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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1977

Cassazione n. 12303/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile giudizio fondato sulla consistenza del pericolo cagionato dalla condotta simulatoria e delle conseguenze investigative di essa, oltre che proposto per ragioni di fatto che non possono accedere al giudizio di legittimità (v. punto 1 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )Ctostanzo DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile giudizio fondato sulla consistenza del pericolo cagionato dalla condotta simulatoria e delle conseguenze investigative di essa, oltre che proposto per ragioni di fatto che non possono accedere al giudizio di legittimità (v. punto 1 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )Ctostanzo DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] 0
Sentenza Cassazione n. 12303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris