CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27333-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola sentenza n. 7078/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzatola seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7078del 26aprile 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartell a di pagamento emess a per infrazioni al codice della strada, fondata sulla mancata notifica dei verbali di accertamento, dichiarandolainammissibile in quanto proposta erroneamente ai sensi dell’art.615 c.p.c. e tardivamente oltre il termine di 30 giorni decorrente dall’avviso bonario di pagamento; il primo motivo di ricorso denunzia nullità ed illegittimità della sentenza per erroneità illogicità e falsa rappresentazione della realtà, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, omettendo l’esame della documentazione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che la cartella era stata notificata il 10. 3. 2018 e l’iscrizione a ruolo della causa era avvenuta il giorno 29 successivo; il secondo motivo di ricorso, che denunzia nullità ed illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 159 e 112 c.p.c., assume l’erroneità della statuizione impugnata per non aver applicato il principio di conservazione degli atti processuali e dunque per non aver deciso nel merito sulle domande spiegate; il terzo motivo di ricorso, che denunzia erronea applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 549del 1992, assume l’erroneità della statuizione impugnata per aver ritenuto che il termine di opposizione decorresse dalla data di ricevimento dell’avviso bonario, reputandolo un provvedimento impugnabile ex se, senza considerare che lo stesso non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dal suddetto articolo; i tre motivi sono manifestamente fondati; con riferimento al primo ed al secondo motivo, posto che l’opposizione in primo grado risulta effettivamente iscritta a ruolo in data 29 marzo 2018, e dunque entro i 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 10 marzo 2018; in relazione al terzo motivo, in quanto, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 20919 d el 2021) , secondo cui “il mancato inizio dell’esecuzione e l’assenza della notifica del precetto, non consentono la prospettazione dell’impugnazione dell’avviso bonario quale opposizione all’esecuzione, ma potrebbero legittimare un’eventuale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (in tal senso si veda Cass. n. 16821/2016)”, è da escludersi che alcun termine potesse decorrere dalla notifica dell’avviso bonario ricevuto dal ricorrente ; Considerato che: parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella cam