CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato –1129 avverso la sentenza n. 882/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 1102/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], odierno intimato, aveva convenuto ingiudizio innanzi al Tribunale di Frosinone l’[OSCURATO:PERSONA] 118 ed avevaNumero registro generale 21090/2022domandato la condanna della stessa al pagamento delleN umero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 10218/2026differenze retributive tra il livello di inquadramento (categorDiaat a pubblicazione 19/04/2026BS) e quello superiore di appartenenza delle mansionieffettivamente svolte (categoria C).2. Il Tribunale di Frosinone, accertato l’esercizio di mansionisuperiori da parte del lavoratore, aveva condannato - con unasentenza di condanna generica - l’[OSCURATO:PERSONA] 118 al pagamento delledifferenze retributive in favore del medesimo.3. Il lavoratore, in forza della condanna generica, ha promossogiudizio monitorio ottenendo decreto ingiuntivo condeterminazione del quantum debeatur cui si è opposta l’Ares118, sottolineando che il quantum non poteva essere liquidatosulla base dell’art. 28 CCNL comparto Sanità 7 aprile 1999,dovendo trovare applicazione l’art. 52, comma 5, d.lgs. n.165/2001.4. Il Tribunale di Frosinone ha respinto l’opposizioneconfermando il provvedimento monitorio.5. La Corte di appello di Roma ha riconosciuto la natura disentenza generica del precedente giudicato, tale da legittimareil lavoratore ad intraprendere un nuovo giudizio per ladeterminazione del quantum, ed ha dichiarato infondato ilmotivo di impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] 118 in merito ai criteri diliquidazione ritenendo applicabile al caso specie, ai fini dellaquantificazione delle differenze retributive, l’art. 28 del CCNLcomparto Sanità.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 118 domanda la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909, c.c., nonché degli artt. 278 e 324,Numero registro generale 21090/2022c.p.c. per violazione dei principi in materia di giudicato (art. 360N, umero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 10218/2026comma 1, n. 3). Data pubblicazione 19/04/2026Ares 118 deduce l’erroneità della sentenza impugnata in quantonon si sarebbe formato alcun giudicato sul quantum e, quindi,del tutto legittimamente l’[OSCURATO:PERSONA] 118 aveva sottoposto a critica lasentenza del Tribunale di Frosinone per aver ritenuto che ledifferenze retributive avrebbero dovuto essere liquidate allastregua dell’art. 28 CCNL 7 aprile 1999.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Va al riguardo premesso che il ricorso per cassazione devecontenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione deimotivi per i quali si richiede la cassazione della sentenzaimpugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n.3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n.15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n.4905). In particolare, è necessario che venga contestataspecificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi»posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione(Cass., 10/08/2017, n. 19989).1.3. Orbene, il motivo svolge considerazioni che non siconfrontano in alcun modo con il decisum della sentenzaimpugnata. La Corte di appello, infatti, non ha affermato che ilcriterio di quantificazione non poteva essere messo indiscussione nel giudizio sul quantum, ma ha detto esattamenteil contrario rilevando che «l'opposto ha effettuato il computodelle differenze retributive in base al criterio indicato nel citatoarticolo 28 criterio che, invece, non era contenuto nellastatuizione di condanna generica e neanche costituiva unparametro certo e incontestato considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di primo grado aveva formulato un apposito motivo diNumero registro generale 21090/2022opposizione…. Per la determinazione dell'importo spettante aNl umero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 10218/2026lavoratore sono necessari elementi ulteriori non presenti nelDlaat a pubblicazione 19/04/2026precedente statuizione giudiziale….»( pag. 3 della motivazione).La quantificazione è stata ritenuta corretta non perché il criteriofosse quello già adottato dalla sentenza generica, bensì perchéquel criterio è stato ritenuto quello applicabile alla fattispecie(pag. 2 della sentenza impugnata).1.4. Conseguentemente, nessuna violazione di giudicato èimmaginabile a fronte di un autonomo giudizio operato dallasentenza impugnata in ordine alla norma contrattualeapplicabile al caso di specie.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, Cost., e degli artt. 1362, 1363, 1364,1365, 1371 e 2103, c.c.; nonché dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001e dell’art. 28, CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c..Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che ledifferenze retributive dovessero essere quantificate nelladifferenza tra la fascia economica iniziale della categoria C e lafascia economica iniziale della categoria BS, così come indicatodalla norma contrattuale per specifiche e peculiari ipotesi,quando, invece, trattandosi di mansioni superiori esercitate, invia di mero fatto, il differenziale andava calcolato tenendo contodella fascia economica di appartenenza (BS5) del Sig. MarcelloBaldassarra e della fascia economica iniziale della categoria Ccorrispondente alle mansioni esercitate (art. 52, comma 5,d.lgs. n. 165/2001). E ciò in quanto la disposizione contrattualefa riferimento alle sole ipotesi di legittima assegnazione dimansioni superiori tipizzandone i casi, mentre è l’art. 52,comma 5, d.lgs. n. 165/2001, che regola e disciplina,inderogabilmente, la circostanza che il lavoratore abbiaesercitato mansioni superiori sulla base di una assegnaNzuimoenroe re gistro generale 21090/2022Numero sezionale 1129/2026nulla. Numero di raccolta generale 10218/20262.1. Il motivo è infondato. Data pubblicazione 19/04/2026La sentenza impugnata va confermata con diversa motivazionedovendosi dare continuità al principio di diritto già enunciato daquesta Corte, sebbene in tema di [OSCURATO:PERSONA] locali, (Cass.22958/2024 e Cass. n. 20222/2025), che ha interpretato l’art.52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 nel senso di ritenereapplicabile anche in tale fattispecie il trattamento retributivoprevisto per l’assegnazione legittima a mansioni superiori dallacontrattazione collettiva.2.2. Si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. la recentepronuncia (Cass 20222/2025) che ha richiamato i principiprecedentemente affermati da questa Corte (Cass. n.22958/2024).2.3. Tale precedente ha interpretato l’art. 8 del CCNL enti localied ha ritenuto, con riguardo allo svolgimento delle mansionisuperiori (ma il ragionamento è mutuabile nel caso diinquadramento superiore riconosciuto giudizialmente) che allavoratore adibito a mansioni superiori rispetto al suoinquadramento spetta la differenza tra i trattamenti iniziali delledue categorie, «fermo [recte: ferma] rimanendo la posizioneeconomica di appartenenza e quanto percepito a titolo diretribuzione individuale di anzianità».2.4. Si è evidenziato che, come si legge nel comma 1, l’art. 8del CCNL. «completa la disciplina delle mansioni previstadall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 29/1993 per la partedemandata alla contrattazione».Il testo dell’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993 venne riprodotto,pressoché invariato, nell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, alquale deve quindi intendersi ora riferito il rinvio contenutoN unmeerlola re gistro generale 21090/2022Numero sezionale 1129/2026disposizione contrattuale. Numero di raccolta generale 10218/2026L’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come prima l’art. 5D6at a pubblicazione 19/04/2026del d.lgs. n. 29 del 1993, disciplina due diverse ipotesi diespletamento di mansioni superiori: la prima (comma 2)legittima, perché temporanea e giustificata da «obiettiveesigenze di servizio»; la seconda (comma 5), non consentita,perché avvenuta «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2».Di questo secondo tipo di assegnazione a mansioni superiori ladisposizione di legge sancisce la nullità, ma con diritto dellavoratore al pagamento della «differenza di trattamentoeconomico con la qualifica superiore» (e con responsabilitàerariale del dirigente che abbia disposto l’illegittimaassegnazione a mansioni superiori «con dolo o colpa grave»).L’ipotesi qui in esame è chiaramente la seconda (comma 5),perché il lavoratore è stato illegittimamente inquadrato in unprofilo inferiore in violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001(sul punto vi è il giudicato interno).Da ciò consegue che l’invocato art. 8, comma 5, del CCNL. nontrova diretta applicazione nel caso di specie, perché quelladisposizione contrattuale «completa la disciplina delle mansioniprevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 29/1993» (oraart. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001).Non viene richiamato il comma 5 dell’art. 56 e ciòcoerentemente con il fatto che la disciplina contrattuale integraquella della legge statale «per la parte demandata allacontrattazione». E nel comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del2001 (così come prima nell’analogo comma 6 dell’art. 56 deld.lgs. n. 29 del 1993) si legge che «I … contratti collettivipossono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e2.5 La questione si pone, quindi, direttamente al livelloN udmeerlola re gistro generale 21090/2022Numero sezionale 1129/2026interpretazione dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 1N6um5e rod dei ral ccolta generale 10218/20262001, il quale dispone sinteticamente che «al lavoratore Dèat a pubblicazione 19/04/2026corrisposta la differenza di trattamento economico con laqualifica superiore», con implicito riferimento – in mancanza dialtre indicazioni – al medesimo trattamento già menzionato nelprecedente comma 4, ove si legge, non meno sinteticamente,che «il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per laqualifica superiore».Ebbene, l’interpretazione proposta – sia pure principalmentecollettivo che non è direttamente applicabile al loro caso – èquella più corretta, perché è aderente al concetto di differenzadi trattamento economico tra qualifiche, e quindi tra previsioninormative astratte, e non tra quanto normativamente previstoper una qualifica e quanto concretamente versato a titolo diretribuzione a un determinato lavoratore.Inoltre, una diversa interpretazione porterebbe a unasostanziale legittimazione dell’assegnazione e delmantenimento di inquadramenti inferiori a dipendenti che, perl’anzianità maturata nella categoria inferiore, si troverebbero,poi, a non aver diritto ad alcuna differenza retributiva,aggirando così le previsioni di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del2001, e senza alcun rischio di responsabilità patrimoniale deidirigenti che assegnano in questo modo inquadramenti noncorrispondenti a quelli spettanti (non essendoci, in prospettiva,danno da risarcire, in mancanza di maggiori per impegni dispesa per la pubblica amministrazione).2.6 Né vi è ragione di ravvisare, nel riconoscimento del dirittoalla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle duecategorie, una ingiustificata locupletazione.Infatti, la maggiorazione retributiva rispetto al reddito percNuempeirtoo re gistro generale 21090/2022Numero sezionale 1129/2026si giustifica proprio perché quel reddito sarebbe stato Ndumoevrou dti ora ccolta generale 10218/2026anche per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al propriDoat a pubblicazione 19/04/2026inquadramento; sicché il riconoscimento del corretto e superioreinquadramento rappresenta, di per sé, una valida giustificazioneper un pagamento ulteriore. Con il che non si intende dire cheun pagamento ulteriore sia, in questi casi, imposto dall’art. 36della Costituzione, ovverosia richiesto per assicurare allavoratore una «retribuzione proporzionata alla quantità equalità del suo lavoro». In senso contrario, infatti, si è più volteespressa la Corte costituzionale con riferimento alla diversa,specifica disciplina di legge riservata agli assistentiamministrativi del settore scolastico incaricati di svolgere lemansioni superiori di direttore dei servizi generali eamministrativi (DSGA) (v. Corte cost. ord. n. 78/2024, cherichiama e ribadisce quanto statuito nella sentenza n. 71/2021).Semplicemente si deve constatare l’assenza di una disposizioneanaloga a quella – ritenuta costituzionalmente legittima – di cuiall’art. 1, comma 45, della legge n. 228 del 2012 («Laliquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 èeffettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenzatra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generaliamministrativi al livello iniziale della progressione economica equello complessivamente in godimento dall’assistenteamministrativo incaricato»), che proprio in quanto normaspeciale, dettata per una particolare categoria di lavoratori e diincarichi per mansioni superiori, dimostra che la regola generalenon può che essere un’altra.2.7. In definitiva, dovendosi interpretare l’art. 52, comma 5, deld.lgs. n. 165/2001 in conformità a quanto disposto dall’art. 8,Numero registro generale 21090/2022comma 5, del CCNL. [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali conN umero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 10218/2026riferimento all’analoga fattispecie del comma 2 del medesimDoat a pubblicazione 19/04/2026art. 52, nel quantificare il differenziale, non andava tenuto contodelle progressioni economiche acquisite nell’inquadramento(inferiore) risultato illegittimo, ma la differenza andava,correttamente, calcolata al netto di tali progressionieconomiche.2.8. Si tratta di un percorso argomentativo applicabile anchealla fattispecie atteso che, quanto al calcolo del differenzialeeconomico spettante in caso di svolgimento di mansionisuperiori, l’art. 28 del CCNL 7 aprile 1999 prevede «Ildipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nelcomma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economiciiniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondentealle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendoquanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità,di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennitàspecifica professionale ove spettante per il profilo ma nonprevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, ilrelativo importo è assorbito per la durata delle mansionidall’indennità attribuita al profilo di riferimento» con previsionenon dissimile da quella dettata dall’art. 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]per i dipendenti del comparto enti locali, al quale si riferisconole pronunce citate, secondo cui «Il dipendente assegnato allemansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamentoeconomico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestitoe quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori ditemporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizioneeconomica di appartenenza e quanto percepito a titolo diretribuzione individuale di anzianità.»Numero registro generale 21090/20223. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaN umero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 10218/2026applicazione artt. 3 e 36, cost, nonché art. 55, d.lgs. nDa.t a pubblicazione 19/04/2026165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Viene lamentata la violazione degli artt. 3 e 36, Cost., nonchédell’art. 55, d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, del principio di paritàretributiva a parità di mansione ed identità di contratto collettivoapplicabile. E, infatti, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] vedendosiviene a percepire un trattamento retributivo superiore aicolleghi parimenti inquadrati ed esercenti analoghe mansioni.3.1. Il motivo è infondato considerato che, da un lato, nonconsidera il disposto dell’art. 31 comma 10 del CCNL 7.4.1999(che per i passaggi conseguenti a progressione verticalegarantisce la conservazione della posizione economica acquisitanel livello inferiore prevedendo che «in caso di passaggio tracategorie o di livello economico all’interno di una categoria, ildipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previstoper il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamentoeconomico in godimento della fascia retributiva di appartenenzarisulti superiore, il dipendente conserva il trattamento piùfavorevole che sarà assorbito con la acquisizione dellasuccessiva fascia retributiva nel profilo di nuovoinquadramento.»), dall’altro che la situazione del dipendente diprima assunzione non è equiparabile a quella di chi, pursvolgendo le medesime mansioni, può far valere anchel’anzianità e l’esperienza acquisite nel profilo inferiore.4. In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione del resistente.Numero registro generale 21090/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 10218/2026La Corte rigetta il ricorso. Data pubblicazione 19/04/2026Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 21090/2022Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 10218/2026Data pubblicazione 19/04/2026