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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25166/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3217/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di D’[OSCURATO:PERSONA], entrambi soci della cessata Cica s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, via Aterno n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 967/36/15, depositata l’1 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Plusvalenza.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 967/36/15 del 01 / 10 /201 5 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Elisiis, soci della estinta Cica s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., avverso la sentenza n. 153/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente, previa riunione, i separati ricorsi proposti avverso tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007: l’uno per IRAP e IVA concernente la società , gli altri per IRPEF concernenti i soci della medesima.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, tali avvisi di accertamento conseguivano alla contestazione, nei confronti della società, della omessa contabilizzazione di una fattura di euro 1.000.000,00, generante una plusvalenza non dichiarata ai fini delle imposte dirette di euro 817.149,00 e un conseguente debito IVA.

1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello incidentale proposto dai soci evidenziando che: a) l’appello dell’Ufficio riguardava anche i redditi di partecipazione dei soci; b) Cica s.a.s. aveva regolarmente incassato la somma di euro 1.000.000,00 in conseguenza della vendita di una imbarcazione, come risultava dall’atto di compravendita; c) era dimostrata la sussistenza della plusvalenza, sicché gli avvisi di accertamento dovevano essere confermati.

2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Elisiis, proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che l’appello è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei confronti dell’avviso di accertamento riguardante Cica s.a.s. e non anche nei confronti degli avvisi di accertamento concernenti i soci.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di dichiarare il passaggio in giudicato delle statuizioni concernenti gli avvisi di accertamento notificati ai soci, non oggetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessionee vanno disattesi.

2.1. Secondo la giurisprudenza della S.C., «L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire» (Cass. n. 21208 del 02/11/2005; conf.

Cass. n. 12944 del 24/07/2012; Cass. n. 19435 del 20/07/2018).

2.2. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con motivazione congrua e non contraddittoria, che –pur non essendo stati espressamente citati i numeri degli avvisi di accertamento concernenti i soci, non necessari – l’appello di AE riguard i indiscutibilmente non solo l’avviso di accertamento relativo alla società ma anche i conseguenti avvisi concernenti i soci, come è facile evincere dal complessivo tenore dell’impugnazione.

In particolare, secondo la CTR: a) l’oggetto del Cons. est.

G.M.

Nonno contenzioso riguarda la plusvalenza recuperata a tassazione e gli effetti della stessa riverberantisinei confronti dei soci, che rispondono anche dell’IVA e dell’IRAP; b) la scheda di memoria recuperi e sanzioni depositata da AE indica il valore della lite in euro 655.062,00, considerando pertanto tutti e tre gli atti.

2.3. Con il primo motivo il ricorrente tende ad accreditare una propria diversa interpretazione dell’atto di appello senza evidenziare l’eventuale erroneità del ragionamento compiuto dalla CTR e, quindi, la legittimità dell’interpretazione fornita.

Ne consegue l’inammissibilità della censura.

2.4. Tale pronuncia implica l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, non potendo configurarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento agli avvisi di accertamento concernenti i soci, per l’essere questi ultimi oggetto di specifica impugnazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi -TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR detratto gli oneri accessori di diretta imputazione nonché i costi non ammortizzabili,con conseguente insussistenza della plusvalenza contestata nella cessione dell’imbarcazione a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla insussistenza della plusvalenza realizzata da Cica s.a.s. nella sopra menzionata operazione di cessione dell’imbarcazione.

4. I motivi, involgendo la medesima questione sotto due profili differenti, possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili.Cons. est.

G.M.

Nonno

4.1. La CTR ha accertato in punto di fatto che l’operazione di cessione dell’imbarcazione da Cica s.a.s. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha determinato una plusvalenza tassabile in capo alla prima società.

4.2. Tale accertamento non può essere messo in discussione con la proposizione di un insussistente vizio di violazione di legge (terzo motivo) in quanto il ricorrente tende surrettiziamente ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fatta legittimamente propria dalla CTR.

4.3. Non sussiste nemmeno l’omesso esame di un fatto controverso (quarto motivo), atteso che l’accertamento della CTR ha avuto ad oggetto proprio la sussistenza o meno della plusvalenza.

Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5.1. In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 811.094,40.

5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Cons. est.

G.M.

Nonno importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 , oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3217/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di D’[OSCURATO:PERSONA], entrambi soci della cessata Cica s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, via Aterno n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 967/36/15, depositata l’1 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Plusvalenza.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 967/36/15 del 01 / 10 /201 5 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Elisiis, soci della estinta Cica s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., avverso la sentenza n. 153/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente, previa riunione, i separati ricorsi proposti avverso tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007: l’uno per IRAP e IVA concernente la società , gli altri per IRPEF concernenti i soci della medesima. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, tali avvisi di accertamento conseguivano alla contestazione, nei confronti della società, della omessa contabilizzazione di una fattura di euro 1.000.000,00, generante una plusvalenza non dichiarata ai fini delle imposte dirette di euro 817.149,00 e un conseguente debito IVA. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello incidentale proposto dai soci evidenziando che: a) l’appello dell’Ufficio riguardava anche i redditi di partecipazione dei soci; b) Cica s.a.s. aveva regolarmente incassato la somma di euro 1.000.000,00 in conseguenza della vendita di una imbarcazione, come risultava dall’atto di compravendita; c) era dimostrata la sussistenza della plusvalenza, sicché gli avvisi di accertamento dovevano essere confermati. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Elisiis, proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che l’appello è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei confronti dell’avviso di accertamento riguardante Cica s.a.s. e non anche nei confronti degli avvisi di accertamento concernenti i soci. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di dichiarare il passaggio in giudicato delle statuizioni concernenti gli avvisi di accertamento notificati ai soci, non oggetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessionee vanno disattesi. 2.1. Secondo la giurisprudenza della S.C., «L'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire» (Cass. n. 21208 del 02/11/2005; conf. Cass. n. 12944 del 24/07/2012; Cass. n. 19435 del 20/07/2018). 2.2. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con motivazione congrua e non contraddittoria, che –pur non essendo stati espressamente citati i numeri degli avvisi di accertamento concernenti i soci, non necessari – l’appello di AE riguard i indiscutibilmente non solo l’avviso di accertamento relativo alla società ma anche i conseguenti avvisi concernenti i soci, come è facile evincere dal complessivo tenore dell’impugnazione. In particolare, secondo la CTR: a) l’oggetto del Cons. est. G.M. Nonno contenzioso riguarda la plusvalenza recuperata a tassazione e gli effetti della stessa riverberantisinei confronti dei soci, che rispondono anche dell’IVA e dell’IRAP; b) la scheda di memoria recuperi e sanzioni depositata da AE indica il valore della lite in euro 655.062,00, considerando pertanto tutti e tre gli atti. 2.3. Con il primo motivo il ricorrente tende ad accreditare una propria diversa interpretazione dell’atto di appello senza evidenziare l’eventuale erroneità del ragionamento compiuto dalla CTR e, quindi, la legittimità dell’interpretazione fornita. Ne consegue l’inammissibilità della censura. 2.4. Tale pronuncia implica l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, non potendo configurarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riferimento agli avvisi di accertamento concernenti i soci, per l’essere questi ultimi oggetto di specifica impugnazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi -TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR detratto gli oneri accessori di diretta imputazione nonché i costi non ammortizzabili,con conseguente insussistenza della plusvalenza contestata nella cessione dell’imbarcazione a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla insussistenza della plusvalenza realizzata da Cica s.a.s. nella sopra menzionata operazione di cessione dell’imbarcazione. 4. I motivi, involgendo la medesima questione sotto due profili differenti, possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili.Cons. est. G.M. Nonno 4.1. La CTR ha accertato in punto di fatto che l’operazione di cessione dell’imbarcazione da Cica s.a.s. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha determinato una plusvalenza tassabile in capo alla prima società. 4.2. Tale accertamento non può essere messo in discussione con la proposizione di un insussistente vizio di violazione di legge (terzo motivo) in quanto il ricorrente tende surrettiziamente ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fatta legittimamente propria dalla CTR. 4.3. Non sussiste nemmeno l’omesso esame di un fatto controverso (quarto motivo), atteso che l’accertamento della CTR ha avuto ad oggetto proprio la sussistenza o meno della plusvalenza. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.1. In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 811.094,40. 5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Cons. est. G.M. Nonno importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 , oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d
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