CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 31521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22647-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 2430 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] F.T.L.), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6996/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2015 R.G.N. 898/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.10.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e altre consorti, aveva annullato le cartelle esattoriali con cui l'INPS aveva iscritto a ruolo contributi da esse dovuti per maternità, malattia, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, mobilità e disoccupazione; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che le società nominativamente indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, le controricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno documentato di essersi avvalse della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, d.l. n. 148/2017 (conv. con I. n. 172/2017); [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione questa Corte ha già affermato doversi pervenire anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017, cit. (così Cass. n. 11540 del 2019); che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito, va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. nn. 24083 del 2018 e 11540 del 2019, cit.); P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'a