievo che i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna hanno ricostruito, nella prima parte del provvedimento impugnato (cfr. pagine da 1 a 5), lo svolgimento della vicenda e che nel primo inciso della parte motiva hanno affermato che la decisione di primo grado doveva essere richiamata integralmente in considerazione della circostanza che si trattava di una doppia conforme; così che la doglianza difensiva secondo cui la sentenza di secondo grado non avrebbe ricostruito il fatto e le risultanze processuali, e che abbia motivato in ordine agli stessi per relationem è del tutto destituita di fondamento.

1.2. Quanto sopra premesso il Collegio osserva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità del Palade e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" ( Sez. 2, Sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01).

1.3. Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato in 22 punti le doglianze difensive contenute nei motivi di appello (cfr. pagine da 5 a 8 della sentenza impugnata), hanno risposto a tutte le suddette censure.

In particolare, seguendo la ricostruzione della vicenda, hanno - nell'ordine - evidenziato che erano infondate: la doglianza sub 4, relativa alla pretesa inattendibilità del testimone Galli (cfr. punto B.1. alla pagina 8 della sentenza impugnata); la doglianza sub 8, secondo cui una chiamata telefonica durata 10 secondi sarebbe stata idonea a una vera e propria conversazione e non a chiedere l'apertura del portone dell'abitazione della vittima (cfr. punto B.3. della sentenza impugnata) e quella secondo cui il Palade non si sarebbe recato nell'abitazione della vittima (cfr. lettere B., B.1., B.2., B.3., B.4. e B.5. alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); le doglianze sub 1 e 2, concernenti l'individuazione del momento temporale di accadimento dell'omicidio, del tutto compatibili con un'aggressione operata dall'imputato (cfr. punti C., C.1., C.2., C.3., C.4., D., E., F., G., G.1., alle pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata); le doglianze sub 15 e 16, relative alle tracce ematiche appartenenti alla vittima rinvenute sullo stipite della porta dell'abitazione dell'imputato (cfr. punti H., H.1., H.2., H.3., H.4., H.5. e H.6. alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata); le doglianze sub 13 e sub 14, del pari relative a una traccia ematica con profilo prevalente della vittima e residuo del Palade rinvenuta sullo schienale di una sedia (cfr. punti I., I.1.,

1.2. e

1.3. alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata; le doglianze sub 11 e 12, secondo cui l'imputato non avrebbe indossate il tipo di scarpa, le cui tracce erano state rinvenute nel corso delle indagini (cfr. punti 3., 3.1.1. 11.1., 3.2.,

3.3. e

3.4. alle pagine 13 e 14 della sentenza impugnata); la doglianza sub 5, concernente la circostanza che le impronte della scarpa lasciate sul pianerottolo e sulle scale dell'abitazione della vittima erano state notate dai vicini solo nel pomeriggio (cfr. punto K. a pagina 14 della sentenza impugnata); la doglianza sub 9, concernente lo spegnimento da parte dell'imputato del telefono dopo circa 40 minuti dalla telefonata delle ore 1,23 (cfr. punto L. alla pagina 14 della sentenza impugnata); la doglianza sub 10, relativa alla cancellazione dal cellulare dell'imputato di tutti i contatti e riferimenti con la vittima (cfr. punti M., M.1., M.2. ed M.3. alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata);la doglianza sub 7, relativa al fatto che il Palade si era recato con l'Amadei e con altri amici a vedere se il Desiante era in casa (cfr. punti N. e O. alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata); la doglianza sub 6, relativa al particolare della chiave rotta inserita nella serratura dell'abitazione della vittima (cfr. punti P., Q.1., Q.2. e Q.3. alla pagina 16 della sentenza impugnata); la doglianza sub 17, relativa alla mancata certa individuazione del movente del delitto (cfr. punti R. ed R.1. alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata).

Non si è peraltro ritenuto - per ovvi motivi - di trascrivere integralmente in questa sede la motivazione resa dai giudici della Corte di Assise di appello di Bologna in relazione a tutte le censure su riferite, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata non sono illogici; e sottolineare che, anzi, i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione.

1.4. Tale motivazione viene censurata dal ricorrente, riprendendo in esame i singoli punti prima indicati, e assumendo che la stessa sarebbe manifestamente illogica e che avrebbe travisato i fatti; e però il Collegio osserva che le argomentazioni del difensore, reiterative di quelle utilizzate nei motivi di appello, non sono idonee a dimostrare che i giudici del merito siano incorsi in alcun travisamento delle risultanze probatorie acquisite, limitandosi a prospettare una diversa e più favorevole interpretazione della vicenda a favore dell'imputato.

1.5. Quanto su esposto rende il motivo inammissibile sotto un triplice aspetto: anzitutto, perché esso appare sostanzialmente reiterativo delle doglianze prospettate innanzi ai giudici della Corte territoriale e si pone in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato" (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

In secondo luogo, perché non viene dimostrato, trattandosi di doppia conforme, alcun macroscopico travisamento della prova.

Infine, il detto motivo è inammissibile perché è meramente fattuale, e conseguentemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

2. E' del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa del Palade sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a non derubricare la fattispecie di cui all'art. 575 cod. pen. contestata, all'imputato in quella ex art. 584 cod. pen..

E infatti, in relazione alla suddetta censura (la stessa doglianza era stata proposta al n. 18 dei motivi di appello) relativa alla sussistenza dell'omicidio preterintenzionale e non di quello volontario, il Collegio osserva che - sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - si configura il più grave delitto previsto dall'art. 575 cod. pen. e non quello di cui all'art. 584 dello stesso codice, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (cfr. da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 9 gennaio 2020, Rv. 278932 - 01).

Ebbene, i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna si sono attenuti al su indicato principio giurisprudenziale avendo accertato che "non può ricorrere la ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen: la pluralità e la forza dei colpi inferti, utilizzando un corpo contundente, in una zona vitale (il capo) escludono che l'azione fosse diretta unicamente a ledere, senza nemmeno rappresentarsi le possibili conseguenze letali, tanto più che l'uomo fu lasciato solo agonizzante, privato anche del telefono, e cioè dell'unico mezzo con cui forse avrebbe potuto chiedere aiuto"; e come appare evidente, si tratta di una motivazione del tutto logica e in armonia con il dictum dei giudici della legittimità, che resiste perciò alle censure manifestamente infondate del ricorrente.

3. Non merita accoglimento il terzo motivo di ricorso con cui la difesa dell'imputato lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sostiene che i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna avrebbero dovuto concedere il suddetto beneficio per la giovane età dell'imputato, per il suo comportamento processuale e per la sua totale collaborazione (la stessa doglianza era stata proposta al n. 19 dei motivi di appello).

Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici della Corte di Assise di appello di Bologna rilevando che "le descritte modalità dell'omicidio appaiono assai gravi, tanto che non infondatamente il pubblico ministero ha parlato di 'massacro'; il Palade - che vanta già un precedente per spaccio - ha anche dimostrato una chiara freddezza nel cercare di inquinare le prove e dissimulare le proprie responsabilità (ha portato via sia il cellulare della vittima, che il corpo contundente utilizzato per uccidere il Desiante; ha certamente tentato di ripulire al meglio le suola delle scarpe, che infatti hanno lasciato una traccia rosa sui gradini delle scale; si è disfatto degli abiti e delle scarpe sporche di sangue; ha cancellato dal suo telefono le tracce dei suoi contatti con il Desiante, etc..), ragion per cui tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., non vi sono elementi positivi da valutare ai fini della concessione delle generiche".

A fronte di ciò, si osserva che le doglianze difensive si sostanziano in mere censure in fatto, giacché finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali; e che le stesse sono anche manifestamente infondate alla stregua della giurisprudenza prima menzionata.

4. E' inammissibile per manifesta infondatezza l'ultima doglianza relativa alla concessione in favore delle parti civili di una provvisionale.

E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez.

U, Sentenza n. 2246 del 19 dicembre 1990, depositata il 19 febbraio 1991, Rv. 186722 - 01).

Il suddetto orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 18663 del 27 gennaio 2015, Rv. 263486; Sez. 2, Sentenza n. 49016 del 06 novembre 2014, Rv. 261054; Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14 ottobre 2014, Rv. 261536; Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17 ottobre 2019, Rv. 277773 - 02; ma è stato anche espresso in recenti pronunce non massimate: cfr.: Sez. 6, Sentenza n. 28858 del 03 aprile 2019, Paggi; Sez. 5, Sentenza n. 19700 del 05 marzo 2019, Oleari; Sez. 1, Sentenza n. 29845 del 19 giugno 2018, depositata nel 2019, Raeli) e allo stesso il Collegio aderisce.

5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella Kr, determinazione della causa di inammissibilità (cfr.: Corte Cost. n. 186 del 2000) - anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

6. Il ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte assistite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 6.030,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori!, [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo sia dichiarato inammissibile il ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte di Assise di Ravenna dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò, previa esclusione della contestata aggravante dell'avere agito con crudeltà, alla pena principale di anni ventitrè di reclusione e a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, determinata nella misura di C. 15.000,00 ciascuno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nella misura di C. 50.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sull'impugnazione proposta dal Palade - con la quale il predetto chiese, in via principale, l'assoluzione per non avere commesso il fatto e, in subordine, l'applicazione dell'art. 584 cod. pen., la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena - con pronuncia del 21 aprile 2021, la Corte di Assise di appello di Bologna, ridusse la pena inflittagli in anni ventuno di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi. 2.1. "Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e carenza della motivazione come risultante dalla sentenza impugnata in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per il reato a lui ascritto ex articoli 110 e 575 cod. pen. per non avere commesso il fatto ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen." Il ricorrente assume che, sebbene in presenza di una così detta "doppia conforme", la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna abbia, per un verso, erroneamente applicato la legge penale e sia affetta da manifesta illogicità e, per altro verso, che si sia limitata a ripercorrere le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza nulla motivare in ordine alle doglianze difensive. Lo stesso ricorrente sostiene che i giudici del merito avrebbero travisato i fatti, e a sostegno di tale tesi procede a una disamina delle affermazioni contenute in quella decisione, seguendo l'ordine in cui sono state esposte, censurando anzitutto che la sentenza di secondo grado non abbia ricostruito il fatto e le risultanze processuali, e che abbia motivato in ordine agli stessi per relationem. I singoli punti della sentenza impugnata che vengono presi in esame nel motivo di ricorso, in relazione ai quali si denuncia il travisamento dei fatti, vengono qui riferiti così come sono stati sintetizzati dallo stesso difensore del Palade; essi riguardano: - le incertezze circa l'ora e la causa del decesso, nonché i segni della aggressione sul corpo della vittima;- la credibilità delle deposizioni degli amici, dei conoscenti e dei condomini del Desiante e del Palade, nonché le modalità di ingresso nell'appartamento attesa la mancanza di energia elettrica: - il problema delle impronte digitali ritrovate all'interno dell'abitazione del Desiante e delle impronte delle scarpe sulle scale, compatibili con quelle indossate dal Palade la sera del decesso del Desiante; - la questione dei tabulati telefonici dell'utenza in uso alla vittima e della loro localizzazione attraverso le celle telefoniche; i movimenti e l'allontanamento dell'imputato nel momento precedente a quello del decesso della vittima, nonché la chiamata telefonica delle ore 1.23 effettuata dal Palade al Desiante; la questione delle tracce ematiche rinvenute nell'abitazione dell'imputato. 2.2. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata derubricazione della fattispecie di cui all'art. 575 cod. pen. a quella ex art. 584 cod. pen." In via subordinata, il ricorrente sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a non derubricare il delitto di omicidio volontario in quello meno grave di omicidio preterintenzionale, atteso che "nessun dato consentirebbe di dimostrare l'animus necandi del Palade, essenziale per sostenere l'impianto accusatorio della presenza della volontà omicidiaria in capo allo stesso". Secondo la tesi difensiva, infatti, non si comprenderebbe "come, anche per mancanza del movente, nonché in virtù della perizia medico-legale, nel caso di specie venga asseritamente affermato l'intento omicidiario del Palade, nonostante, per ubicazione spaziale, i colpi inferti non sarebbero mai potuti essere stati sferrati nella zona in cui il corpo della vittima era stato rinvenuto, quanto più dinnanzi la porta d'ingresso o in altro luogo dove sono state rinvenute tracce ematiche, escludendo, già di per sé non solo l'istinto omicidiario del Palade, ma anche la reale lesività dei colpi stessi, non atti a provocare la morte della vittima". Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, avrebbero errato i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna a negare la chiesta derubricazione del reato attribuito all'imputato facendo riferimento alla pluralità dei colpi inferti, atteso che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, siffatta pluralità non sarebbe "indispensabile indice di volontà omicidiaria". 2.3 "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art, 62 bis cod. pen. e all'eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato".Ad avviso del ricorrente, i giudici della Corte di assise di appello di Bologna avrebbero dovuto concedere al Palade il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, sia per la sua giovane età, sia per il suo comportamento processuale, sia, infine, ,per la sua totale collaborazione. 2.4. "Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 539 cod. proc. pen., del diniego della sospensione della stessa o della sua rideterminazione, nonché della mancata esclusione del risarcimento in capo alle parti civili costituite". Infine, il difensore dell'imputato sostiene che i giudici del merito non avrebbero potuto condannare il Palade al pagamento di una provvisionale, atteso che questa può essere applicata solo "nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova"; mentre, nel caso concreto, tale prova non sarebbe stata mai raggiunta e comunque detti giudici non avrebbero fornito alcuna motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa del Palade sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a non assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto, è inammissibile. 1.1. Va subito messo in rilievo che i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna hanno ricostruito, nella prima parte del provvedimento impugnato (cfr. pagine da 1 a 5), lo svolgimento della vicenda e che nel primo inciso della parte motiva hanno affermato che la decisione di primo grado doveva essere richiamata integralmente in considerazione della circostanza che si trattava di una doppia conforme; così che la doglianza difensiva secondo cui la sentenza di secondo grado non avrebbe ricostruito il fatto e le risultanze processuali, e che abbia motivato in ordine agli stessi per relationem è del tutto destituita di fondamento. 1.2. Quanto sopra premesso il Collegio osserva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità del Palade e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" ( Sez. 2, Sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01). 1.3. Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato in 22 punti le doglianze difensive contenute nei motivi di appello (cfr. pagine da 5 a 8 della sentenza impugnata), hanno risposto a tutte le suddette censure. In particolare, seguendo la ricostruzione della vicenda, hanno - nell'ordine - evidenziato che erano infondate: la doglianza sub 4, relativa alla pretesa inattendibilità del testimone Galli (cfr. punto B.1. alla pagina 8 della sentenza impugnata); la doglianza sub 8, secondo cui una chiamata telefonica durata 10 secondi sarebbe stata idonea a una vera e propria conversazione e non a chiedere l'apertura del portone dell'abitazione della vittima (cfr. punto B.3. della sentenza impugnata) e quella secondo cui il Palade non si sarebbe recato nell'abitazione della vittima (cfr. lettere B., B.1., B.2., B.3., B.4. e B.5. alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); le doglianze sub 1 e 2, concernenti l'individuazione del momento temporale di accadimento dell'omicidio, del tutto compatibili con un'aggressione operata dall'imputato (cfr. punti C., C.1., C.2., C.3., C.4., D., E., F., G., G.1., alle pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata); le doglianze sub 15 e 16, relative alle tracce ematiche appartenenti alla vittima rinvenute sullo stipite della porta dell'abitazione dell'imputato (cfr. punti H., H.1., H.2., H.3., H.4., H.5. e H.6. alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata); le doglianze sub 13 e sub 14, del pari relative a una traccia ematica con profilo prevalente della vittima e residuo del Palade rinvenuta sullo schienale di una sedia (cfr. punti I., I.1., 1.2. e 1.3. alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata; le doglianze sub 11 e 12, secondo cui l'imputato non avrebbe indossate il tipo di scarpa, le cui tracce erano state rinvenute nel corso delle indagini (cfr. punti 3., 3.1.1. 11.1., 3.2., 3.3. e 3.4. alle pagine 13 e 14 della sentenza impugnata); la doglianza sub 5, concernente la circostanza che le impronte della scarpa lasciate sul pianerottolo e sulle scale dell'abitazione della vittima erano state notate dai vicini solo nel pomeriggio (cfr. punto K. a pagina 14 della sentenza impugnata); la doglianza sub 9, concernente lo spegnimento da parte dell'imputato del telefono dopo circa 40 minuti dalla telefonata delle ore 1,23 (cfr. punto L. alla pagina 14 della sentenza impugnata); la doglianza sub 10, relativa alla cancellazione dal cellulare dell'imputato di tutti i contatti e riferimenti con la vittima (cfr. punti M., M.1., M.2. ed M.3. alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata);la doglianza sub 7, relativa al fatto che il Palade si era recato con l'Amadei e con altri amici a vedere se il Desiante era in casa (cfr. punti N. e O. alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata); la doglianza sub 6, relativa al particolare della chiave rotta inserita nella serratura dell'abitazione della vittima (cfr. punti P., Q.1., Q.2. e Q.3. alla pagina 16 della sentenza impugnata); la doglianza sub 17, relativa alla mancata certa individuazione del movente del delitto (cfr. punti R. ed R.1. alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata). Non si è peraltro ritenuto - per ovvi motivi - di trascrivere integralmente in questa sede la motivazione resa dai giudici della Corte di Assise di appello di Bologna in relazione a tutte le censure su riferite, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata non sono illogici; e sottolineare che, anzi, i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione. 1.4. Tale motivazione viene censurata dal ricorrente, riprendendo in esame i singoli punti prima indicati, e assumendo che la stessa sarebbe manifestamente illogica e che avrebbe travisato i fatti; e però il Collegio osserva che le argomentazioni del difensore, reiterative di quelle utilizzate nei motivi di appello, non sono idonee a dimostrare che i giudici del merito siano incorsi in alcun travisamento delle risultanze probatorie acquisite, limitandosi a prospettare una diversa e più favorevole interpretazione della vicenda a favore dell'imputato. 1.5. Quanto su esposto rende il motivo inammissibile sotto un triplice aspetto: anzitutto, perché esso appare sostanzialmente reiterativo delle doglianze prospettate innanzi ai giudici della Corte territoriale e si pone in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato" (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). In secondo luogo, perché non viene dimostrato, trattandosi di doppia conforme, alcun macroscopico travisamento della prova. Infine, il detto motivo è inammissibile perché è meramente fattuale, e conseguentemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 2. E' del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa del Palade sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a non derubricare la fattispecie di cui all'art. 575 cod. pen. contestata, all'imputato in quella ex art. 584 cod. pen.. E infatti, in relazione alla suddetta censura (la stessa doglianza era stata proposta al n. 18 dei motivi di appello) relativa alla sussistenza dell'omicidio preterintenzionale e non di quello volontario, il Collegio osserva che - sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - si configura il più grave delitto previsto dall'art. 575 cod. pen. e non quello di cui all'art. 584 dello stesso codice, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (cfr. da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 9 gennaio 2020, Rv. 278932 - 01). Ebbene, i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna si sono attenuti al su indicato principio giurisprudenziale avendo accertato che "non può ricorrere la ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen: la pluralità e la forza dei colpi inferti, utilizzando un corpo contundente, in una zona vitale (il capo) escludono che l'azione fosse diretta unicamente a ledere, senza nemmeno rappresentarsi le possibili conseguenze letali, tanto più che l'uomo fu lasciato solo agonizzante, privato anche del telefono, e cioè dell'unico mezzo con cui forse avrebbe potuto chiedere aiuto"; e come appare evidente, si tratta di una motivazione del tutto logica e in armonia con il dictum dei giudici della legittimità, che resiste perciò alle censure manifestamente infondate del ricorrente. 3. Non merita accoglimento il terzo motivo di ricorso con cui la difesa dell'imputato lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sostiene che i giudici della Corte di Assise di appello di Bologna avrebbero dovuto concedere il suddetto beneficio per la giovane età dell'imputato, per il suo comportamento processuale e per la sua totale collaborazione (la stessa doglianza era stata proposta al n. 19 dei motivi di appello). Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici della Corte di Assise di appello di Bologna rilevando che "le descritte modalità dell'omicidio appaiono assai gravi, tanto che non infondatamente il pubblico ministero ha parlato di 'massacro'; il Palade - che vanta già un precedente per spaccio - ha anche dimostrato una chiara freddezza nel cercare di inquinare le prove e dissimulare le proprie responsabilità (ha portato via sia il cellulare della vittima, che il corpo contundente utilizzato per uccidere il Desiante; ha certamente tentato di ripulire al meglio le suola delle scarpe, che infatti hanno lasciato una traccia rosa sui gradini delle scale; si è disfatto degli abiti e delle scarpe sporche di sangue; ha cancellato dal suo telefono le tracce dei suoi contatti con il Desiante, etc..), ragion per cui tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., non vi sono elementi positivi da valutare ai fini della concessione delle generiche". A fronte di ciò, si osserva che le doglianze difensive si sostanziano in mere censure in fatto, giacché finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali; e che le stesse sono anche manifestamente infondate alla stregua della giurisprudenza prima menzionata. 4. E' inammissibile per manifesta infondatezza l'ultima doglianza relativa alla concessione in favore delle parti civili di una provvisionale. E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19 dicembre 1990, depositata il 19 febbraio 1991, Rv. 186722 - 01). Il suddetto orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 18663 del 27 gennaio 2015, Rv. 263486; Sez. 2, Sentenza n. 49016 del 06 novembre 2014, Rv. 261054; Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14 ottobre 2014, Rv. 261536; Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17 ottobre 2019, Rv. 277773 - 02; ma è stato anche espresso in recenti pronunce non massimate: cfr.: Sez. 6, Sentenza n. 28858 del 03 aprile 2019, Paggi; Sez. 5, Sentenza n. 19700 del 05 marzo 2019, Oleari; Sez. 1, Sentenza n. 29845 del 19 giugno 2018, depositata nel 2019, Raeli) e allo stesso il Collegio aderisce. 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella Kr, determinazione della causa di inammissibilità (cfr.: Corte Cost. n. 186 del 2000) - anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6. Il ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte assistite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 6.030,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris