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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22520/2025

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[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C .

C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 10556 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10556del ruolo generale dell’anno 2023, proposto PREVITI Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T26 H501O) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H47 H501H) -ricorrente- nei confronti di IKO 2 S.a.g.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]Era rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MRNMSL 58R71 F205T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 76H189 D086V) -controricorrente- per la cassazione della sentenzadella Corted’appello di Catania n. 365/2023, pubblicatain data 28 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ella IKO 2S.r.l. (poi divenuta società di diritto svizzero, denominata IKO 2 società a garanzia limitata –S.a.g.l.) per ottenere il pa- gamento delle competenze professionali maturate per Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 prestazioni giudiziali rese in favore della stessa in alcuni proce- dimenti civili.

La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, che –con decisione collegiale – ha condanna to la so- cietà convenuta al pagamento, in favore del Previti, della somma di € 12.344,00 oltre accessori.

La Corte d’a ppello di Catania ha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’attore.

Ricorre il Previti, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso IKO 2 S.a.g.l..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenzad’appello per violazione degli artt. 702 bis c.p.c., 702 ter c.p.c., 339, 342 c.p.c., 360 156 c.p.c., 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.».

Ilricorrente censura la decisione impugnata sostenendo che la Corted’appello, nel dichiarare inammissibile il gravame da lui avanzato, non avrebbe correttamente applicato il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione di primo grado.

Il motivo è infondato. 1.1La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello « a mente dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2011, secondo cui “Le con- troversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del co- dice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giu- diziali, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [ovvero – nel testo cui fare ratione temporis riferimento – dal rito Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 sommario di cognizione, n.d.r.], ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica [ovvero –nel testo cui fare ratione temporis riferimento – in composi- zione collegiale, n.d.r.].

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

La sentenza[ovvero – nel te- sto cui fare ratione temporis riferimento – l’ ordinanza ex art . 702ter c.p.c., n.d.r.] che definisce il giudizio non è appellabile”» I giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, in primo luogo: « … che anche la controversia refluita in atti di causa vada, in ragione di tutto e soltanto quanto fatto oggetto di giu- dizio, ricondotta all’ambito di applicabilità del citato disposto normativo appare, infatti, irrevocabile in dubbio anche alla luce del finale arrestoin subiecta materia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: venute a fissare –con la pronuncia già richia- mata dal primo giudice (Cass., SS.UU. 4485/2018) –il principio di diritto secondo cui “A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere in- trodotta: a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt.633 c.p.c. e segg., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell’art. 702-ter c.p.c.).

Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.”».

Hanno, inoltre, rilevato che il Tribunale aveva espressamente qualificato in tal senso la domanda proposta dal Previti e, di conseguenza, anche in applicazione del cd. principio dell’appa- renza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, la relativa decisione avrebbedovuto e potuto esclusivamente essere im- pugnata mediante il ricorso straordinario diretto per cassa- zione, e non con l’appello, nonostante l’erronea introduzione della stessa con atto di citazione e l’erronea applicazione del rito ordinario di cognizione fino alla fase decisoria, senza un espresso provvedimento di mutamento del rito adottato nel corso della fase istruttoria. 1.2La decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto applicabili nella fattispecie.

La stessa Corted’appello ha riportato espressamente, nella mo- tivazione della decisione impugnata, il passaggio della pronun- cia di primo grado in cui il Tribunaleaveva operato la qualifica- zione della domanda del Previti, pronuncia che, proprio in fun- zione di tale qualificazione, era stata adottata in composizione collegiale anziché monocratica.

A pag. 5 (righi da 5 a 9) della motivazione della sentenza di secondo grado si precisa, infatti, quanto segue, con riferimento alla statuizione di primo grado: «il Collegio decidente osser- vava: -in via del tutto preliminare, che “la controversia, avendo ad oggetto onorari per attività professionale svolta da avvocato in controversia civile, seppur irritualmente introdotta con atto di citazione (Cass. civ., sez. unite, 23 febbraio 2018 n. 4485), viene decisa con sentenzacollegiale”».

Orbene, non può dubitarsi che quella operata dal Tribunale (e richiamata dalla Corte d’appello) costituisca una espressa Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 qualificazione della domanda proposta dal Previti come do- manda diretta ad ottenere la liquidazione dei compensi matu- rati dal predettolegale per prestazioni professionali giudiziali in materia civile,ai sensi degli artt. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794e dell’art. 14 del decreto legislativo 1 ° settembre 2011 n. 150, qualificazione peraltro del tutto conforme a diritto.

Il carattere consapevole, intenzionale e rilevante di tale quali- ficazione operata dal giudice di primo grado è, del resto, con- fermato dal fatto che è sulla base della stessa che esso ha dato atto dell’erroneità delle modalità di introduzione della contro- versia (avvenuta con citazione, anziché con ricorso) e, per ade- guare il proprio operato alle corrette forme del rito applicabile, ha adottato la decisione di merito in composizione collegiale in luogo che in composizione monocratica.

Di fronte a siffatta inequivocabile espressa, consapevole ed in- tenzionale qualificazione della domanda da parte del Tribunale, non vi è dubbio che il mezzo di impugnazione da utilizzare per l’impugnazione della relativa decisione era esclusivamente quello previsto dalla legge in relazione alla predetta tipologia di controversie (cioè il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.), mentre non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, sotto tale profilo, né all’originaria erronea adozione (da parte dell’attore) ed applicazione (da parte del Tribunale) del rito ordinario di cognizione nelle fasi anteriori alla decisione, né all’omessa emissione, da parte del giudice di primo grado, di un espresso provvedimento di mutamento del rito (che, peraltro, ben potrebbe ritenersi implicito nell’adozione della decisione in composizione collegiale, quale conseguenza della corretta qua- lificazione della domanda comunque operata in sede decisoria), né alla indicazione formale operata nell’intestazione del prov- vedimento decisorio quale “sentenza” anziché quale “ordi- nanza” (indicazione, del resto, sostanzialmente irrilevante, in Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 virtù del principio di prevalenza del contenuto sulla forma dei provvedimenti decisori).

Anche ad ammettere, a mero titolo ipotetico, la sussistenza di eventuali nullità processualiconseguenti a tali errores in proce- dendo, la denuncia delle predette nullità avrebbe dovuto, in- fatti, effettuarsi, in ogni caso, con il mezzo di impugnazione coerente con la natura della controversia e, soprattutto, con la espressa qualificazione della stessa operata da parte del giudice di primo grado: quindi, esclusivamente con il ricorso straordi- nario diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trat- tandosi di controversia per la quale, per la sua natura ed il suo oggetto, non è ammesso l’appello.

Ne consegue la conformità a diritto della dichiarazione di inam- missibilità dell’appello avanzato dal Previti e l’infondatezza del ricorso di quest’ultimo. 2.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C . C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 10556 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10556del ruolo generale dell’anno 2023, proposto PREVITI Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T26 H501O) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H47 H501H) -ricorrente- nei confronti di IKO 2 S.a.g.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]Era rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MRNMSL 58R71 F205T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 76H189 D086V) -controricorrente- per la cassazione della sentenzadella Corted’appello di Catania n. 365/2023, pubblicatain data 28 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ella IKO 2S.r.l. (poi divenuta società di diritto svizzero, denominata IKO 2 società a garanzia limitata –S.a.g.l.) per ottenere il pa- gamento delle competenze professionali maturate per Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 prestazioni giudiziali rese in favore della stessa in alcuni proce- dimenti civili. La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, che –con decisione collegiale – ha condanna to la so- cietà convenuta al pagamento, in favore del Previti, della somma di € 12.344,00 oltre accessori. La Corte d’a ppello di Catania ha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’attore. Ricorre il Previti, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso IKO 2 S.a.g.l.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenzad’appello per violazione degli artt. 702 bis c.p.c., 702 ter c.p.c., 339, 342 c.p.c., 360 156 c.p.c., 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». Ilricorrente censura la decisione impugnata sostenendo che la Corted’appello, nel dichiarare inammissibile il gravame da lui avanzato, non avrebbe correttamente applicato il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione di primo grado. Il motivo è infondato. 1.1La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello « a mente dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2011, secondo cui “Le con- troversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del co- dice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giu- diziali, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [ovvero – nel testo cui fare ratione temporis riferimento – dal rito Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 sommario di cognizione, n.d.r.], ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica [ovvero –nel testo cui fare ratione temporis riferimento – in composi- zione collegiale, n.d.r.]. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza[ovvero – nel te- sto cui fare ratione temporis riferimento – l’ ordinanza ex art . 702ter c.p.c., n.d.r.] che definisce il giudizio non è appellabile”» I giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, in primo luogo: « … che anche la controversia refluita in atti di causa vada, in ragione di tutto e soltanto quanto fatto oggetto di giu- dizio, ricondotta all’ambito di applicabilità del citato disposto normativo appare, infatti, irrevocabile in dubbio anche alla luce del finale arrestoin subiecta materia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: venute a fissare –con la pronuncia già richia- mata dal primo giudice (Cass., SS.UU. 4485/2018) –il principio di diritto secondo cui “A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere in- trodotta: a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt.633 c.p.c. e segg., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell’art. 702-ter c.p.c.). Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.”». Hanno, inoltre, rilevato che il Tribunale aveva espressamente qualificato in tal senso la domanda proposta dal Previti e, di conseguenza, anche in applicazione del cd. principio dell’appa- renza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, la relativa decisione avrebbedovuto e potuto esclusivamente essere im- pugnata mediante il ricorso straordinario diretto per cassa- zione, e non con l’appello, nonostante l’erronea introduzione della stessa con atto di citazione e l’erronea applicazione del rito ordinario di cognizione fino alla fase decisoria, senza un espresso provvedimento di mutamento del rito adottato nel corso della fase istruttoria. 1.2La decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto applicabili nella fattispecie. La stessa Corted’appello ha riportato espressamente, nella mo- tivazione della decisione impugnata, il passaggio della pronun- cia di primo grado in cui il Tribunaleaveva operato la qualifica- zione della domanda del Previti, pronuncia che, proprio in fun- zione di tale qualificazione, era stata adottata in composizione collegiale anziché monocratica. A pag. 5 (righi da 5 a 9) della motivazione della sentenza di secondo grado si precisa, infatti, quanto segue, con riferimento alla statuizione di primo grado: «il Collegio decidente osser- vava: -in via del tutto preliminare, che “la controversia, avendo ad oggetto onorari per attività professionale svolta da avvocato in controversia civile, seppur irritualmente introdotta con atto di citazione (Cass. civ., sez. unite, 23 febbraio 2018 n. 4485), viene decisa con sentenzacollegiale”». Orbene, non può dubitarsi che quella operata dal Tribunale (e richiamata dalla Corte d’appello) costituisca una espressa Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 qualificazione della domanda proposta dal Previti come do- manda diretta ad ottenere la liquidazione dei compensi matu- rati dal predettolegale per prestazioni professionali giudiziali in materia civile,ai sensi degli artt. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794e dell’art. 14 del decreto legislativo 1 ° settembre 2011 n. 150, qualificazione peraltro del tutto conforme a diritto. Il carattere consapevole, intenzionale e rilevante di tale quali- ficazione operata dal giudice di primo grado è, del resto, con- fermato dal fatto che è sulla base della stessa che esso ha dato atto dell’erroneità delle modalità di introduzione della contro- versia (avvenuta con citazione, anziché con ricorso) e, per ade- guare il proprio operato alle corrette forme del rito applicabile, ha adottato la decisione di merito in composizione collegiale in luogo che in composizione monocratica. Di fronte a siffatta inequivocabile espressa, consapevole ed in- tenzionale qualificazione della domanda da parte del Tribunale, non vi è dubbio che il mezzo di impugnazione da utilizzare per l’impugnazione della relativa decisione era esclusivamente quello previsto dalla legge in relazione alla predetta tipologia di controversie (cioè il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.), mentre non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, sotto tale profilo, né all’originaria erronea adozione (da parte dell’attore) ed applicazione (da parte del Tribunale) del rito ordinario di cognizione nelle fasi anteriori alla decisione, né all’omessa emissione, da parte del giudice di primo grado, di un espresso provvedimento di mutamento del rito (che, peraltro, ben potrebbe ritenersi implicito nell’adozione della decisione in composizione collegiale, quale conseguenza della corretta qua- lificazione della domanda comunque operata in sede decisoria), né alla indicazione formale operata nell’intestazione del prov- vedimento decisorio quale “sentenza” anziché quale “ordi- nanza” (indicazione, del resto, sostanzialmente irrilevante, in Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 virtù del principio di prevalenza del contenuto sulla forma dei provvedimenti decisori). Anche ad ammettere, a mero titolo ipotetico, la sussistenza di eventuali nullità processualiconseguenti a tali errores in proce- dendo, la denuncia delle predette nullità avrebbe dovuto, in- fatti, effettuarsi, in ogni caso, con il mezzo di impugnazione coerente con la natura della controversia e, soprattutto, con la espressa qualificazione della stessa operata da parte del giudice di primo grado: quindi, esclusivamente con il ricorso straordi- nario diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trat- tandosi di controversia per la quale, per la sua natura ed il suo oggetto, non è ammesso l’appello. Ne consegue la conformità a diritto della dichiarazione di inam- missibilità dell’appello avanzato dal Previti e l’infondatezza del ricorso di quest’ultimo. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il Ric. n. 10556/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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