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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 10093/2026

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d elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 156/2021depositata il 10/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hacitato in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026Pasta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), assumendo diaver acquistato dalla società convenuta, per il prezzo complessivo di euro44.000,00 oltre IVA, alcuni macchinari, tra cui n. 1 macchina cappellettiToresani mod.

MRP540 usata e n. 1 stampo extra per macchina Toresanimod.

MRP540, e allegando altresì che la macchina per cappelletti avevamanifestato gravi problemi di funzionamento, tanto che la venditricel’aveva ritirata, insieme allo stampo, tramite un vettore, proponendo insostituzione una macchina modello Agnelli 540; il prezzo della venditaoriginaria era stato pagato fino alla concorrenza di euro 38.530,00.L’attrice ha dunque concluso domandando pronunciarsi la risoluzioneparziale del contratto, limitatamente al macchinario non funzionante e allostampo, per inadempimento della venditrice, con condanna di quest’ultimaal pagamento di euro 9.490,00, quale differenza tra quanto incassato equanto effettivamente dovuto, oltre al risarcimento dei danni.La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda dicontroparte e condannarsi la stessa al pagamento del residuo dovuto.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato larisoluzione parziale del contratto per inadempimento della convenuta edha condannato quest’ultima al pagamento della somma di euro 9.490,00,oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.A seguito di impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza dellaPastificio [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n.156/2021 pubblicata il 10.02.2021, in riforma della decisione di primogrado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare alla Domitechs.r.l. la somma di euro 30.328,34, a titolo di corrispettivo del macchinarioper cappelletti Agnelli 540, al netto di un credito residuo dell’acquirente.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che fosse ammissibile, in quanto non nuova, la domandadell’appellante di condanna della controparte al pagamento del prezzodelle merci fornite, comprensive del macchinario sostitutivo Agnelli, cheNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026detta domanda risultava fondata e che il valore del bene andavadeterminato sulla scorta delle risultanze della fattura di acquisto delmedesimo da parte della venditrice.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiacondannato la stessa al pagamento, in favore di controparte, del presuntocorrispettivo della vendita della macchina Agnelli, sebbene esso non fossemai stato richiesto, neppure implicitamente, nell’intero giudizio di primogrado e tale presunta compravendita fosse rimasta sostanzialmenteestranea all’oggetto del presente giudizio.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.La ricorrente si duole dell’avvenuto accoglimento, da parte della Cortedistrettuale, della domanda di cui innanzi che, oltre a essere inesistente,come esposto con riguardo al primo motivo, sarebbe stata comunqueintrodotta nel giudizio di appello in violazione del divieto di domandenuove di cui all’art. 345 c.p.c.I due motivi, da esaminarsi insieme, in quanto connessi, sono infondati.Deve premettersi che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un"error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e puòesercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. n.20924/2019; Cass. n. 2771/2017).Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026Va ulteriormente premesso che l'interpretazione della domanda giudizialecostituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio,risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede dilegittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendoriguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il sensoletterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché delcontenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intendeperseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottatadalla parte stessa (cfr.: Cass. n. 14751/2007; Cass. n. 9011/2015).La domanda giudiziale, inoltre, deve essere interpretata dal giudice conriferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dallaformulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anchedall'intero complesso dell'atto che le contiene (cfr.: Cass. n. 6100/1997;Cass. n. 19188/2003), ben potendo essere contenute, nella parteespositiva, richieste conclusive e, allo stesso modo, argomentazionidifensive tra le conclusioni di detti atti (cfr.: Cass. n. 18096/2002).Nella sentenza impugnata è stata condivisa «la domanda prospettata invia subordinata dall’appellante secondo cui la sostituzione del macchinarioha avuto effetto novativo sicché, pur non essendo dovuto il prezzooriginario della macchina TORESANI, è invece dovuto quello dellamacchina sostitutiva AGNELLI (e relativo stampo) che pacificamente èstata trattenuta ed è tuttora utilizzata dall’acquirente Pastificio DavenaSrl».Al riguardo, nella motivazione è stato precisato che «la domanda dipagamento del prezzo non può ritenersi nuova, come sostenutodall’appellata, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sin dalla comparsa dirisposta in primo grado allegato che la nuova macchina era stataconsegnata ma non era stata pagata la differenza e aveva chiesto lacondanna dell’acquirente al pagamento: “ ….. di quanto ancora dovuto atitolo di saldo prezzo per la vendita di cui è causa oltre agli interessiNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026moratori”.

Pur convenendo le parti sulla natura novativa dell’accordosostitutivo sarebbe illogico ritenere la macchina AGNELLI estranea alla “..vendita di cui è causa.” Le conclusioni precisate in questa fase, conrichiesta del pagamento del prezzo delle merci fornite appaiono quindiammissibili perché non nuove».Ciò premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che la prospettazione dellanovità di siffatta domanda in grado di appello, contenuta nel secondomotivo del ricorso per cassazione, contraddice la tesi della mancataproposizione della domanda stessa, sostenuta nel primo motivo.D’altronde, nell’atto di citazione in appello, alle pagine 16 e 17, laquestione è stata espressamente sollevata: «Ad ogni modo, poiché comeinnanzi esposto, la sostituzione della suddetta macchina deve considerarsinovativa rispetto all’originaria fornitura e, poiché il suo valore commercialeè equivalente a quella sostituita, il [OSCURATO:PERSONA] dovrà comunqueessere condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. del prezzo dieuro 43.750,00 oltre interessi moratori ex art. 4 e seg.

Del D. Lgs. n.231/2002»; coerentemente con quanto precede, la parte ha domandato,al capo d) delle conclusioni rassegnate in via principale, di «condannareparte appellata al pagamento di quanto ancora dovuto a [OSCURATO:SOCIETA]. atitolo di prezzo per le merci fornite dall’appellante per euro 43.750,00oltre gli interessi moratori ex art. 4 e seg.

Del D. Lgs n. 231/2002».Attesa l’avvenuta proposizione della domanda, quanto meno in grado diappello, non risulta configurabile alcun vizio di ultrapetizione.Quanto alla doglianza relativa all’inammissibilità della domanda per la suaasserita novità, l’esame diretto degli atti introduttivi del primo grado digiudizio (atto di citazione e comparsa di risposta) permette di ritenereesatta l’affermazione della Corte di merito, secondo cui essa dovevaintendersi formulata fin dall’inizio del primo grado di giudizio.Invero, nell’atto di citazione, a pag. 6, risulta dedotta espressamente lacircostanza relativa alla “vendita”, contestualmente al ritiro delNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026macchinario difettoso, della macchina Agnelli, pur lamentando l’attrice cheil bene fosse più vecchio di quello precedentemente consegnato e che ilrelativo corrispettivo non fosse stato pattuito.Da parte sua, nella comparsa di risposta, a pag. 9, la convenuta haallegato che «[OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre contestato l’esistenza di vizi odifetti, tuttavia per mantenere buoni rapporti commerciali e non perdere ilcliente, nel mese di dicembre 2012 ha sostituito tale macchina con altrasimilare a sua volta acquistata presso altro fornitore», assumendo che ilrelativo valore fosse pressoché pari a quello del macchinario sostituito eche tale sostituzione fosse stata concordata ed accettata dalle parti, sicché«il prezzo concordato – ancorché per oltre la metà debba essere ancorapagato – è esattamente corrispondente al valore delle macchine fornitealla società ricorrente».Pertanto, la domanda, proposta nelle conclusioni dell’atto, di condannadell’attrice al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di saldo prezzoper la vendita oggetto di causa è stata esattamente considerata inerenteanche alla cessione del macchinario sostitutivo.D’altronde, se da un lato è vero che la convenuta aveva formulatoeccezione di decadenza della controparte dalla garanzia per vizi, vacomunque osservato che, stante l’avvenuta restituzione del macchinarioToresani e del relativo stampo, precedentemente forniti, l’imputazione delcorrispettivo pagato per l’acquisto del macchinario sostitutivo al prezzocomplessivo della vendita costituiva ulteriore fondamento della domandadi pagamento dell’intero corrispettivo originariamente pattuito per lavendita, sicché le due difese non sono tra loro incompatibili.Il carattere novativo della seconda cessione e le caratteristiche delsecondo macchinario possono avere rilievo ad altri fini, ma non certo alloscopo di verificare se e quando la domanda di pagamento in esame debbaintendersi proposta.Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/20262.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1470 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c.In particolare, la ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’appello abbiaquantificato d’ufficio il corrispettivo della vendita della macchina Agnellisenza che esso fosse stato predeterminato dalle parti e che ciò siaavvenuto sulla scorta della fattura di acquisto da parte della Domitechs.r.l., prontamente contestata, anziché sulla base di una ricerca del valoredi mercato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo è infondato.Deve premettersi che non sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., la qualepuò essere prospettata unicamente ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020).Neppure sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., la quale è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile,Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art.360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), ovveroallorché, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataavesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 17313/2020).Invero, nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che il prezzo delmacchinario sostitutivo è stato accertato avuto riguardo alla fattura diacquisto del bene, prodotta dalla venditrice; anche l’odierna ricorrente nedà atto, lamentando invece l’erroneità, alla luce dei dubbi espressi circal’autenticità e l’opponibilità di siffatte risultanze documentali, dellavalutazione effettuata in proposito dalla Corte d’appello.Tali doglianze, tuttavia, attengono al merito e le valutazioni della Cortedistrettuale non sono sindacabili in questa sede, se non sotto il profilo delvizio di motivazione, nella specie non dedotto.La censura della parte risulta infondata anche con riferimento all’asseritaviolazione dell’art. 1470 c.c., norma che richiede la pattuizione del prezzoquale requisito essenziale di validità della vendita.Dalla sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni formulate dalle parti insede di legittimità risulta che la consegna all’odierna ricorrente delmacchinario di marca Agnelli con i relativi stampi è stata frutto di unapattuizione, alla quale le parti medesime hanno concordemente attribuitoefficacia novativa rispetto a quella originaria.La Corte d’appello, come innanzi si è visto, pur rilevando ciò (cfr.:sentenza impugnata a pag. 11, ultima riga), ha comunque affermato chesarebbe stato illogico ritenere estraneo alla vendita per cui è causa ilsecondo macchinario consegnato e ha pertanto ritenuto ammissibili, inquanto non nuove, le conclusioni dell’appellante, che avevanoespressamente ad oggetto il «pagamento del prezzo delle merci fornite»,Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026rilevando che la macchina di marca Agnelli, ancorché non pagatadall’acquirente, non era mai stata restituita e, al contrario, eraregolarmente utilizzata dall’acquirente.Ora, quest’ultima sostiene che la vendita del secondo macchinario fosseoggetto di un accordo autonomo privo di pattuizione sul prezzo, ma ladeterminazione del corrispettivo residuo, operata dalla Corte d’appellosulla base del contratto iniziale, nonché considerando anche lo scontooriginariamente pattuito, implica un rigetto della tesi in questione.In sostanza, il giudice del merito ha ritenuto conforme agli accordi tra leparti la determinazione del prezzo del nuovo macchinario in misura pari alcorrispettivo di acquisto da parte del venditore, pur decurtato dello scontoinizialmente pattuito, aderendo all’impostazione della società venditricesecondo cui il corrispettivo pagato per l’acquisto del macchinariosostitutivo andava imputato al prezzo complessivo della vendita iniziale.Alla luce di quanto precede, deve essere esclusa la sussistenza di unaviolazione dell’art. 1470 c.c. e deve ritenersi corretto l’utilizzo, ai fini delladecisione, della fattura di acquisto del macchinario da parte dellavenditrice.Infine, non può ritenersi illegittima la mancata ammissione di unaconsulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il valore di mercato,assertivamente diverso, del bene, posto che dalla sentenza impugnata nonemerge alcun accordo in tal senso da parte delle due società.3.

In definitiva, il ricorso va integralmente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.700,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 156/2021depositata il 10/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hacitato in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026Pasta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), assumendo diaver acquistato dalla società convenuta, per il prezzo complessivo di euro44.000,00 oltre IVA, alcuni macchinari, tra cui n. 1 macchina cappellettiToresani mod. MRP540 usata e n. 1 stampo extra per macchina Toresanimod. MRP540, e allegando altresì che la macchina per cappelletti avevamanifestato gravi problemi di funzionamento, tanto che la venditricel’aveva ritirata, insieme allo stampo, tramite un vettore, proponendo insostituzione una macchina modello Agnelli 540; il prezzo della venditaoriginaria era stato pagato fino alla concorrenza di euro 38.530,00.L’attrice ha dunque concluso domandando pronunciarsi la risoluzioneparziale del contratto, limitatamente al macchinario non funzionante e allostampo, per inadempimento della venditrice, con condanna di quest’ultimaal pagamento di euro 9.490,00, quale differenza tra quanto incassato equanto effettivamente dovuto, oltre al risarcimento dei danni.La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda dicontroparte e condannarsi la stessa al pagamento del residuo dovuto.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato larisoluzione parziale del contratto per inadempimento della convenuta edha condannato quest’ultima al pagamento della somma di euro 9.490,00,oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.A seguito di impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza dellaPastificio [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n.156/2021 pubblicata il 10.02.2021, in riforma della decisione di primogrado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare alla Domitechs.r.l. la somma di euro 30.328,34, a titolo di corrispettivo del macchinarioper cappelletti Agnelli 540, al netto di un credito residuo dell’acquirente.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che fosse ammissibile, in quanto non nuova, la domandadell’appellante di condanna della controparte al pagamento del prezzodelle merci fornite, comprensive del macchinario sostitutivo Agnelli, cheNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026detta domanda risultava fondata e che il valore del bene andavadeterminato sulla scorta delle risultanze della fattura di acquisto delmedesimo da parte della venditrice.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiacondannato la stessa al pagamento, in favore di controparte, del presuntocorrispettivo della vendita della macchina Agnelli, sebbene esso non fossemai stato richiesto, neppure implicitamente, nell’intero giudizio di primogrado e tale presunta compravendita fosse rimasta sostanzialmenteestranea all’oggetto del presente giudizio.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.La ricorrente si duole dell’avvenuto accoglimento, da parte della Cortedistrettuale, della domanda di cui innanzi che, oltre a essere inesistente,come esposto con riguardo al primo motivo, sarebbe stata comunqueintrodotta nel giudizio di appello in violazione del divieto di domandenuove di cui all’art. 345 c.p.c.I due motivi, da esaminarsi insieme, in quanto connessi, sono infondati.Deve premettersi che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un"error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e puòesercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. n.20924/2019; Cass. n. 2771/2017).Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026Va ulteriormente premesso che l'interpretazione della domanda giudizialecostituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio,risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede dilegittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendoriguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il sensoletterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché delcontenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intendeperseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottatadalla parte stessa (cfr.: Cass. n. 14751/2007; Cass. n. 9011/2015).La domanda giudiziale, inoltre, deve essere interpretata dal giudice conriferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dallaformulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anchedall'intero complesso dell'atto che le contiene (cfr.: Cass. n. 6100/1997;Cass. n. 19188/2003), ben potendo essere contenute, nella parteespositiva, richieste conclusive e, allo stesso modo, argomentazionidifensive tra le conclusioni di detti atti (cfr.: Cass. n. 18096/2002).Nella sentenza impugnata è stata condivisa «la domanda prospettata invia subordinata dall’appellante secondo cui la sostituzione del macchinarioha avuto effetto novativo sicché, pur non essendo dovuto il prezzooriginario della macchina TORESANI, è invece dovuto quello dellamacchina sostitutiva AGNELLI (e relativo stampo) che pacificamente èstata trattenuta ed è tuttora utilizzata dall’acquirente Pastificio DavenaSrl».Al riguardo, nella motivazione è stato precisato che «la domanda dipagamento del prezzo non può ritenersi nuova, come sostenutodall’appellata, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sin dalla comparsa dirisposta in primo grado allegato che la nuova macchina era stataconsegnata ma non era stata pagata la differenza e aveva chiesto lacondanna dell’acquirente al pagamento: “ ….. di quanto ancora dovuto atitolo di saldo prezzo per la vendita di cui è causa oltre agli interessiNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026moratori”. Pur convenendo le parti sulla natura novativa dell’accordosostitutivo sarebbe illogico ritenere la macchina AGNELLI estranea alla “..vendita di cui è causa.” Le conclusioni precisate in questa fase, conrichiesta del pagamento del prezzo delle merci fornite appaiono quindiammissibili perché non nuove».Ciò premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che la prospettazione dellanovità di siffatta domanda in grado di appello, contenuta nel secondomotivo del ricorso per cassazione, contraddice la tesi della mancataproposizione della domanda stessa, sostenuta nel primo motivo.D’altronde, nell’atto di citazione in appello, alle pagine 16 e 17, laquestione è stata espressamente sollevata: «Ad ogni modo, poiché comeinnanzi esposto, la sostituzione della suddetta macchina deve considerarsinovativa rispetto all’originaria fornitura e, poiché il suo valore commercialeè equivalente a quella sostituita, il [OSCURATO:PERSONA] dovrà comunqueessere condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. del prezzo dieuro 43.750,00 oltre interessi moratori ex art. 4 e seg. Del D. Lgs. n.231/2002»; coerentemente con quanto precede, la parte ha domandato,al capo d) delle conclusioni rassegnate in via principale, di «condannareparte appellata al pagamento di quanto ancora dovuto a [OSCURATO:SOCIETA]. atitolo di prezzo per le merci fornite dall’appellante per euro 43.750,00oltre gli interessi moratori ex art. 4 e seg. Del D. Lgs n. 231/2002».Attesa l’avvenuta proposizione della domanda, quanto meno in grado diappello, non risulta configurabile alcun vizio di ultrapetizione.Quanto alla doglianza relativa all’inammissibilità della domanda per la suaasserita novità, l’esame diretto degli atti introduttivi del primo grado digiudizio (atto di citazione e comparsa di risposta) permette di ritenereesatta l’affermazione della Corte di merito, secondo cui essa dovevaintendersi formulata fin dall’inizio del primo grado di giudizio.Invero, nell’atto di citazione, a pag. 6, risulta dedotta espressamente lacircostanza relativa alla “vendita”, contestualmente al ritiro delNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026macchinario difettoso, della macchina Agnelli, pur lamentando l’attrice cheil bene fosse più vecchio di quello precedentemente consegnato e che ilrelativo corrispettivo non fosse stato pattuito.Da parte sua, nella comparsa di risposta, a pag. 9, la convenuta haallegato che «[OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre contestato l’esistenza di vizi odifetti, tuttavia per mantenere buoni rapporti commerciali e non perdere ilcliente, nel mese di dicembre 2012 ha sostituito tale macchina con altrasimilare a sua volta acquistata presso altro fornitore», assumendo che ilrelativo valore fosse pressoché pari a quello del macchinario sostituito eche tale sostituzione fosse stata concordata ed accettata dalle parti, sicché«il prezzo concordato – ancorché per oltre la metà debba essere ancorapagato – è esattamente corrispondente al valore delle macchine fornitealla società ricorrente».Pertanto, la domanda, proposta nelle conclusioni dell’atto, di condannadell’attrice al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di saldo prezzoper la vendita oggetto di causa è stata esattamente considerata inerenteanche alla cessione del macchinario sostitutivo.D’altronde, se da un lato è vero che la convenuta aveva formulatoeccezione di decadenza della controparte dalla garanzia per vizi, vacomunque osservato che, stante l’avvenuta restituzione del macchinarioToresani e del relativo stampo, precedentemente forniti, l’imputazione delcorrispettivo pagato per l’acquisto del macchinario sostitutivo al prezzocomplessivo della vendita costituiva ulteriore fondamento della domandadi pagamento dell’intero corrispettivo originariamente pattuito per lavendita, sicché le due difese non sono tra loro incompatibili.Il carattere novativo della seconda cessione e le caratteristiche delsecondo macchinario possono avere rilievo ad altri fini, ma non certo alloscopo di verificare se e quando la domanda di pagamento in esame debbaintendersi proposta.Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/20262. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1470 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c.In particolare, la ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’appello abbiaquantificato d’ufficio il corrispettivo della vendita della macchina Agnellisenza che esso fosse stato predeterminato dalle parti e che ciò siaavvenuto sulla scorta della fattura di acquisto da parte della Domitechs.r.l., prontamente contestata, anziché sulla base di una ricerca del valoredi mercato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo è infondato.Deve premettersi che non sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., la qualepuò essere prospettata unicamente ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Neppure sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., la quale è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile,Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art.360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), ovveroallorché, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataavesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 17313/2020).Invero, nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che il prezzo delmacchinario sostitutivo è stato accertato avuto riguardo alla fattura diacquisto del bene, prodotta dalla venditrice; anche l’odierna ricorrente nedà atto, lamentando invece l’erroneità, alla luce dei dubbi espressi circal’autenticità e l’opponibilità di siffatte risultanze documentali, dellavalutazione effettuata in proposito dalla Corte d’appello.Tali doglianze, tuttavia, attengono al merito e le valutazioni della Cortedistrettuale non sono sindacabili in questa sede, se non sotto il profilo delvizio di motivazione, nella specie non dedotto.La censura della parte risulta infondata anche con riferimento all’asseritaviolazione dell’art. 1470 c.c., norma che richiede la pattuizione del prezzoquale requisito essenziale di validità della vendita.Dalla sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni formulate dalle parti insede di legittimità risulta che la consegna all’odierna ricorrente delmacchinario di marca Agnelli con i relativi stampi è stata frutto di unapattuizione, alla quale le parti medesime hanno concordemente attribuitoefficacia novativa rispetto a quella originaria.La Corte d’appello, come innanzi si è visto, pur rilevando ciò (cfr.:sentenza impugnata a pag. 11, ultima riga), ha comunque affermato chesarebbe stato illogico ritenere estraneo alla vendita per cui è causa ilsecondo macchinario consegnato e ha pertanto ritenuto ammissibili, inquanto non nuove, le conclusioni dell’appellante, che avevanoespressamente ad oggetto il «pagamento del prezzo delle merci fornite»,Numero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026rilevando che la macchina di marca Agnelli, ancorché non pagatadall’acquirente, non era mai stata restituita e, al contrario, eraregolarmente utilizzata dall’acquirente.Ora, quest’ultima sostiene che la vendita del secondo macchinario fosseoggetto di un accordo autonomo privo di pattuizione sul prezzo, ma ladeterminazione del corrispettivo residuo, operata dalla Corte d’appellosulla base del contratto iniziale, nonché considerando anche lo scontooriginariamente pattuito, implica un rigetto della tesi in questione.In sostanza, il giudice del merito ha ritenuto conforme agli accordi tra leparti la determinazione del prezzo del nuovo macchinario in misura pari alcorrispettivo di acquisto da parte del venditore, pur decurtato dello scontoinizialmente pattuito, aderendo all’impostazione della società venditricesecondo cui il corrispettivo pagato per l’acquisto del macchinariosostitutivo andava imputato al prezzo complessivo della vendita iniziale.Alla luce di quanto precede, deve essere esclusa la sussistenza di unaviolazione dell’art. 1470 c.c. e deve ritenersi corretto l’utilizzo, ai fini delladecisione, della fattura di acquisto del macchinario da parte dellavenditrice.Infine, non può ritenersi illegittima la mancata ammissione di unaconsulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il valore di mercato,assertivamente diverso, del bene, posto che dalla sentenza impugnata nonemerge alcun accordo in tal senso da parte delle due società.3. In definitiva, il ricorso va integralmente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 22440/2021Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 10093/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.700,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 10093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris