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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08059/2026

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ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 5160/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avvocatura generaledello Stato- resistente-avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 688/2022, depositatail 9 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/20261.

Il Tribunale della Spezia, con la pronunzia indicata in epigrafe,ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace della stessacittà aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di revoca della patente di guida,conseguente alla violazione, da parte sua, degli artt. 148, comma 12,e 218, comma 6, c.d.s.A sostegno della decisione, il tribunale ha rilevato:- che il provvedimento era stato regolarmente e tempestivamentenotificato alla Ghiselli;- che lo stesso non era affetto da alcuna nullità per essere statosottoscritto dal viceprefetto aggiunto, poiché recava indicazionedell’area al quale quest’ultimo era stato assegnato (Area III -sanzionatoria), con conseguente attribuzione di funzioni checomprendevano l’emissione dei decreti di revoca;- che il provvedimento risultava, inoltre, sorretto da validamotivazione, laddove, in particolare, faceva riferimento alla condottadell’appellante, che aveva circolato abusivamente durante il periodo disospensione della patente.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del tribunale conricorso per cassazione affidato a sette motivi.L’Amministrazione intimata ha depositato «atto di costituzione»,contenente richiesta di partecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degliartt. 148 e 156, commi 2 e 3, c.p.c., nonché dell’art. 21-septies dellal. n. 241 del 1990.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto validamente eseguita la notificazione del provvedimento.Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026A tal fine evidenzia:- di aver sempre eccepito, fin dall’introduzione del giudizio di primogrado, che le era stata notificata solo la prima pagina del decretoprefettizio;- che il giudice a quo, condividendo quanto sul punto già affermatodal primo giudice, ha ritenuto la doglianza infondata, a seguito dellaverifica, «mediante l’esibizione in giudizio del documento in originale»,dell’effettiva e regolare notifica del provvedimento in questione,composto da due pagine;- che tale esibizione, in realtà, e come espressamenterappresentato nella stessa sentenza impugnata, era consistita nellaconferma, da parte dell’agente notificatore sentito come testimone, delfatto che egli aveva notificato due pagine di atto, a nulla rilevando lacircostanza che la relazione di notificazione fosse apposta dietro allaprima pagina, perché si tratta di comportamento corrispondente aprassi dell’Ufficio.Su tale base, la ricorrente deduce anzitutto l’erroneità dellasentenza, nella parte in cui ha ritenuto validamente provatal’effettuazione di una notifica quantunque la relativa relazione nonfosse posta in calce all’atto.Inoltre, ha censurato la decisione nella parte in cui vi si afferma,per il caso di ritenuta notificazione di una sola pagina delprovvedimento, che la nullità così determinatasi doveva ritenersi«sanata dall’effettiva ricezione dell’atto e dalla tempestiva e compiutadifesa spiegata nei confronti del medesimo».L’atto, infatti, non poteva ritenersi effettivamente ricevuto; e, a talfine, la ricorrente evidenzia di essersi opposta al provvedimento direvoca della patente perché questa le era già stata ritirata inprecedenza, ai sensi dell'art. 218, comma 6, c.d.s., quando era stataNumero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026fermata il 29 giugno 2019 mentre circolava nonostante un primoprovvedimento di sospensione; pertanto, la consegna della sola primapagina dell’ordinanza opposta comportava una «violazione insanabiledei principi sulla validità degli atti processuali e degli attiamministrativi».1.1.

Il motivo è infondato.Come la stessa ricorrente osserva, la sentenza impugnata, sulpunto oggetto di censura, si fonda su due rationes decidendi, ciascunada sola idonea a sorreggerla.Ed invero, quanto alla seconda ratio, con la quale il Tribunale haritenuto che l’atto avesse comunque raggiunto il suo scopo in quantola ricorrente, sua destinataria, aveva potuto svolgere compiutamentele sue difese al riguardo, il motivo non fornisce sufficienti indicazionidi contrasto.Al di là, infatti, della generica affermazione secondo cui la notificadella sola prima pagina dell’ordinanza avrebbe costituito «unaviolazione insanabile dei principi» della materia, la ricorrente nonchiarisce quali sarebbero gli argomenti che essa non ha potutosvolgere in giudizio per effetto del vizio denunciato, sì da non fornireelementi idonei a superare il rilievo del tribunale secondo cui l’atto,ancorchè formalmente nullo, avrebbe raggiunto il suo scopo.2.

Il secondo motivo è rubricato «violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ovvero degli artt. 4 -5 e 6 - 21 septies - 21 octies dellal. 241/90».La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto insussistente il denunziato vizio di nullità del provvedimentoimpugnato, in quanto sottoscritto dal viceprefetto aggiunto senzamenzione della delega apposita.Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026Assume, in proposito, che il sottoscrittore non sarebbe a ciòlegittimato, «stante il potere esclusivo del Prefetto al riguardo» e laconseguente necessità – che assume essere affermata dallagiurisprudenza di legittimità – che i provvedimenti in materia diviolazioni del codice della strada sottoscritti da un funzionario diversodal Prefetto riportino l’indicazione «dell'ulteriore provvedimento chelegittimi la sostituzione, affinché il medesimo possa essere legalmenteimputato al Prefetto, pena l'assoluta illegittimità».2.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1),c.p.c.Contrariamente a quanto assume la ricorrente, infatti, la sentenzaimpugnata si è conformata al consolidato orientamento di questaCorte, secondo cui «l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge ilpagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dinorme del codice della strada può essere emessa dal vice prefettoaggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionalidella carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefettoaggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude lafacoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelleirrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioniproprie del delegato» (così, fra le altre, Cass. 26/11/2025, n. 31013,Cass. 7/7/2016, n. 13832, Cass. 19/2/2014, n. 3904).D’altro canto, e quanto alla concreta sussistenza di una delega(apposta o ex lege), questa Corte ha ulteriormente precisato che gravasull’opponente ad ordinanza-ingiunzione l’onere di provare che taledelega non fosse stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi lapertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, questiè tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni exNumero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23,comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima,che non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulterioreconseguenza che, se l’opponente rimane del tutto inerteprocessualmente, la presunzione di legittimità che assiste ilprovvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass.21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).3.

Il terzo mezzo di ricorso (ancorché numerato ancora comesecondo, con conseguente alterazione del successivo ordine dellecensure) denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 21 septiese 21 octies della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 219, comma 3, c.d.s.,nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.Secondo la ricorrente, il tribunale, nel ritenere legittimo ilprovvedimento impugnato in relazione al profilo di nullità oggetto dellacensura che precede, avrebbe trascurato di pronunziarsi in relazionealle ulteriori carenze denunciate, tutte idonee a provocarne la nullitàper difetto di motivazione, e segnatamente l’omessa indicazione delladata e del luogo dell’emanazione, la sottoscrizione e il limite temporaledella durata del provvedimento.4.

Il quarto motivo agita identica questione in relazione all’errataindicazione, in seno ai verbali oggetto di giudizio, del termine perimpugnarli e dell’autorità innanzi alla quale proporre impugnazione.4.1.

I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono infondati.Quanto al tema della sottoscrizione dell’atto, lo stesso risultaanzitutto espressamente affrontato dalla pronunzia del tribunale, ovesi afferma (a pag. 4) che «correttamente la sentenza impugnata [delgiudice di pace] ha ritenuto la sussistenza dell’indicazione delnominativo del soggetto che ha emesso l’atto e la sua sottoscrizione».Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di pronuncia.Quanto, poi, al vizio di violazione di legge, va ricordato che, sulpunto, questa Corte ha affermato che l’atto amministrativo «esistecome tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativoconsentano comunque di ritenerne la sicura provenienzadall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autoresecondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedereal giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dalsoggetto autorizzato a formarlo.

Ne consegue che il difetto disottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé,motivo di invalidità dello stesso» (fra le altre, Cass. 10/6/2009, n.13375).Per i profili di doglianza concernenti l’omessa indicazione di data eluogo del provvedimento, una statuizione appare implicitamente resanell’affermazione, pure contenuta nella sentenza d’appello, chel’ordinanza di revoca della patente «espone con chiarezza lemotivazioni» (pag. 5).La statuizione implicita appare, peraltro, condivisibile nel merito.In proposito, infatti, questa Corte ha chiarito che la relativaomissione non dà luogo ad alcuna nullità, poiché l’ordinanza-ingiunzione viene inequivocabilmente ad esistenza attraverso lanotifica al destinatario, dalla quale si computano i relativi effettisecondo quanto stabilito dalla disciplina del procedimento (v.

Cass.19/1/2006, n. 982).Ancora, e con riferimento alla durata della misura, la sentenzaimpugnata ha espressamente rilevato che «il provvedimento di revocae la sua durata sono automatiche e necessarie, senza che intervengadiscrezionalità»; e ha precisato che quando, come nella specie, laNumero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026durata della revoca è contenuta entro i limiti edittali, in relazione a talepunto non occorre specifica motivazione.Infine, e con riguardo all’errata indicazione dell’autoritàcompetente a conoscere dell’impugnazione e del termine perimpugnare i verbali, si tratta di circostanze che non inficiano la validitàdell’atto, comportando eventualmente, sul piano processuale, il soloriconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmenteincorsa la parte interessata (ex plurimis, Cass. 26/2/2004, n. 3840;Cass. 25/6/2002, n. 9263).5.

Il quinto motivo denunzia violazione di legge in relazione alrilievo, operato dal tribunale, della non impugnabilità del primo verbaledi accertamento a seguito della perenzione del termine per proporreopposizione.La ricorrente assume che tale statuizione sarebbe errata, in quanto«i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada noncostituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati,ma occorre attendere l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da partedella [OSCURATO:PERSONA] competente».5.1.

Il motivo è infondato, essendo pacifico che, a seguito di unaviolazione delle norme del Codice della Strada e della redazione delverbale di accertamento, contestata immediatamente ovvero, quandociò non è possibile nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s., notificata altrasgressore e all’obbligato in solido, il destinatario può proporrericorso al giudice di pace competente per il luogo della commessaviolazione, ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s. e dell'art. 7 del d. lgs. n. 150del 2011.Tra i casi di verbale non autonomamente impugnabile nonrientrano le ipotesi relative alle infrazioni contestate all’odiernaricorrente (art. 148, comma 12, e art. 218, comma 6, c.d.s.).Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/20266.

Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del1990.La ricorrente assume che l’ordinanza di revoca della patente nonsarebbe sorretta da adeguata motivazione, censurando la sentenzaimpugnata che ha ritenuto sufficiente l’indicazione dell’avvenutaviolazione dell’articolo 218, comma 6, c.d.s., da parte sua, conrichiamo al precedente verbale di accertamento.Sostiene, infatti, che sarebbe stato necessario anche indicare incosa era consistito il comportamento violativo della predetta norma.6.1.

La censura è infondata.Sul punto, infatti, il tribunale, condividendo la valutazione operatadal giudice di prime cure, ha osservato che l’ordinanza erasufficientemente motivata per effetto del riferimento al verbale diaccertamento della violazione prevista dall’art. 218, comma 6, c.d.s.,che consiste nel «circola[re] abusivamente […] durante il periodo disospensione della validità della patente».Ed invero, la condotta sanzionata si connota come autoevidente.La stessa, pertanto, non necessità di ulteriori specificazioni quantoalla sua integrazione da parte del trasgressore; né, del resto, laricorrente ha indicato quali circostanze di fatto sarebbe statonecessario specificare al fine di giustificare l’applicazione dellasanzione, che, peraltro, è normativamente prevista come conseguenzaautomatica della violazione accertata.7.

Infine, con il settimo motivo la ricorrente denunzia nullità dellasentenza impugnata per omessa pronunzia sulla sua domandasubordinata, formulata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All.E, che stabilisce espressamente la facoltà del giudice ordinario didisapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, cioèviziati per violazione di legge.Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/20267.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Il tribunale ha ritenuto espressamente la legittimità deiprovvedimenti impugnati.

Non vi era pertanto ragione perchéprocedesse alla loro disapplicazione.Da ciò deriva, con ogni evidenza, l’implicita reiezione delladomanda subordinata formulata dall’odierna ricorrente.8.

Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’enteintimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 5160/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avvocatura generaledello Stato- resistente-avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 688/2022, depositatail 9 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Il Tribunale della Spezia, con la pronunzia indicata in epigrafe,ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace della stessacittà aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di revoca della patente di guida,conseguente alla violazione, da parte sua, degli artt. 148, comma 12,e 218, comma 6, c.d.s.A sostegno della decisione, il tribunale ha rilevato:- che il provvedimento era stato regolarmente e tempestivamentenotificato alla Ghiselli;- che lo stesso non era affetto da alcuna nullità per essere statosottoscritto dal viceprefetto aggiunto, poiché recava indicazionedell’area al quale quest’ultimo era stato assegnato (Area III -sanzionatoria), con conseguente attribuzione di funzioni checomprendevano l’emissione dei decreti di revoca;- che il provvedimento risultava, inoltre, sorretto da validamotivazione, laddove, in particolare, faceva riferimento alla condottadell’appellante, che aveva circolato abusivamente durante il periodo disospensione della patente.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del tribunale conricorso per cassazione affidato a sette motivi.L’Amministrazione intimata ha depositato «atto di costituzione»,contenente richiesta di partecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degliartt. 148 e 156, commi 2 e 3, c.p.c., nonché dell’art. 21-septies dellal. n. 241 del 1990.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto validamente eseguita la notificazione del provvedimento.Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026A tal fine evidenzia:- di aver sempre eccepito, fin dall’introduzione del giudizio di primogrado, che le era stata notificata solo la prima pagina del decretoprefettizio;- che il giudice a quo, condividendo quanto sul punto già affermatodal primo giudice, ha ritenuto la doglianza infondata, a seguito dellaverifica, «mediante l’esibizione in giudizio del documento in originale»,dell’effettiva e regolare notifica del provvedimento in questione,composto da due pagine;- che tale esibizione, in realtà, e come espressamenterappresentato nella stessa sentenza impugnata, era consistita nellaconferma, da parte dell’agente notificatore sentito come testimone, delfatto che egli aveva notificato due pagine di atto, a nulla rilevando lacircostanza che la relazione di notificazione fosse apposta dietro allaprima pagina, perché si tratta di comportamento corrispondente aprassi dell’Ufficio.Su tale base, la ricorrente deduce anzitutto l’erroneità dellasentenza, nella parte in cui ha ritenuto validamente provatal’effettuazione di una notifica quantunque la relativa relazione nonfosse posta in calce all’atto.Inoltre, ha censurato la decisione nella parte in cui vi si afferma,per il caso di ritenuta notificazione di una sola pagina delprovvedimento, che la nullità così determinatasi doveva ritenersi«sanata dall’effettiva ricezione dell’atto e dalla tempestiva e compiutadifesa spiegata nei confronti del medesimo».L’atto, infatti, non poteva ritenersi effettivamente ricevuto; e, a talfine, la ricorrente evidenzia di essersi opposta al provvedimento direvoca della patente perché questa le era già stata ritirata inprecedenza, ai sensi dell'art. 218, comma 6, c.d.s., quando era stataNumero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026fermata il 29 giugno 2019 mentre circolava nonostante un primoprovvedimento di sospensione; pertanto, la consegna della sola primapagina dell’ordinanza opposta comportava una «violazione insanabiledei principi sulla validità degli atti processuali e degli attiamministrativi».1.1. Il motivo è infondato.Come la stessa ricorrente osserva, la sentenza impugnata, sulpunto oggetto di censura, si fonda su due rationes decidendi, ciascunada sola idonea a sorreggerla.Ed invero, quanto alla seconda ratio, con la quale il Tribunale haritenuto che l’atto avesse comunque raggiunto il suo scopo in quantola ricorrente, sua destinataria, aveva potuto svolgere compiutamentele sue difese al riguardo, il motivo non fornisce sufficienti indicazionidi contrasto.Al di là, infatti, della generica affermazione secondo cui la notificadella sola prima pagina dell’ordinanza avrebbe costituito «unaviolazione insanabile dei principi» della materia, la ricorrente nonchiarisce quali sarebbero gli argomenti che essa non ha potutosvolgere in giudizio per effetto del vizio denunciato, sì da non fornireelementi idonei a superare il rilievo del tribunale secondo cui l’atto,ancorchè formalmente nullo, avrebbe raggiunto il suo scopo.2. Il secondo motivo è rubricato «violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ovvero degli artt. 4 -5 e 6 - 21 septies - 21 octies dellal. 241/90».La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto insussistente il denunziato vizio di nullità del provvedimentoimpugnato, in quanto sottoscritto dal viceprefetto aggiunto senzamenzione della delega apposita.Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026Assume, in proposito, che il sottoscrittore non sarebbe a ciòlegittimato, «stante il potere esclusivo del Prefetto al riguardo» e laconseguente necessità – che assume essere affermata dallagiurisprudenza di legittimità – che i provvedimenti in materia diviolazioni del codice della strada sottoscritti da un funzionario diversodal Prefetto riportino l’indicazione «dell'ulteriore provvedimento chelegittimi la sostituzione, affinché il medesimo possa essere legalmenteimputato al Prefetto, pena l'assoluta illegittimità».2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1),c.p.c.Contrariamente a quanto assume la ricorrente, infatti, la sentenzaimpugnata si è conformata al consolidato orientamento di questaCorte, secondo cui «l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge ilpagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dinorme del codice della strada può essere emessa dal vice prefettoaggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionalidella carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefettoaggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude lafacoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelleirrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioniproprie del delegato» (così, fra le altre, Cass. 26/11/2025, n. 31013,Cass. 7/7/2016, n. 13832, Cass. 19/2/2014, n. 3904).D’altro canto, e quanto alla concreta sussistenza di una delega(apposta o ex lege), questa Corte ha ulteriormente precisato che gravasull’opponente ad ordinanza-ingiunzione l’onere di provare che taledelega non fosse stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi lapertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, questiè tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni exNumero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23,comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima,che non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulterioreconseguenza che, se l’opponente rimane del tutto inerteprocessualmente, la presunzione di legittimità che assiste ilprovvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass.21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).3. Il terzo mezzo di ricorso (ancorché numerato ancora comesecondo, con conseguente alterazione del successivo ordine dellecensure) denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 21 septiese 21 octies della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 219, comma 3, c.d.s.,nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.Secondo la ricorrente, il tribunale, nel ritenere legittimo ilprovvedimento impugnato in relazione al profilo di nullità oggetto dellacensura che precede, avrebbe trascurato di pronunziarsi in relazionealle ulteriori carenze denunciate, tutte idonee a provocarne la nullitàper difetto di motivazione, e segnatamente l’omessa indicazione delladata e del luogo dell’emanazione, la sottoscrizione e il limite temporaledella durata del provvedimento.4. Il quarto motivo agita identica questione in relazione all’errataindicazione, in seno ai verbali oggetto di giudizio, del termine perimpugnarli e dell’autorità innanzi alla quale proporre impugnazione.4.1. I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono infondati.Quanto al tema della sottoscrizione dell’atto, lo stesso risultaanzitutto espressamente affrontato dalla pronunzia del tribunale, ovesi afferma (a pag. 4) che «correttamente la sentenza impugnata [delgiudice di pace] ha ritenuto la sussistenza dell’indicazione delnominativo del soggetto che ha emesso l’atto e la sua sottoscrizione».Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di pronuncia.Quanto, poi, al vizio di violazione di legge, va ricordato che, sulpunto, questa Corte ha affermato che l’atto amministrativo «esistecome tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativoconsentano comunque di ritenerne la sicura provenienzadall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autoresecondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedereal giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dalsoggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto disottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé,motivo di invalidità dello stesso» (fra le altre, Cass. 10/6/2009, n.13375).Per i profili di doglianza concernenti l’omessa indicazione di data eluogo del provvedimento, una statuizione appare implicitamente resanell’affermazione, pure contenuta nella sentenza d’appello, chel’ordinanza di revoca della patente «espone con chiarezza lemotivazioni» (pag. 5).La statuizione implicita appare, peraltro, condivisibile nel merito.In proposito, infatti, questa Corte ha chiarito che la relativaomissione non dà luogo ad alcuna nullità, poiché l’ordinanza-ingiunzione viene inequivocabilmente ad esistenza attraverso lanotifica al destinatario, dalla quale si computano i relativi effettisecondo quanto stabilito dalla disciplina del procedimento (v. Cass.19/1/2006, n. 982).Ancora, e con riferimento alla durata della misura, la sentenzaimpugnata ha espressamente rilevato che «il provvedimento di revocae la sua durata sono automatiche e necessarie, senza che intervengadiscrezionalità»; e ha precisato che quando, come nella specie, laNumero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/2026durata della revoca è contenuta entro i limiti edittali, in relazione a talepunto non occorre specifica motivazione.Infine, e con riguardo all’errata indicazione dell’autoritàcompetente a conoscere dell’impugnazione e del termine perimpugnare i verbali, si tratta di circostanze che non inficiano la validitàdell’atto, comportando eventualmente, sul piano processuale, il soloriconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmenteincorsa la parte interessata (ex plurimis, Cass. 26/2/2004, n. 3840;Cass. 25/6/2002, n. 9263).5. Il quinto motivo denunzia violazione di legge in relazione alrilievo, operato dal tribunale, della non impugnabilità del primo verbaledi accertamento a seguito della perenzione del termine per proporreopposizione.La ricorrente assume che tale statuizione sarebbe errata, in quanto«i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada noncostituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati,ma occorre attendere l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da partedella [OSCURATO:PERSONA] competente».5.1. Il motivo è infondato, essendo pacifico che, a seguito di unaviolazione delle norme del Codice della Strada e della redazione delverbale di accertamento, contestata immediatamente ovvero, quandociò non è possibile nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s., notificata altrasgressore e all’obbligato in solido, il destinatario può proporrericorso al giudice di pace competente per il luogo della commessaviolazione, ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s. e dell'art. 7 del d. lgs. n. 150del 2011.Tra i casi di verbale non autonomamente impugnabile nonrientrano le ipotesi relative alle infrazioni contestate all’odiernaricorrente (art. 148, comma 12, e art. 218, comma 6, c.d.s.).Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/20266. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del1990.La ricorrente assume che l’ordinanza di revoca della patente nonsarebbe sorretta da adeguata motivazione, censurando la sentenzaimpugnata che ha ritenuto sufficiente l’indicazione dell’avvenutaviolazione dell’articolo 218, comma 6, c.d.s., da parte sua, conrichiamo al precedente verbale di accertamento.Sostiene, infatti, che sarebbe stato necessario anche indicare incosa era consistito il comportamento violativo della predetta norma.6.1. La censura è infondata.Sul punto, infatti, il tribunale, condividendo la valutazione operatadal giudice di prime cure, ha osservato che l’ordinanza erasufficientemente motivata per effetto del riferimento al verbale diaccertamento della violazione prevista dall’art. 218, comma 6, c.d.s.,che consiste nel «circola[re] abusivamente […] durante il periodo disospensione della validità della patente».Ed invero, la condotta sanzionata si connota come autoevidente.La stessa, pertanto, non necessità di ulteriori specificazioni quantoalla sua integrazione da parte del trasgressore; né, del resto, laricorrente ha indicato quali circostanze di fatto sarebbe statonecessario specificare al fine di giustificare l’applicazione dellasanzione, che, peraltro, è normativamente prevista come conseguenzaautomatica della violazione accertata.7. Infine, con il settimo motivo la ricorrente denunzia nullità dellasentenza impugnata per omessa pronunzia sulla sua domandasubordinata, formulata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All.E, che stabilisce espressamente la facoltà del giudice ordinario didisapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, cioèviziati per violazione di legge.Numero registro generale 5160/2023Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 8059/2026Data pubblicazione 01/04/20267.1. Il motivo è manifestamente infondato.Il tribunale ha ritenuto espressamente la legittimità deiprovvedimenti impugnati. Non vi era pertanto ragione perchéprocedesse alla loro disapplicazione.Da ciò deriva, con ogni evidenza, l’implicita reiezione delladomanda subordinata formulata dall’odierna ricorrente.8. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’enteintimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 08059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris