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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 1976

Cassazione n. 33559/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1976 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18.1.2021, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di illecita coltivazione di due piante di cannabis, di detenzione di numerose infiorescenze della medesima sostanza e di gr. 8,5 lordi di hashish (fatto del 7.7.2017), di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la mancanza "del nesso di immediatezza oggettiva tra la coltivazione e l'uso personale", sulla base di elementi insufficienti a fondare l'ipotesi di un'attività destinata alla cessione a terzi delle sostanze stupefacenti detenute dal prevenuto, destinate ad un uso esclusivamente personale, anche mediante precostituzione di una scorta.

II) Mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., nonostante la sussistenza di elementi favorevoli costituiti da una vita regolare e tranquilla da parte dell'imputato, il quale svolge attività di artigiano.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il primo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata presenta una motivazione coerente e adeguata in punto di responsabilità, essendosi conformata al principio di diritto della sentenza rescindente ed avendo plausibilmente valutato gli elementi indicativi di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente derivante dalla coltivazione, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

5. Il secondo motivo è fondato.

Nonostante lo specifico e articolato motivo di appello proposto dalla difesa in ordine alla mancata concessione - da parte del giudice di primo grado - delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., i giudici del gravame di merito nulla hanno osservato in proposito, limitandosi ad una generica conferma sul punto della sentenza appellata.

Ciò configura il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per assenza di argomentazioni, anche implicite, in relazione ad una specifica doglianza formulata dall'interessato con i motivi d'appello e dotata del requisito della decisività quanto al trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763 - 01).

6. Consegue il parziale annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della eventuale concedibilità delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con rinvio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le attenuanti generiche e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 21 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1976 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18.1.2021, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di illecita coltivazione di due piante di cannabis, di detenzione di numerose infiorescenze della medesima sostanza e di gr. 8,5 lordi di hashish (fatto del 7.7.2017), di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la mancanza "del nesso di immediatezza oggettiva tra la coltivazione e l'uso personale", sulla base di elementi insufficienti a fondare l'ipotesi di un'attività destinata alla cessione a terzi delle sostanze stupefacenti detenute dal prevenuto, destinate ad un uso esclusivamente personale, anche mediante precostituzione di una scorta. II) Mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., nonostante la sussistenza di elementi favorevoli costituiti da una vita regolare e tranquilla da parte dell'imputato, il quale svolge attività di artigiano. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata presenta una motivazione coerente e adeguata in punto di responsabilità, essendosi conformata al principio di diritto della sentenza rescindente ed avendo plausibilmente valutato gli elementi indicativi di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente derivante dalla coltivazione, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 5. Il secondo motivo è fondato. Nonostante lo specifico e articolato motivo di appello proposto dalla difesa in ordine alla mancata concessione - da parte del giudice di primo grado - delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., i giudici del gravame di merito nulla hanno osservato in proposito, limitandosi ad una generica conferma sul punto della sentenza appellata. Ciò configura il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per assenza di argomentazioni, anche implicite, in relazione ad una specifica doglianza formulata dall'interessato con i motivi d'appello e dotata del requisito della decisività quanto al trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763 - 01). 6. Consegue il parziale annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della eventuale concedibilità delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con rinvio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le attenuanti generiche e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 21 giugno 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 33559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris