CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 21967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ,2t% ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27972-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO, 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3716/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 214 c.p.c. , art. 215 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. sotto due profili: - se la "prima risposta utile" entro cui va effettuato il disconoscimento va intesa come atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, con esclusione della possibilità di effettuare il disconoscimento con le memorie istruttorie; - sulla tempestività dell'eccezione relativa alla tardività del disconoscimento non essendo la tardività del disconoscimento rilevabile d'ufficio (sulla questione il ricorrente richiama Cass. N 388/1978 per cui la tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura e Cass. N.5666/1994 la quale richiede che l'eccezione sulla tardività del disconoscimento di scrittura privata sia anch'essa sottoposta al regime dell'immediatezza e, pertanto, debba essere proposta nella prima udienza o nel primo atto successivo alla presentazione dell'eccezione di disconoscimento); ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni sottoposte dal ricorrente. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 1 giugno 2022.