CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25542/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura era stata adottata in relazione ai reati, commessi in concorso con altri (tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di: tentato furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo g, artt. 110, 56, 61, n. 2, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, primo comma, n. 5, cod. pen.); furto di un trattore ai danni di una persona rimasta non identificata (capo h, artt. 110, 624 e 625, n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen.); estorsione, per avere costretto il proprietario dello stesso trattore a consegnare una somma di denaro per ottenere la restituzione del mezzo (capo i, artt. 110, 81, secondo comma, e 629, primo e secondo comma, cod. pen.). 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. Il ricorrente deduce la «[v]iolazione dell'art. 606, comma 10 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273, comma 10, 274, 292, comma 2° lett. c) e c-bis) c.p.p.», con riguardo alla motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei tre reati contestati e delle esigenze cautelari. 2.1. Il primo motivo concerne la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, quanto al reato di tentato furto in abitazione (capo g), il ricorrente lamenta il vizio della motivazione di tale ordinanza relativamente sia alla sua partecipazione al fatto sia al raggiungimento, nello stesso, della soglia del tentativo punibile, evidenziando come il Tribunale di Catanzaro, con riguardo al concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], fosse pervenuto all'opposta conclusione che non era stata oltrepassata la soglia della mera preparazione del reato. Quanto ai reati di furto ed estorsione (capi h e i), il ricorrente, in ordine al primo, deduce che il contenuto delle conversazioni captate «fa riferimento ad un'attività svolta, eventualmente, da altri coindagati» e, in ordine al secondo, che nella conversazione captata, alla quale egli non partecipa, «non c'è alcun riferimento alla persona dell'indagato neanche da parte degli altri presunti compartecipi». [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come lo stesso Tribunale di Catanzaro, con riguardo all'analoga posizione del concorrente Veneziano, avesse annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 2.2. Il secondo motivo concerne la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Catanzaro abbia ritenuto il pericolo di reiterazione dei reati nonostante le condanne da lui riportate risalissero a oltre dieci anni prima e nonostante tra la commissione dei fatti e la richiesta di applicazione della misura cautelare fosse trascorso oltre un anno e mezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Si deve altresì rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 1.2. Rammentati tali principi, il motivo è inammissibile perché il Tribunale di Catanzaro ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del Berlingeri. 1.2.1. Quanto al reato di tentato furto in abitazione (capo g), dopo avere ricostruito, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il contesto ritorsivo e intimidatorio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessazione del rapporto lavorativo tra gli stessi e l'impresa del Guzzo, in cui il reato doveva reputarsi inserito, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato: le plurime conversazioni, captate all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e alle quali partecipava anche il ricorrente (soprannominato "U Biondo"), che comprovavano i diversi sopralluoghi effettuati dagli indagati — tra i quali, appunto, il Berlingeri — davanti all'abitazione della persona offesa Guzzo e che evidenziavano come gli stessi indagati intendessero individuare il momento giusto per penetrarvi (quando la casa era vuota), discutendo anche dei sistemi di allarme, delle casseforti e degli oggetti di valore presenti nell'abitazione; la conversazione, captata sempre all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], subito prima del tentato furto (11 luglio 2020), nel corso della quale, mentre si dirigevano verso la casa del Guzzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("U Biondo") discorrevano di come sarebbe stato eseguito il reato (con riferimenti allo scavalcamento del muro di cinta dell'abitazione del Guzzo e alla fuga dopo il compimento dell'atto delittuoso); l'intervento degli agenti della polizia giudiziaria, nel corso dello stesso reato, i quali, da un lato, fermavano, nei pressi della casa del Guzzo, l'autovettura con a bordo, tra gli altri, il Berlingeri, dall'altro lato, sorprendevano [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione del Guzzo, procedendo, altresì, al sequestro di uno zaino contenente «due corde, forbici, torce, guanti ed altri strumenti da lavoro idonei a perpetrare il delitto di furto».Si tratta di una motivazione della partecipazione del ricorrente al reato perfettamente coerente e logica. Non è infatti evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi abbia effettuato sopralluoghi per individuare il momento giusto per penetrare in un'abitazione, abbia, insieme agli altri correi, discusso delle modalità di perpetrazione del furto nella stessa immediatamente prima del suo compimento e, dopo essersi recato, subito dopo tale discussione, sempre con gli altri correi, presso l'abitazione, sia stato fermato, vicino a essa, nel mentre un altro correo ne stava scavalcando il muro di cinta, disponendo, altresì, insieme con gli altri correi, di strumenti idonei a perpetrare un furto, abbia partecipato, quale concorrente nel reato, al tentativo di furto. Ne consegue che la censura in punto di partecipazione al reato si traduce in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione di circostanze e conversazioni coerentemente e logicamente già esaminate dal giudice del merito. È, poi, del tutto palese come l'atto di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione del Guzzo, posto in essere dal concorrente [OSCURATO:PERSONA], si configuri come un atto non meramente preparatorio del furto in tale abitazione, ma come inizio dell'esecuzione dello stesso furto, in particolare, della condotta di «introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624-bis, primo comma, cod. pen.), sicché il predetto atto risulta evidentemente idoneo e inequivocamente diretto a commettere il furto e, quindi, integrante il tentativo di tale delitto. 1.2.2. Quanto ai reati di furto ed estorsione (capi h e i), il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato: le conversazioni, alle quali partecipava anche il Berlingeri ("U Biondo"), nelle quali egli e gli altri indagati discutevano sia della preparazione del furto del trattore (con il Berlingeri che indicava a [OSCURATO:PERSONA] dove venire a prendere lui e gli altri complici dopo il compimento del reato), sia dell'intento di costringere poi la persona offesa a pagare una somma di denaro per ottenerne la restituzione, sia, ancora, dell'avvenuta commissione dello stesso furto (la cui esecuzione è in parte descritta dal Berlingeri: «avevano dovuto faticare e spingere forte») e del fatto che il proprietario del trattore «quando se ne accorgerà si metterà subito in contatto con loro» (frase, questa, proprio del Berlingeri); delle successive conversazioni tra altri indagati dalle quali si evinceva l'avvenuta restituzione del trattore al proprietario, il fatto che questi aveva corrisposto, per riottenerlo, la somma di C 1.150 e il fatto che questa era stata suddivisa tra gli autori del furto (con la corresponsione di C 150,00 a un "mediatore"). Anche tale motivazione della partecipazione del ricorrente ai reati di furto ed estorsione appare perfettamente coerente e logica.Non è infatti evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi abbia, in proprie conversazioni captate, pianificato un furto e il successivo cosiddetto "cavallo di ritorno", descritto ai correi come aveva eseguito lo stesso furto e manifestato ai medesimi la convinzione che la persona offesa li avrebbe contattati, e, in altre conversazioni, sia pure tra altri, risulti avere ottenuto, in quanto autore del furto, la propria quota della somma corrisposta dalla persona offesa per ottenere la restituzione del bene sottrattogli, abbia partecipato sia al furto sia alla successiva estorsione. Ne consegue che anche la censura in punto di partecipazione ai reati di furto e di estorsione si traduce in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione di circostanze e conversazioni coerentemente e logicamente già esaminate dal giudice del merito. 1.2.3. Non è, infine, significativo il richiamo, operato dal ricorrente, all'ordinanza del Tribunale di Catanzaro relativa al correo [OSCURATO:PERSONA], atteso che, da un lato, la posizione di tale indagato non è necessariamente analoga a quella del Berlingeri e, dall'altro lato, ciò che viene qui in rilievo è esclusivamente la logicità e la congruenza della motivazione dell'ordinanza in questa sede impugnata. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). 2.2. Rammentati tali principi, il motivo è inammissibile perché il Tribunale di Catanzaro ha dato adeguatamente conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati. Tale pericolo, e le sue indicate connotazioni, è stato ritenuto, in particolare, sul fondamento, da un lato, dalle modalità di commissione dei fatti contestati al Berlingeri, in quanto non illogicamente reputati indicativi di «una estrema pervicacia e professionalità nel reato», nonché di una «particolare e insidiosa capacità a delinquere», e, dall'altro lato, della personalità del Berlingeri, in quanto anche «destinatario di innumerevoli segnalazioni per reati contro la persona e contro il patrimonio», con carichi pendenti e precedenti penali, tra i quali una condanna per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416.bis.1 cod. pen. A fronte di tali elementi, logicamente significativi del concreto pericolo di reiterazione dei reati, il decorso del non particolarmente ampio periodo di circa un anno e tre mesi tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare non può ritenersi di per sé ragionevolmente tale da escludere la validità della prognosi, compiuta dal Tribunale di Catanzaro, di attuale probabilità di condotte reiterative. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro