CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1972
Cassazione n. 25710/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come nessuna critica potesse essere mossa nei confronti dei militari che ebbero ad effettuare il controllo presso l'abitazione ove era ristretto il ricorrente, essendo le condotte degli operanti corrette e funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali e tali da non giustificare la condotta minacciosa posta in essere; rilevato che generica risulta la /1~1a ipotizzata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (prospettata nel ricorso, questione anche sottratta al vaglio della Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/