CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 26 giugno 2009, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, confermando nel resto. L'imputato ricorre per cassazione avverso l'anzidetta sentenza di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è del tutto generico in quanto assolutamente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.) Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio Il Consigliere estensore Il P