CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Taranto tra settembre 2021 e dicembre 2021). Considerato che i motivi di ricorso sollevati nei rispettivi ricorsi (per Argentieri e [OSCURATO:PERSONA], Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova; per Pagazzo, vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato contestato, senza che sia stata valutata la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen.; per Sebastio, inosservanza dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata valutata la sussistenza di elementi che avrebbero portato ad un proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; per Sale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen., 133 cod. pen. per non essere la sentenza di condanna suffragata da alcun riscontro in merito alla sussistenza del reato contestato) sono tutti inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensor