CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13581/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato,presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;ricorrentecontroGUBITOSA LORENA, nata ad Avellino in data 11.9.79, n.q di erede diDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Usa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA],deceduto in Avellino il 7.10.2017, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, con lui elettivamente domicilia inRoma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.Numero registro generale 8021/2018Numero sezionale 3520/2026Numero di raccolta generale 13581/2026Data pubblicazione 10/05/2026controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli –Sez. distaccata di Salerno n. 7313/17, depositata il 5.09.2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA], impugnava l'avviso di accertamentoavente ad oggetto la ricostruzione induttiva del reddito presunto aisensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del DPR 600173, con il qualel'Agenzia delle Entrate di Avellino aveva proceduto alla determinazionedel maggiore reddito imponibile con applicazione della sanzione di circaeuro 43.753,00. Il ricorrente rilevava che la ricostruzione presuntivadei redditi operata dall’Ufficio non era fondata su presunzioni gravi,precise e concordanti, in violazione dell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973. Nelmerito delle singole poste, deduceva l’incostituzionalità dellapresunzione relativa ai prelevamenti ed affermava che i versamentierano derivati da un atto di liberalità del padre e degli incarichi legaliin regime di gratuito patrocinio regolarmente fatturati; rappresentava,inoltre, che gli incassi corrispondevano agli acconti versati dai clienti eche l’autovettura bmw era stata acquistata a rate, sopportate in partedai genitori. In ordine alla plusvalenza derivante dalla cessione diquote, sosteneva che l’Ufficio era decaduto dal potere di accertamentoin quanto le operazioni risalivano al 2008 e che i soci avevano eseguitoun’operazione di finanziamento, non assimilabile ad un acquisto diquote, seguita da successivi ulteriori finanziamenti in relazione allamedesima partecipazione sociale.Numero registro generale 8021/2018Numero sezionale 3520/2026Numero di raccolta generale 13581/2026Data pubblicazione 10/05/20261.1. L’Ufficio, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delladomanda in quanto infondata.1.2. La CTP Avellino, sez. 4, udienza del 22 04 2015, con sentenzan. 346/04/15, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnatorigettando la censura sulla violazione dell’art. 32 del d.p.r. n. 600 del1973 in quanto la ricostruzione del reddito era basata su prelevamentie plusvalenza da cessione di titoli azionari . In particolare, affermavache l’imputazione della somma di euro 6.000,00 a maggior redditoeseguita dall’Ufficio e corrispondente a prelevamenti eseguiti dalricorrente sul suo conto corrente era illegittima ai sensi della sentenzadella Corte Costituzionale n. 228/2014 che aveva dichiarato laillegittimità della norma sulle indagini finanziarie nella parte in cuiprevedeva una presunzione legale a favore di maggiori compensi neiconfronti del professionista non in grado di fornire indicazioni suiprelevamenti.L'Agenzia Entrate Avellino, in data 4 06 20 I 5 presentava appelloinnanzi alla CTR di Napoli, Sezione distaccata di Salerno ed ilcontribuente si costituiva in giudizio.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Napoli – Sezionedistaccata di Salerno, rigettava l’appello conformandosi a quantostatuito dai giudici di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione fondato su quattro motivi e chiamando ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] AlbertoCarlo, deceduto in data 7.10.2017, la quale ha resistito concontroricorso ed ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre brevemente esaminare l’eccezionesollevata dalla resistente [OSCURATO:PERSONA] in punto nullità della notificae, dunque, di inammissibilità del ricorso, in quanto la notifica dellostesso, avvenuta in data 5.3.2018, sarebbe stata eseguita non pressoNumero registro generale 8021/2018Numero sezionale 3520/2026Numero di raccolta generale 13581/2026Data pubblicazione 10/05/2026gli eredi nell’ultimo domicilio del defunto ma presso [OSCURATO:PERSONA] DeSimone. Va in primo luogo precisato che dagli atti risulta che il ricorsosia stato notificato al domicilio eletto dal [OSCURATO:PERSONA] presso il suo legaledovendosi, pertanto, ritenere giuridicamente non inesistente ma nullala notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il difensoredomiciliatario (ex multis, Cass.civ. n. 22619 del 2024), con laconseguenza che la costituzione della moglie del de cuius, GubitosaLorena, non può non spiegare effetto sanante. Va, poi, rilevato chenelle memorie ex art 380 bis c.p.c. depositata, la suddetta eccezionenon è stata reiterata.1.1. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate denunciala nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ed apparente,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.In particolare, lamenta che la motivazione della sentenzaimpugnata è meramente apparente e, di conseguenza, è nulla permancanza di uno dei requisiti essenziali di cui all'art. 132, n. 4, cod.proc. civ. avendo la stessa acriticamente recepito il contenuto dellasentenza di primo grado.2. Il motivo è fondato e va, dunque, accolto.Il raffronto tra il contenuto della sentenza di primo grado e quellodei giudici dell’appello consente di ritenere che la CTR ha ripetutopedissequamente le argomentazioni dei giudici di primo grado,mutuando acriticamente la motivazione della sentenza della CTP.La motivazione risulta pertanto solo apparente, in quanto priva diautonoma valutazione critica delle censure formulate e inidonea arendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice delgravame.Osserva in argomento la Corte che nel processo civile e in quellotributario la sentenza la cui motivazione (motivazione "per relationem")si limiti a rinviare al contenuto di un atto di parte o di altri attiNumero registro generale 8021/2018Numero sezionale 3520/2026Numero di raccolta generale 13581/2026Data pubblicazione 10/05/2026processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, nonè nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibiliall'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo,tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di undifetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nédei contenuti né delle modalità espositive. Ciò posto, non può tuttaviaessere considerata "motivazione" la mera adesione acritica da parte delgiudice alla sentenza di primo grado, dovendo il giudice fornire, anchesinteticamente, le ragioni per le quali le altrui tesi sono seguite,sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza dimotivazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, lacarenza nell'impianto motivazionale della sentenza di alcuno deimomenti logici necessari configura un "vulnus" al principio generalesecondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono esseremotivati, ai sensi dell'art. 111 Cost., co. 6, vizio che può spaziare,secondo la gravità, dall'insufficienza logica ai sensi dell'art. 360, co. 1,n. 5, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modi fiche apportate dald.l. n. 83 del 2012 all'art. 54, co. 1, lett. b, convertito in I. n. 134 del2012), fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale perassenza dell'indicato requisito essenziale, ai sensi dell'art. 360, co. 1,n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.e art. 118, co. 1 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. sez. 5, n. 12664 del 2012e sez. 1, n. 28663 del 2013).A sostegno della conclusione di rigetto dell'appello, non solo nonviene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell'atto diappello, ma manca ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni perle quali si è ritenuto di condividere la tesi di cui alla prima sentenza -pur estesamente riportate - a fronte dei motivi di impugnazione,Numero registro generale 8021/2018Numero sezionale 3520/2026Numero di raccolta generale 13581/2026Data pubblicazione 10/05/2026rendendosi impossibile apprezzare l'iter logico-giuridico posto afondamento del rigetto dei motivi stessi.La sentenza merita dunque cassazione.3. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, restano assorbitigli ulteriori motivi di ricorso, con cui l'agenzia ha dedotto violazione efalsa applicazione degli artt. 32 co. 1 lett. d) del d.p.r. n. 600 del 1973e 2697 c.c., e degli artt. 67 e 68 Tuir.4. La commissione tributaria regionale di Napoli - sez distaccata diSalerno, in diversa composizione, oltre a riesaminare l'appello fornendoidonea motivazione in base agli elementi istruttori in atti, regoleràanche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassal'impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale diNapoli – sez distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]