CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 49847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta _ violazione degli artt. 43,648 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., travisamento della prova, violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazioni e della penale responsabilità dell'imputato, sono non consentiti in quanto articolati esclusivamente in fatto ed aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. ritenuto che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito perché tardivo. Il ricorrente non ha avanzato tale richiesta nell'atto di appello né all'udienza di discussione del giudizio di appello del 14 febbraio 2023. La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; da ultimo Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01 e Sez. 5, n. 27567 del 05/05/2023, Porasso, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il C