CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 33297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14309/18 rg., la seguente SENTENZA [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ed ivi presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in P.za Capranica 78, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Lavagna, in persona del legale rapp.nte pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Genova, nonché Francesco d’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il quale è ivi el.dom.to in V.le Parioli 43, come da procura in atti; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.1516 del 31.10.2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto. Uditi i difensori delle parti Fatti rilevanti. § 1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 24.4.2018, la [OSCURATO:SOCIETA] propone quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in rigetto tanto dell’appello principale della società quanto di quello incidentale del Comune, ha ritenuto legittimo -seppure con l'esclusione, come già ritenuta dai primi giudici, delle sanzioni, stante una condizione di incertezza normativa sulla tassabilità delle aree scoperte liquide - l'avviso di accertamento notificato il 3.12.2012 alla società dal Comune di Lavagna per la quota Tarsu 2007 ancora dovuta, all’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Lavagna, sulla superficie acquea frontistante le banchine stesse e destinata a posti-barca. La commissione tributaria regionale, in particolare, dopo aver rievocato i principali fatti di causa ed i motivi di gravame delle parti, ha così motivato: la commissione, valutato quanto apportato dalle parti, ritiene che la sentenza impugnata debba essere confermata. Dal totale risultante il comune deve provvedere a defalcare quanto già versato dal contribuente. La conferma della sentenza comporta l'attribuzione delle spese del giudizio alla parte soccombente come da dispositivo . Ha quindi così deciso: respinge l'appello del contribuente e l'appello incidentale del comune e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata ed il diritto del contribuente al defalco di quanto già eventualmente versato. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio che determina in euro 1.500,00 oltre iva e cassa previdenza se dovute . Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione. § 2. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 l. 212/00, nonché degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di considerare (sul punto formulando una motivazione di mera apparenza) che la non debenza della Tarsu sullo spazio acqueo era già stata fatta oggetto, oltre che della denuncia concordata ai fini Tarsu presentata dalla società il 6 luglio 2004 (Prot.n.17420), di un accordo con il Comune di lavagna per l'anno 2004 (come da lettera del comune 28 maggio 2007), sicchè il tributo non poteva più essere richiesto per l'annualità qui dedotta, se non in violazione del principio di affidamento di cui all'articolo 10 cit.. Ciò a maggior ragione considerando che, per tale annualità, il regolamento comunale Tarsu prevedeva l'applicazione della tassa soltanto con riguardo alle aree coperte, alle aree scoperte ed ai pontili, appunto come da accordo raggiunto tra le parti (ed in tal senso si era già espressa la [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n.487/15, riferita all'anno 2004, all.). Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per assenza di motivazione e violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] reso una reale motivazione sul perché la pretesa del Comune non trovasse preclusione nell'accordo raggiunto per l'anno 2004, tanto più che la menzionata sentenza della Corte di Cassazione n. 3829/09 stabiliva che le superfici acquee ‘potessero’, non ‘dovessero’, venire tassate in presenza di determinati presupposti. Con il terzo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 63 d.lvo 507/93, nonché nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. Erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la legittimazione tributaria passiva della società applicando ad essa il regime (art.63, co. 3^ cit.) dei locali in multiproprietà ovvero degli alberghi o centri commerciali integrati, senza considerare che - eccezion fatta per n.436 posti barca in proprietà della società e da quest'ultima direttamente gestiti e concessi in locazione a terzi -per il resto si trattava di posti barca fatti oggetto non già di contratti di ormeggio (come nella fattispecie già dedotta avanti alla Suprema Corte), bensì di veri e propri atti notarili di vendita a terzi della proprietà superficiaria per la durata dell'intera concessione, e regolarmente trascritti con effetti reali, ex artt. 952 segg. cod.civ., presso la Conservatoria RRII (come da alcuni contratti versati in causa). In modo tale che la tassa doveva cadere direttamente sui proprietari superficiari, effettivi detentori delle superfici produttive di rifiuti. Inoltre anche la Corte di Giustizia UE (sent.in c.174/06 del 25 ottobre 2007), alla quale la Corte di legittimità si era uniformata, aveva stabilito che la concessione a terzi del diritto di occupare ed usare, anche in via esclusiva e dietro corrispettivo, una zona del demanio marittimo rientrava nella nozione di locazione di beni immobili. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 73 d.lvo 507/93, 1 co. 162 l.296/06, 115 cod.proc.civ. e l. 212/00. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la nullità dell'avviso di accertamento (in larga parte trascritto in ricorso) per carenza di motivazione e presupposti, là dove esso aveva determinato la superficie acquea imponibile sulla base di una planimetria Autocad esistente in atti all'ufficio , ma ignota alla società e non allegata all'avviso stesso né comunicata dall’Ufficio del Demanio al quale il Comune aveva affidato il rilievo. Per altro verso, la sufficienza motivazionale dell'avviso non poteva di per sé desumersi dal tenore delle difese svolte dalla contribuente in giudizio, tanto più che quest'ultima aveva contestato la superficie indicata dal Comune in avviso. Infine, il Comune non aveva fatto precedere l’avviso da invito o richiesta di chiarimenti di sorta. § 3. Contro la stessa sentenza citata in epigrafe, il Comune propose autonomo ricorso (n. 12968.18 rg) (in punto eliminazione delle sanzioni per incertezza normativa e defalco della superficie), ottenendone la cassazione con rinvio a mezzo dell’ordinanza S.C. n. 18297/19, senza che venisse ordinata la riunione dei ricorsi presentati dalle diverse parti ex art. 335 c.p.c.. Tale pronuncia è stata impugnata per revocazione da parte della società per un errore di percezione che le aveva impedito di far presente, già in sede di decisione del ricorso n.12968.18 rg. cit., la pendenza dei due ricorsi da riunire. Ma, con sentenza n. 32777/22, la Corte ha dichiarato inammissibile la revocazione perché tardivamente proposta. Riferisce il Comune in memoria che il giudice di secondo grado della Liguria, dinnanzi cui esso ha riassunto la causa, ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del presente procedimento. § 4. Il ricorso è improcedibile. Secondo l’ indirizzo giurisprudenziale della Corte, cui questo Collegio aderisce, nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro essere portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnazioni, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata, preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisione nonché dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass., sez. un., 15843/2009; Cass. 1640/1985; Cass. 9548/1993; Cass.6412/1994; Cass. 1637/1998; Cass. 13578/2001; Cass. 4605/2003; Cass.13633/2004; Cass. 13531/2005; Cass. 21432/2007; Cass. 12430/2010; Cass. 7096/2016; Cass. 13849/20). In particolare, ha osservato Cass.SSUU n. 15843/09 cit. che: Va allora applicato il principio più volte enunciato (tra le tante Cass. n. 1637 del 16/02/1998, n. 13578 del 2 novembre 2001, n. 4605 del 27 marzo 2003) per cui la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c., sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima . Si è poi aggiunto, rimarcando la valenza pubblicistica del criterio, che: È noto invero che nel sistema processuale civile opera il principio generale di unità del processo di impugnazione sancito dall'art. 335 c.p.c., che trova ragione sia in esigenze di economia processuale, sia nella necessità di prevenire possibili contrasti di giudicati, sia ancora in quella di rispettare l'unitarietà del giudizio attraverso l'unicità del suo atto conclusivo - e che tale principio impone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza siano riunite, anche di ufficio, in un solo processo. Con tale principio chiaramente si coordina il disposto dell’ art. 333 c.p.c., secondo il quale - sul presupposto che l'impugnazione proposta per prima assume i caratteri e gli effetti dell'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale le successive impugnazioni devono confluire per essere decise simultaneamente -tutte le parti cui detta impugnazione sia stata notificata hanno l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nelle forme e nei termini previsti per l’ impugnazione incidentale . Diversa è l’ipotesi (v. Cass. 20514/2016), di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, e quindi quando la seconda abbia le forme del ricorso incidentale, essendo in tal caso il procedimento unitario ab origine, sicchè la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, (sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime) dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. § 5. Le s pese vengono compensate in ragione della singolarità della vicenda processuale, connotata dalla mancata rilevabilità a tempo debito dei presupposti della riunione obbligatoria delle due impugnazioni autonomamente proposte. PQM - Dichiara improcedibile il ricorso; - Compensa le spese - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri