CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 18865 /20 20 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in pers ona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Feliziani in Roma, via Crescenzio n. 69; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E D E I MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 1316 / 0 1 / 1 9 depositata i n data 09 / 12 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:imposta giochi e scommesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e deimonopoli per la cassazione della sentenza che in controversia relativa all’ impugnazione di avviso di accertamento col quale è stataaccertata in capo alla società, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d. L gs. 5 04/1998ha respinto l'appello della società confermando nel resto la legittimità dell'accertamento per l'imposta unica sulle scommessea quota fissa che i giocatori italiani avevano concluso direttamentecol bookmaker Stanleybet nell'anno 201 2; - r esiste l' A mministrazione Finanziaria; Consideratoche: - osserva il Collegio che - riguardo al motivo proposto in via pregiudiziale con inizio a pag. 35 del ricorso) - va dapprima disattesal’istanza di sospensione del giudizio ex art. 267 c. 2 TFUE e rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea formulata in esordiodel ricorso, ancora in via pregiudiziale il tema oggetto del giudizioè nuovo nella giurisprudenza di questa Corte, ma non è inedito,in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) sia proprio da quella U nionale (con la sentenzain causa C - 788/18, relativa giustappunto alla medesima società contribuente, [OSCURATO:PERSONA] mi ted); i principi da quelleCorte stabiliti risultano inoltre ampiamente e diffusamente recepitipure dalla giurisprudenza di merito; - venendo poi all’esame sia del motivo preliminare (pag. 69 del ricorsoper cassazione) sia dei tre motivi di ricorso “di merito” (da pag71 del ricorso) , si osserva che t utte le questioni indicate nei motivi e sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto diapprofondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 9516,9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734e 9735; Cass., Sez, 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass.n. 7381/2022), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni. Premesso che lo Stato ha interesse, sia fiscale che extrafiscale,a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio siano soggette al proprio ordinamento, il presupposto dell'imposizioneè correlato alla prestazione di un servizio, che è, appunto,il servizio di gioco, per cui il prelievo colpisce il prodotto cheè offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sottoforma appunto di servizio ; - s u questi presupposti si delinea il quadro normativo di riferimento, cosìarticolato: l’ art. 1 del d .L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998n. 288, prevede che l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronosticie le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento,anche se svolto all'estero; l'art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, stabilisce: «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro í quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; art. 1, comma 66, della Legge13 dicembre 2010 n. 220, «(...) a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quellaa distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato; l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficaciadella concessione rilasciata dal ministero dell'economia edelle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommessedi qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligatosolidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»;l’art. 16 del Decreto reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 111 del 2006 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica; secondo l’ art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». Questo quadro normativo è stato sottoposto all'esamedella Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che nehanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, conla Costituzione e col diritto unionale ; - l a Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazionedell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 peril periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso cheera incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamentodel tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo haescluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per contoterzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommessesoggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idoneie la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincitesecondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenzapenale (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla retedistributiva del bookmaker, consistente nella «(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventualivincite - (...)» ; - n e deriva, secondo la Corte Costituzionale, che quanto al ricevitore l'attivitàgestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determinaanche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza ilsuo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per contodi soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore,che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionaleha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 deld. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, sianoassoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla basedel quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizioneva applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi primadella sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1,comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La disposizione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimentoper definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti,sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggettiprivi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito,la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, assume,necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispettoalla nuova configurazione legale del rapporto ; - o rbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodod'imposta del 201 2 e che viene in rilievo la sola posizione delbookmaker, le complessive censure sono infondate. Non può invero seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendentedel bookmaker ; - l a Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione (Cass. n. 8799/2022); - l a sentenza impugnata è complessivamente conforme ai principi diquesta Corte, sia con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 7 I. 212/2000 per mancata traduzione dell'atto impositivo in linguainglese ( Cass. n. 26407 del 2018. Il principio è stato poi di recente espressamente confermato con specifico riferimento a fattispecie analoga: da Cass. 4 novembre 2021, n. 31678); sia quanto all'insussistenza, sotto diversi profili, del presupposto soggettivo dell'imposta ( d a ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 ° aprile 2021,nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145,9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530,9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez.5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473); sia con riferimento alladedotta violazione del diritto dell'unione, TFUE art. 49 e 56, e dir. 2006/112/CE art. 401 (Corte giust. in causa C - 788/18, secondo cui la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolareo rendere meno attraenti le attività di una società, nello Statomembro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n. 20013) ; - p er le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in e